ISSN 2039-1676


21 ottobre 2014 |

Alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità del nuovo istituto della messa alla prova ai processi in corso

Cass. Pen., Sez. IV, ord. 9 luglio 2014 (dep. 11 luglio 2014), n. 30559, Pres. Brusco, Est. Piccialli, Ric. Dalvit

1. La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30559/14, che si annota, affronta la delicata questione dell'applicabilità delle nuove norme della legge n. 67 del 28 aprile 2014, che hanno introdotto nel nostro ordinamento il probation per gli adulti, nell'ambito di quei processi che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, avvenuta il 17 maggio 2014, hanno superato la fase processuale entro la quale può essere dall'imputato formulata, a pena di decadenza, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La mancanza di una disciplina transitoria, dedicata alla soluzione di questa problematica, ha indotto i Giudici di legittimità a rimettere la questione alle Sezioni Unite, attesa la "delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale".

Il caso, che sta alla base della iniziativa della IV Sezione Penale della Suprema Corte, è molto semplice.

L'imputato ricorre contro la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna emessa a suo carico dal Giudice di primo grado, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, aggravato dall'avere provocato un incidente stradale e, nelle more del giudizio di legittimità, deposita una memoria difensiva, con la quale richiede la sospensione del processo per messa alla prova, sulla base delle nuove norme di diritto sostanziale e processuale nel frattempo introdotte dalla legge n. 67/14.

La Corte Suprema, senza neppure entrare nel merito del ricorso, in forza dell'art. 609 comma 2, c.p.p., a fronte della rilevanza della questione, con l'ordinanza in commento, chiama in causa le Sezioni Unite.

 

2. La Corte, nell'ordinanza, dopo avere richiamato nel dettaglio i diversi e numerosi articoli, che regolano la nuova messa alla prova per gli adulti e che hanno aggiunto nuovo tessuto al codice penale e di procedura penale[1], anche tenendo conto della collocazione delle nuove disposizioni all'interno dei due codici, si sofferma, innanzitutto, sulle caratteristiche di tipo sostanziale e processuale dell'istituto.

I Giudici di legittimità, infatti, scrivono che "con le nuove disposizioni ... il legislatore ha previsto la messa alla prova sia quale causa di estinzione del reato (come esplicitamente previsto dall'art. 168 ter, comma 2, cod. pen. e confermato dalla collocazione della norma nel capo I del Titolo VI del codice penale, subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena) sia come possibilità di definizione alternativa della vicenda processuale (come confermato dall'inserimento delle specifiche norme in apposito titolo V bis del libro VI - Procedimenti speciali - del codice di rito". 

La Corte, poi, esamina le finalità che caratterizzano l'istituto.

In particolare, i Giudici di legittimità sottolineano, nell'ordine, che il primo obbiettivo, che il legislatore si è prefisso, è quello di offrire "un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale".[2]

Il secondo obbiettivo, invece, consiste nel deflazionare il carico dei procedimenti penali "attraverso l'estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova", mentre il terzo ed ultimo obbiettivo tiene conto delle esigenze di tutela della persona offesa, tant'è che il legislatore ha previsto che "la messa in prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato (articolo 168 bis, comma 2, c.p.)". 

A questo punto, la Corte passa a ricordare i rigorosi termini decadenziali previsti dal legislatore,  entro i quali l'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, può proporre la richiesta di essere messo alla prova.

Al riguardo, i Giudici di legittimità scrivono testualmente: "La disciplina processuale della messa alla prova ... regolata dagli artt. 464 bis e seguenti del codice di rito ... individua espressamente un termine finale di presentazione della richiesta, con diversificazioni collegate ai differenti procedimenti, ma comunque ristretta al giudizio di primo grado (le conclusioni rassegnate dalle parti al termine dell'udienza preliminare, nel procedimento ordinario; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; il medesimo termine previsto dall'art. 461 c.p.p  per l'opposizione, nei procedimenti per decreto)".

Dopo avere così inquadrato l'istituto, la Corte entra nel vivo della questione, affermando che la mancanza di norme di diritto intertemporale "impone di affrontare la questione se la nuova disciplina possa trovare applicazione anche nel processo che abbia già superato la fase processuale indicata dal secondo comma del nuovo art. 464 bis c.p.p., entro la quale può essere formulata, a pena di decadenza, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova".

La Corte cerca di risolvere il problema partendo dalle connotazioni del nuovo istituto, che, come si è visto, ha una doppia natura sostanziale e processuale.

Secondo la Corte Suprema, proprio la natura sostanziale dell'istituto potrebbe favorire l'accoglimento di una "interpretazione estensiva della norma anche ai fatti pregressi ed ai procedimenti pendenti, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p. sia per coerenza alla significativa evoluzione della giurisprudenza sul principio di retroattività della lex mitior, alla luce delle fonti internazionali e comunitarie e dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo".

I Giudici di legittimità, però, ricordano che il principio della retroattività della lex mitior non può essere pedissequamente trasferito nell'ordinamento processuale, in cui domina invece il principio del tempus regit actum.

