ISSN 2039-1676


29 giugno 2015

Il regolamento del Ministero della Giustizia su messa alla prova e lavoro di pubblica utilità 

Decreto Ministeriale del 9 giugno 2015

Clicca qui per scaricare il decreto ministeriale del 9 giugno 2015, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione con messa alla prova.

 

Poco più di un anno fa entrava in vigore la legge 28 aprile 2014, n. 67, la quale - tra l'altro - introduceva nel codice penale gli artt. dal 168-bis al 168-quater, recanti la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, una nuova causa di estinzione del reato applicabile, secondo quanto stabilito dall'art. 168-bis, comma 1, ai "reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale" (cfr., per una sintetica panoramica delle novità introdotte dalla l. 67/2014, la scheda di A. Della Bella, in questa Rivista; per una prima lettura a caldo, cfr. V. Bove,  Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14, in questa Rivista; cfr. anche la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione; ulteriori contributi in materia sono accessibili dai link nella colonna di destra). 

Ai sensi del comma 3 dell'art. 168-bis, tra le condizioni cui è subordinata la concessione della sospensione del procedimento vi è anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità, che la disposizione in parola descrive come "una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"; aggiungendo inoltre che essa "è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore".

Lo scorso 9 giugno il Ministro della Giustizia ha adottato - in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della citata legge n. 67/2014 -  un regolamento volto a disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero (o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale), può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del codice penale.

Il regolamento - che entrerà in vigore dal giorno successivo della pubblicazione in G.U. - indica, in particolare, i soggetti titolari della facoltà di sottoscrivere le convenzioni, le specifiche mansioni cui possono essere adibiti i beneficiari della sospensione (art. 2), i doveri di entrambe parti della convenzione (art. 3), le modalità di accertamento in ordine all'effettiva prestazione della mansione (art. 4). Si precisa altresì che, sul sito del ministero della giustizia, verrà tenuto aggiornato un elenco delle convenzioni via via sottoscritte o cessate. (Stefano Zirulia)