ISSN 2039-1676


29 ottobre 2014 |

Il Tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67

Trib. di Genova, 7 ottobre 2014 (ord.), Giud. Vignale

 

1. Dopo quello di Torino (v. T Torino 21 maggio 2014, con nota di M. Miedico - clicca qui per accedervi) anche il Tribunale di Genova, nell'assenza di disposizioni transitorie, ha ritenuto applicabile la nuova disciplina della messa alla prova per adulti nonostante fosse superato il termine indicato dal legislatore per la proposizione della richiesta da parte dell'imputato. Questa volta, tuttavia, non si è fatto ricorso all'istituto processuale della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ma si è considerata sufficiente una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione processuale che quel termine prevede (l'art. 464 bis, comma 2, c.p.p.), sì da renderla compatibile con il principio di retroattività in mitius e della ragionevole durata del processo. Nel susseguirsi di soluzioni non prive di risvolti problematici sempre più necessario appare l'intervento delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi per "la delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale" (v. Cass. Pen., Sez. IV, ord. 9 luglio 2014 (dep. 11 luglio 2014), n. 30559, Pres. Brusco, Est. Piccialli, Ric. Dalvit, con nota di F. Piccichè - clicca qui per accedervi).

 

2. L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - già noto nel nostro ordinamento nell'ambito del processo minorile (cfr. gli artt. 28 e 29 d.p.R. 448/1988) - è stato introdotto dalla legge 67/2014 congiuntamente alla previsione di interventi di deflazione carceraria, per i quali si è conferita apposita delega al Governo (v. la nota di A. Della Bella del 4 aprile 2014 - clicca qui per accedervi). Alla disciplina del nuovo istituto sono dedicate alcune disposizioni inserite nel codice penale nell'ambito delle cause di estinzione del reato (gli artt. 168bis-168quater), essendo quest'ultimo l'effetto conseguente all'esito positivo della prova, e da altre disposizioni inserite nel codice di procedura penale all'interno di un nuovo Titolo del Libro VI dedicato ai procedimenti speciali (gli artt. 464bis-464novies), dei quali la messa alla prova per adulti costituisce una nuova tipologia, consentendo una definizione anticipata del procedimento. Il nuovo istituto costituisce dunque uno strumento di deflazione processuale, sia pure caratterizzato da un orientamento fortemente rieducativo (in questo senso, M. Miedico, nota del 14 aprile 2014 - clicca qui per accedervi), per i reati di minore allarme sociale, individuati dal legislatore in quelli puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena detentiva sola, congiunta o alternativa, che non sia superiore nel massimo a 4 anni, nonché nei delitti indicati nell'art. 550 comma 2 c.p.p. (per i quali pure è possibile la citazione diretta a giudizio).

 

3. La natura ambivalente dell'istituto, che si riflette nella duplice disciplina sul piano del diritto penale sostanziale e processuale, ha sin da subito creato incertezze sulla sua possibile applicazione nei procedimenti pendenti, non avendo il legislatore dettato una disciplina transitoria che consenta di superare gli sbarramenti processuali previsti per la proposizione della relativa richiesta. Mentre la Cassazione, in un caso, ne ha rigettato la richiesta, escludendo anche la possibilità di procedere all'annullamento con rinvio al giudice di merito ai soli fini dell'applicazione della messa alla prova (cfr. Cass. Pen., Sez. Feriale penale, 31 luglio 2014 (dep. 13 agosto 2014), n. 35717, Pres. Izzo, Est. Citterio: clicca qui per scaricarla) e in un altro caso ha rimesso la questione alle Sezioni Unite (v. supra), il Tribunale di Torino e quello di Genova hanno risolto il dubbio in senso favorevole all'imputato, invocando il principio della retroattività della legge penale favorevole e quindi facendo applicazione della regola contenuta nell'art. 2 comma 4 c.p. per le ipotesi di successione delle leggi penali sostanziali. Se pacifica risultava per tale via l'applicabilità ai fatti pregressi della messa alla prova - che ha innegabili risvolti sostanziali, in quanto possibile causa di estinzione del reato -, problematico appariva però il superamento dei precisi limiti temporali per la presentazione della richiesta da parte dell'imputato che l'art. 464bis c.p.p. indica a pena di decadenza, coerentemente con la finalità deflattiva dell'istituto. Come si è anticipato, diverse sono state a questo riguardo le strade percorse dai due giudici per affermare l'ammissibilità della domanda presentata dagli imputati successivamente all'apertura del dibattimento: il Tribunale di Torino ha fatto ricorso alla restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., considerando che quello imposto dalla legge non era stato rispettato per causa di forza maggiore (non essendo la legge ancora entrata in vigore) e sorvolando sul fatto che la richiesta per la restituzione nel termine avrebbe dovuto essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione della forza maggiore (e quindi dalla entrata in vigore della legge); il Tribunale di Genova muove invece dalla premessa che nessuna preclusione all'applicazione retroattiva del nuovo istituto favorevole potrebbe ragionevolmente discendere dall'art. 464bis c.p.p. e che in via transitoria si deve dunque consentire all'imputato di farne richiesta anche dopo la scadenza di quel termine, nel rispetto peraltro del principio della ragionevole durata del processo; attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata di quella disposizione processuale, perviene quindi a considerare rispettato quel termine anche quando la richiesta di sospensione del procedimento sia stata formulata, nell'ambito del giudizio di primo grado (e in questo soltanto), "nel primo momento processualmente utile immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'istituto di favore e quindi soltanto all'inizio della prima udienza successiva a tale data".