In questi termini, allora, se si esalta la natura processuale del nuovo istituto, gli articoli 464 bis e seguenti del codice di rito non potrebbero applicarsi ai fatti pregressi e, dunque, a quei processi che hanno superato la fase processuale entro cui la richiesta di messa alla prova può essere avanzata. I Giudici di legittimità sono chiari sul punto: "Si prospetta, pertanto, una soluzione interpretativa diversa, potendosi legittimamente sostenere la tesi che il novum normativo, riguardando anche l'ambito processuale ... non determini di per sé l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti, pregiudicando tale interpretazione il canone tempus regit actum, che corrisponde ad esigenze di certezza, razionalità, e logicità, che sono alla radice della funzione regolatrice della norma giuridica".

Ma tali considerazioni, di stretto diritto processuale, sembrano non convincere del tutto la Corte rimettente, dal momento che una simile interpretazione finirebbe con il discriminare irragionevolmente gli imputati il cui processo si trova ancora nella fase anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento rispetto agli imputati per i quali il processo si trova in una fase più avanzata.

Se così è, secondo la Corte, "la soluzione più garantista, che meglio coniuga le esigenze difensive con un portato normativo non leggibile in modo inequivoco, è ovviamente quella dell'immediata applicabilità dell'istituto della messa alla prova anche ai fatti pregressi e per i processi pendenti, pur in assenza di una disciplina transitoria, in applicazione delle regole generali previste dall'art. 2, comma 4, c.p. e dei principi sopra indicati".[3]

 

3. E' opinione di chi scrive che debba senz'altro prevalere la soluzione più garantista, che esalta la natura sostanziale del nuovo istituto.

L'istituto in questione rappresenta una causa estintiva del reato, che arriva ad assicurare il proscioglimento all'imputato, che dimostri di avere positivamente superato un percorso di reinserimento non privo di sacrifici, venendo altresì incontro alle esigenze della persona offesa, attraverso il risarcimento del danno o, comunque, l'eliminazione di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal reato.

Per queste ragioni, l'esclusione dell'applicazione delle nuove norme nei processi in corso, a causa del mero superamento degli sbarramenti processuali, previsti a pena di decadenza, arrecherebbe un grave vulnus all'imputato, in particolar modo nell'ambito di quei processi che, pur avendo superato la fase della dichiarazione di apertura del dibattimento, non hanno ancora visto iniziare alcuna attività istruttoria; si pensi, a questo proposito, alle cosiddette udienze di mero smistamento, in cui il Giudice dichiara aperto il dibattimento e rinvia per l'istruttoria ad altra data.

In questo caso, non consentire all'imputato di accedere al beneficio, solo perché il Giudice ha formalmente dichiarato l'apertura del dibattimento, senza però avere ancora dato corso ad un'effettiva istruttoria, costituirebbe un non senso e sarebbe gravemente lesivo dei diritti fondamentali della persona sottoposta a giudizio.

Al di là di questo, resta comunque il dato che la soluzione più garantista sarebbe certamente molto più rispettosa di un altro fondamentale principio, quello del favor rei.

 

4. Di recente, però, la Sezione Feriale Penale della Suprema Corte, con la sentenza Ceccaroni, depositata nel mese di agosto[4], si è espressa in senso contrario alla tesi più garantista della immediata applicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso.

Come nel caso deciso dalla sentenza Dalvit, sopra esaminata, anche nella vicenda definita dalla sentenza Ceccaroni, l'imputato, dopo avere proposto ricorso avverso la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna di primo grado per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, avanza, nelle more del giudizio di legittimità, una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso e, con specifico riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento avanzata dal ricorrente, svolgono alcune osservazioni, che è opportuno, seppure sinteticamente, ripercorrere.

In particolare, la Corte parte da un dato e, cioè, che l'istituto della messa alla prova è incompatibile con il giudizio, sia di merito che di legittimità.

"In definitiva", scrivono i Giudici, "l'istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento è stato costruito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado. Si tratta, quindi, di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione. L'attuale disciplina positiva, pertanto, esclude la possibilità che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità".

Inoltre, l'assenza di una disciplina transitoria, impone di fare ricorso alla regola generale derivante dal principio del tempus regit actum, con la conseguenza che sono da ritenere inammissibili quelle richieste di sospensione del processo con messa alla prova che vengono proposte a processo in corso, in cui siano già stati superati i rigorosi termini decadenziali previsti dall'art. 464-bis, secondo comma, del Codice di procedura penale.

A supporto delle loro ragioni, i Giudici di legittimità prendono spunto dalla sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale, che ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, relativa alla inapplicabilità dei più favorevoli termini di prescrizione, introdotti dalla legge n. 251 del 2005, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione.

Nel richiamare testualmente alcuni passi della sentenza della Corte costituzionale, i Giudici di legittimità mettono in evidenza che nel nostro ordinamento è da ritenersi assoluto il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, mentre quello della retroattività della norma favorevole può subire delle limitazioni, a condizione, però, che tali limitazioni siano oggettivamente ragionevoli e giustificate.

