ISSN 2039-1676


03 febbraio 2015

Prosegue l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo in materia di non punibilità per fatti di particolare tenuità 

 

Diamo notizia ai nostri lettori dello stato della procedura per l'emanazione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 1, commi 1, lettera m), e 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Avevamo già dato notizia dell'approvazione dello schema in esito al Consiglio dei ministri tenuto il 1° dicembre 2014 (cliccare qui).

Per comodità di consultazione, pubblichiamo oggi il testo dello schema, come trasmesso alle Assemblee parlamentari il 23 dicembre scorso (cliccare qui).

Inoltre, diamo notizia del passaggio che risulta essere il più recente, cioè la discussione del 28 gennaio scorso intorno alla proposta di parere del Relatore, che si esprime favorevolmente in merito allo schema, a condizione che vengano introdotte diverse variazioni (sia l'andamento della discussione che il tenore del parere proposto possono essere studiati accedendo al resoconto della seduta della Commissione giustizia della Camera: cliccare qui).

Il termine per l'esercizio della delega, pure fissato in otto mesi dalla legge di delegazione, non risulta ancora scaduto, in ragione del particolare meccanismo di proroga delineato dalla stessa legge di delegazione.

Dispone in particolare l'art. 1 della citata legge n. 67/2014, in vigore dal 17 maggio 2014,  che "il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [...]  m)  escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale".

Il comma 2 dello stesso art. 1 recita testualmente: "I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni [...]". (GL)