ISSN 2039-1676


18 novembre 2014 |

Esistono autentiche forme di 'diversione' nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione

Il contributo è pubblicato nel n. 4/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Abstract. Con la diversione si intendono sottrarre al procedimento penale quei reati per i quali il processo, nella sua forma classica, viene ritenuto superfluo, se non dannoso. Ciò non significa che lo Stato rinuncia a reagire al reato in assoluto, ma che esso viene affrontato in maniera diversa, tramite modalità informali che si rifanno al paradigma della giustizia riparativa. L'ordinamento austriaco ne ha predisposto una disciplina particolarmente dettagliata. Alla luce di questa si compie una prima analisi del tessuto normativo italiano, allo scopo di verificare se istituti che vengono spesso presentati come vicini alla diversione abbiano davvero le caratteristiche che la contraddistinguono, arrivando a conclusioni perlopiù critiche. Il mancato pieno accoglimento delle alternative al processo nel nostro ordinamento sarebbe dovuto soprattutto alla "barriera all'ingresso" costituita dall'obbligatorietà dell'azione penale, barriera che tuttavia potrebbe non doversi considerare realmente ostativa.

 

SOMMARIO: 1. Paradigmi della diversione in generale. - 2. L'esempio della diversione in Austria. - 3. Figure assimilabili alla diversione nell'ordinamento italiano. - 3.1. Istituti di giustizia minorile. - 3.2. La messa alla prova per adulti. - 4. Considerazioni finali.