ISSN 2039-1676


23 luglio 2011

Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi (sui limiti all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione del reato)

L'art. 10 della legge n. 251 del 2005 (ex Cirielli), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi e più brevi termini di prescrizione nei procedimenti già  pendenti in fase di appello, non contrasta con l'art. 117 della Costituzione e l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Pubblichiamo con la massima possibile tempestività, per la sua grande importanza, la decisione della Consulta che, risolvendo il problema della disciplina transitoria di applicazione delle nuove norme in materia di prescrizione, fornisce agli interpreti ed agli operatori indicazioni essenziali sull’attuale assetto del sistema delle fonti.
 
Indicazioni essenziali, dunque, sui rapporti tra ordinamento nazionale ed ordinamento sovranazionale (nella specie, quello fondato sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo);sul ruolo della Corte di Strasburgo nell’interpretazione dei parametri convenzionali e sui presupposti in base ai quali il dictum della Corte vincola l’interprete italiano, tanto nella ricostruzione della norma sovranazionale, tanto nella misurazione in base ad essa della compatibilità costituzionale della norma interna; infine, sulla portata effettiva da riconoscere, nell’attuale quadro delle fonti, al principio di necessaria retroattività della lex mitior.
 
Con la sentenza qui pubblicata, la Corte ha escluso che fosse precluso al legislatore nazionale (la cui scelta iniziale, per la verità, era stata comunque incisa dalla sentenza della stessa Consulta n. 393 del 2006)  di porre dei limiti all’applicazione retroattiva della disciplina favorevole sopravvenuta. È stato negato, in particolare, che dalla cd. «sentenza Scoppola» della Corte di Strasburgo (Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola v. Italia) dovesse dedursi il principio che sia sempre necessario assicurare la retroattività incondizionata della lex mitior, e comunque che detto principio dovesse senz’altro estendersi alla disciplina della prescrizione.
 
Torneremo sull’argomento, non appena possibile, con una disamina ragionata della sentenza e dell’importantissimo tema cui si riferisce.