1 aprile 2015 |
Decriminalizzazione e ricorso alla "sanzione pecuniaria civile"
In merito all'esercizio della delega di cui all'art. 2, co. 3 legge 28 aprile 2014, n. 67
Abstract. L'art. 2, co. 3 legge 28 aprile 2014, n. 67 ha delegato il Governo ad abrogare alcuni reati, tra cui l'ingiuria e il danneggiamento semplice, e contestualmente ad introdurre "una sanzione pecuniaria civile" da irrogare per le commissione delle medesime condotte. Nel presente contributo si analizzano la struttura degli illeciti civili che residuerebbero dall'intervento del Governo e si individuano i modelli ispiratori e i caratteri della nuova "sanzione civile pecuniaria" accennati dalla legge delega. Si segnalano inoltre alcune importanti valutazioni che dovrebbero essere effettuate prima ancora di modellare la disciplina del nuovo istituto.
SOMMARIO: 1. L'oggetto della delega in materia di "riforma del sistema sanzionatorio" di cui all'art. 2, co. 3 legge n. 67/2014. - 2. Il modello ispiratore: le c.d. "pene private" nell'ordinamento civile italiano e i punitive damages nordamericani. - 3. I presupposti degli illeciti civili "puniti" con le nuove "sanzioni civili pecuniarie". - 3.1. L'elemento oggettivo. - 3.2. L'elemento soggettivo. - 4. I criteri di quantificazione delle sanzioni: un "inedito" per l'ordinamento civile? - 5. Alcuni problemi di natura processuale. - 6. La mancanza di un "contesto normativo" quale possibile profilo di illegittimità costituzionalità ex art. 76 Cost. - 7. Alcune considerazioni di politica del diritto. - 7.1. La vertiginosa diminuzione del sistema delle tutele della proprietà privata. - 7.2. Le "sanzioni civili pecuniarie" come possibile "testa di ponte" per la delibazione di sentenze straniere che accordano punitive damages. - 8. Conclusioni.