ISSN 2039-1676


03 aprile 2015 |

Non punibilità  per particolare tenuità  del fatto: le linee-guida della Procura di Lanciano

A proposito del nuovo art. 131 bis c.p. (disposizione in vigore dal 2.4.2015)

Da mercoledì scorso, 2 aprile 2015, è in vigore la nuova disposizione sulla "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto". Ci riferiamo come è noto all'art. 131-bis c.p., inserito dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 in attuazione della l. 28 aprile 2014, n. 67. Per l'evidente interesse, in considerazione dei problemi applicativi che non tarderanno a emergere nella prassi, riceviamo e pubblichiamo in allegato una tra le prime linee-guida per l'applicazione della nuova disposizione, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Dott. Francesco Menditto.

Il documento, che può leggersi in allegato, sottolinea tra l'altro e in particolare - in coerenza con la finalità deflattiva del nuovo istituto - il "ruolo propulsore del pm" nell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nella fase in cui l'istituto stesso può raggiungere la massima efficacia, "evitando inutili ulteriori attività procedimentali e/o processuali" (p. 17).

Numerose sono le questioni problematiche individuate dalle linee-guida.

Il nuovo istituto si ritiene configurabile, tra l'altro:

a) in ipotesi di delitto tentato, con la precisazione che, per la determinazione della pena, occorrerebbe fare riferimento al massimo edittale della pena comminata per il delitto tentato, e non per il corrispondente delitto consumato (p. 8 s.)

b) in relazione a figura autonome di reato che diano rilievo alla tenuità del danno/pericolo, come nel caso del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73, co. 5 d.p.r. 309/90 (p. 13)

L'istituto non sarebbe invece configurabile, tra l'altro:

c) nei reati per i quali è prevista una specifica causa di non punibilità nel caso di 'eliminazione degli effetti del  reato' (28);

d) nei reati nei quali è prevista una soglia di punibilità (ad es., reati tributari); non anche però nei reati per i quali la punibilità è prevista in caso di superamento di valori di carattere tecnico (p. 28).

Quanto al requisito dell'esiguità del danno o del pericolo, dovrebbe valutarsi, tra l'altro e in particolare, in relazione alle condizioni della persona offesa e al rango del bene tutelato (p. 15).

Tra i molti profili processuali si sottolinea ad esempio:

- come la notifica della richiesta di archiviazione vada effettuata alla persona offesa anche quando si tratti di un ente pubblico (p. 18)

- come il ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione sia possibile solo per violazione del contraddittorio (p. 20)

- come l'istituto sia applicabile: in udienza preliminare (21); all'esito del giudizio abbreviato (p. 21); nel 'predibattimento' (22).

In ordine infine ai profili di diritto intertemporale, si sottolinea la natura sostanziale dell'istituto e si conclude nel senso dell'applicabilità dell'art. 2, co. 2 c.p. (p. 24): se ne deduce - anche se le linee-guida non lo esplicitano - che la nuova disposizione dovrebbe comportare una abolitio criminis e, pertanto, la revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato per fatti in relazione ai quali, se commessi o giudicati oggi, sarebbe applicabile la sopravvenuta causa di non punibilità.