 

4. Nell'attesa di conoscere la decisione delle Sezioni Unite su questo delicato profilo della nuova normativa sulla messa alla prova per adulti, si può esprimere qualche perplessità sulle soluzioni sino ad oggi individuate dalla giurisprudenza nel tentativo, del tutto condivisibile, di consentirne la più ampia applicazione nei procedimenti in corso per fatti pregressi. Il vizio di fondo di quelle soluzioni ci sembra risiedere nel ricorso all'art. 2 comma 4 c.p. per giustificare l'applicazione retroattiva del nuovo istituto che, se possiede un innegabile rilievo sul piano sostanziale, perché l'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato, svolge tuttavia una funzione tipicamente processuale che ne condiziona fortemente l'operatività e che non si presta ad essere inquadrata nella disciplina di diritto intertemporale propria delle disposizioni sostanziali (dovendosi escludere la contemporanea applicazione di regole diverse a seconda della natura sostanziale o processuale delle disposizioni che disciplinano l'istituto). Se consideriamo la sospensione del procedimento con messa alla prova come una nuova causa di estinzione del reato, dobbiamo poi ritenerne ammissibile l'applicazione retroattiva in tutti i gradi di giudizio, fino a che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, secondo quanto dispone l'art. 2 comma 4 c.p.: una conclusione inconciliabile con la disciplina dell'istituto e che è stata correttamente rigettata dalla Cassazione in una delle due pronunce prima richiamate. Parimenti, in quanto istituto favorevole previsto dalla legge in vigore al momento del fatto, della messa alla prova dovrebbe comunque garantirsi l'applicabilità all'imputato anche nell'eventualità che al tempo del giudizio essa sia, per qualsiasi ragione, non più contemplata dall'ordinamento: una conclusione che può risultare inopportuna e che di certo mal si concilia con la previsione da parte del legislatore di uno strumento processuale deflattivo per affrontare un'emergenza, in base al quale l'applicazione del trattamento favorevole risulta condizionato alla conclusione anticipata del procedimento.

 

5. Alla luce di queste considerazioni sembra allora preferibile riconoscere il carattere prevalentemente processuale dell'istituto, perché l'effetto sostanziale che esso è in grado di produrre risulta rigidamente e ineludibilmente vincolato a scelte processuali rispettose di tempi e modalità prefissate. Questa diversa prospettiva non pregiudica la 'retroattività' della messa alla prova per adulti: la sua immediata applicazione nei procedimenti in corso - anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014 - discende dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., ovvero dalla regola tempus regit actum che di quel principio costituisce il riflesso sul piano processuale. Questa disposizione si limita a enunciare un criterio di interpretazione di carattere generale, secondo il quale, in assenza di indicazioni di segno contrario, sono da ritenersi irretroattive le leggi 'odiose', in quanto modifichino in modo sfavorevole una disciplina precedente o pregiudichino un legittimo affidamento nell'applicazione della normativa previgente. Al di fuori di questi casi, ogni nuova legge introdotta nell'ordinamento va ritenuta fino a prova contraria di immediata applicazione alle situazioni giuridiche non ancora esaurite, in quanto risultato di una nuova valutazione del legislatore sulla disciplina più adeguata o più opportuna di una determinata materia. Se pacifica deve dunque ritenersi l'applicazione del nuovo strumento processuale ai procedimenti in corso (anche) per fatti pregressi, più complessa resta la questione dell'eventuale superamento dei termini indicati dal legislatore per presentare la richiesta di messa alla prova, stante l'impossibilità di travolgere gli effetti di atti processuali già compiuti che siano con essa incompatibili. Gli escamotage ai quali i giudici hanno fatto ricorso per risolvere questo problema consentono di superare l'indicazione tassativa del legislatore senza stravolgere nel singolo caso concreto la ratio deflattiva dell'istituto; non riescono tuttavia a dare indicazioni precise per l'individuazione del (nuovo) termine ultimo entro il quale la richiesta deve essere presentata, precisandosi solo che deve trattarsi della prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della legge. D'altra parte, se da un lato l'istituto della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. sembra piegato a risolvere situazioni diverse da quelle che gli sono proprie, dall'altro lato l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 464bis c.p.p. si giustifica solo in quanto possa ravvisarsi un vizio di legittimità costituzionale di quella disposizione, laddove non prevede termini diversi e più elastici per l'applicazione in regime transitorio del nuovo istituto. Una volta escluso che questa dimenticanza del legislatore possa determinare una violazione del principio della retroattività della legge sopravvenuta favorevole - per il carattere prevalentemente processuale dell'istituto in esame - dovrebbe valutarsi la eventuale irragionevolezza del limite posto all'applicazione della messa alla prova per adulti nei procedimenti in corso, in assenza di una disciplina transitoria, alla luce del pregiudizio che ne deriva per il raggiungimento di quell'obiettivo di deflazione carceraria che pure ha accompagnato e giustificato la sua introduzione nel nostro ordinamento (considerazioni di analogo tenore si ritrovano ad es. in C. cost. 9 giugno 2008, n. 215). Tuttavia, le incertezze sull'individuazione dell'ultimo momento utile per presentare la richiesta di messa alla prova che, come si è detto, un'interpretazione di questo tipo non è in grado di prevenire, non potendosi il giudice sostituire al legislatore, inducono a ritenere che ad una più ampia applicazione del nuovo istituto nei procedimenti in corso si potrà eventualmente arrivare solo sottoponendo la questione al giudizio della Corte costituzionale.