Pertanto, non potendo ritenersi incondizionato il principio di retroattività della legge favorevole, la Suprema Corte afferma che una limitazione alla retroattività della lex mitior "può trovare ragionevole fondamento nella diversità dei contesti processuali".

Ora, dal momento che la lex mitior, di cui si discute, è "costituita dalla previsione di una ulteriore causa di estinzione del reato tuttavia caratterizzata dalla stretta connessione con un rito peculiare che ne impedisce ogni rilievo nei giudizi di impugnazione", bisogna concludere che "quando il processo è ormai giunto davanti al giudice dell'impugnazione (perché vi è stata una decisione che ha definito il primo grado di giudizio) non vi è spazio sistematico alcuno per dare ingresso ad una procedura che, come e nei termini in cui si è prima argomentato, è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione. Questo ancor più quando il processo pende nel giudizio di legittimità".[5]

In conclusione, sulla base di quanto detto, si può dire che la Corte sia chiara quando afferma la totale incompatibilità delle nuove norme in materia di messa alla prova con i giudizi di impugnazione.

Del resto, l'apertura in appello o in cassazione di una nuova "fase incidentale volta a consentire l'eventuale svolgersi della messa alla prova", allungando i tempi del giudizio, andrebbe a cozzare con il principio della ragionevole durata del processo, oltreché con l'esigenza di evitare la eventuale dispersione di attività processuali già compiute.

Sul punto, solo una disciplina transitoria, che preveda espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove regole, potrebbe risolvere definitivamente il problema.

Ma se questo può valere per i giudizi di impugnazione, resta, pur sempre, non condivisibile la tesi della inapplicabilità delle nuove regole ai processi di primo grado, in cui magari è stato solo dichiarato aperto il dibattimento, senza l'avvio di alcuna istruttoria.

In quest'ultimo caso, l'apertura della "fase incidentale volta a consentire l'eventuale svolgersi della messa alla prova" darebbe all'imputato la possibilità di esercitare il suo sacrosanto diritto di ottenere, in caso di esito positivo della prova, l'estinzione del reato che gli viene contestato, senza che ciò possa mettere seriamente a rischio il principio della ragionevole durata del processo, oppure, vanificare in concreto l'esigenza di non disperdere attività processuali, che sono ancora da iniziare.

Inutile aggiungere che, anche per questa ipotesi, soltanto una disciplina transitoria, la cui deplorevole mancanza lascia non poco perplessi, potrà risolvere definitivamente ogni problema di tipo interpretativo.


[1]    Si vedano i nuovi artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater del codice penale e i nuovi artt. da 464 bis a 464 novies, 657 bis del codice di procedura penale e, da ultimo, gli artt. 141 bis e 141 ter norme di attuazione e coordinamento c.p.p.

[2]    Il primo comma del nuovo art. 168 bis c.p. prevede che la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2  dell'articolo 550 del codice di procedura penale".

[3]    La Corte accenna pure ai problemi che, adottando la soluzione più garantista, potrebbero sorgere in punto di "individuazione del giudice competente, dinanzi al quale può essere formulata richiesta di sospensione del processo con messa alla prova", precisando che "tale giudice potrebbe essere individuato nel giudice indicato dalla nuova disciplina negli articoli 464 bis e seguenti c.p.p., oppure nel giudice d'appello", aggiungendo, inoltre, che "analoghe questioni si pongono nel giudizio di legittimità -ove, all'evidenza, è preclusa l'applicazione di tale regime- in caso di annullamento con rinvio, al fine di individuare il giudice competente".

[4]    La sentenza è la n. 35717 ed è stata depositata il 13 agosto 2014, Pres. Izzo, Est. Citterio: clicca qui per scaricarla.

[5]    A questo proposito, la Corte osserva che ammettere la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova nel giudizio di legittimità condurrebbe a due conseguenze alternative, entrambe inaccettabili: la prima dovrebbe prevedere che tutta la procedura incidentale si svolga innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che la Corte sarebbe inammissibilmente costretta a svolgere "attività proprie del giudice del merito, con reiterati apprezzamenti di fatto"; la seconda, invece, prevedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, farebbe sorgere la necessità di "individuare il giudice del merito cui rinviare il processo, se quello del primo o del secondo grado; in secondo luogo l'annullamento di una sentenza di merito in sé immune da alcuna censura sarebbe giustificato dalla mera eventualità dell'accesso dell'imputato alla procedura della messa alla prova e della sua conclusione positiva ... ma, e ancor più, nel caso di negativo esito della messa alla prova e, quindi, della necessità di procedere oltre nel giudizio, si dovrebbero celebrare nuovamente uno o due gradi del giudizio di merito, in realtà già efficacemente conclusi in termini di accertata legittimità. Evidente l'assoluta irrazionalità della soluzione, con riferimento ai valori costituzionali dell'efficienza della giurisdizione e della ragionevole durata del processo".