4 aprile 2014 |
Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio
Legge 28 aprile 2014, n. 67
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1. Il 2 aprile 2014 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge n. 331-927-B, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".
La legge, composta di 16 articoli, è suddivisa in tre capi: il primo capo contiene due deleghe al Governo, in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione; il secondo capo introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova; il terzo capo, infine, disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
2. Quanto alle deleghe, con l'art. 1 (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie) viene prevista l'introduzione tra le pene principali della "reclusione domiciliare" e dell'"arresto domiciliari". Secondo quanto previsto nella citata disposizione, le nuove sanzioni, oltre ad entrare nell'armamentario sanzionatorio del futuro legislatore penale, dovranno trovare applicazione anche in relazione alle fattispecie incriminatrici già esistenti, per effetto della conversione automatica della pena carceraria in pena domiciliare: in base all'art. 1 lett. b), infatti, per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni (da calcolarsi in astratto, sulla base dei criteri indicati nell'art. 278 c.p.p.) si dovrà prevedere la pena della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare.
Secondo quanto disposto dalla delega, il Governo dovrà però prevedere la sostituzione delle nuove pene domiciliari con la pena carceraria, nel caso di indisponibilità di un domicilio idoneo o nel caso di comportamento del condannato incompatibile con la prosecuzione della pena domiciliare.
Nei casi di conversione della pena detentiva in reclusione domiciliare o arresto domiciliare, si dovrà prevedere la possibilità per il giudice di applicare, in aggiunta, la sanzione del lavoro di pubblica utilità.
In relazione, invece, ai delitti puniti con la reclusione tra i tre e i cinque anni, l'art. 1 lett. c) prescrive al Governo di introdurre un meccanismo di sostituzione facoltativa della pena carceraria, ossia l'attribuzione al giudice del potere di valutare discrezionalmente l'opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.
Da segnalare, infine, sempre in relazione a tale prima delega l'introduzione, nell'art. 1 lett. m, di una causa di non punibilità per i casi di irrilevanza del fatto.
Quanto ai tempi della delega, la legge prevede che il Governo abbia otto mesi di tempo per l'emanazione dei decreti legislativi, salvo poi la previsione di un ulteriore termine di diciotto mesi per l'emanazione di successivi decreti legislativi correttivi e integrativi (art. 1, co. 1 e 2).
3. Con la seconda delega, contenuta nell'art. 2 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), il legislatore affida al Governo il compito di depenalizzare una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale. Tra le disposizioni più significative vi è sicuramente quella che riguarda la trasformazione in illecito amministrativo di tutti i reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con l'eccezione di alcune materie selezionate in ragione dell'importanza dei beni coinvolti.
La delega sulla depenalizzazione riguarda anche alcuni reati del codice penale puniti con la pena detentiva, tra i quali ad esempio il delitto di atti osceni (art. 527 co. 1). Da segnalare anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, conv. l. 638/1983), nonché, per l'importante significato politico, del reato di clandestinità (art. 10 bis t.u. immigrazione).
Oltre a questi casi, il legislatore individua delle ipotesi di decriminalizzazione (ossia abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo): così, ad esempio, per i delitti di falso relativi alle scritture private (contenuti nel titolo VII, capo III del codice), l'ingiuria (art. 594), il danneggiamento nelle ipotesi a querela (art. 635 co. 1).
4. Il capo II e III della legge contengono, invece, disposizioni immediatamente applicabili, una volta decorso l'ordinario termine di vacatio dalla data di pubblicazione della legge in G.U. Ripromettendoci di tornare a breve sul punto con specifici commenti, ci limitiamo in questa sede a segnalare l'oggetto delle novità contenute nella legge.
5. Il secondo capo è dedicato all'introduzione nel sistema della giustizia ordinaria della sospensione del procedimento con messa alla prova, sino ad ora previsto nel solo sistema minorile dall'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 (artt. 3-8). La disciplina del nuovo istituto, che riguarda i procedimenti per reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, è collocata nel codice penale, ai nuovi articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater, e dunque subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 3). I profili processuali sono invece disciplinati negli artt. 464 bis e ss. del codice di procedura penale, collocati nel nuovo Titolo V bis del libro VI, dedicato appunto alla " Sospensione del procedimento con messa alla prova" (art. 4-5), nonché nel nuovo Capo X bis, del titolo I delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
6. Il terzo capo della legge è infine dedicato alla disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: tale istituto, che comporta la sospensione della prescrizione per tutto il periodo di assenza dell'imputato, trova la sua disciplina nei nuovi artt. 420 bis-420 quinquies del codice di procedura penale (art. 9-14).