ISSN 2039-1676


24 febbraio 2012

Eccepita l'illegittimità  costituzionale della vigente normativa in tema di interruzione della decorrenza e di durata massima del termine di prescrizione del reato

La Procura della Repubblica di Milano - nel processo in corso innanzi alla IV sezione penale del Tribunale per fatti di corruzione internazionale connessi all'attività in Nigeria di una società del gruppo ENI - solleva questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 161 e del terzo comma dell'art. 160 c.p.,  per contrasto con il primo comma dell'art. 117 Cost.

Pubblichiamo, in ragione dello specifico interesse che presenta, e per la grandissima attualità del tema, la memoria con la quale il Pubblico ministero di Milano, nell'ambito di un procedimento per il reato cd. di corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.), ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la cd. prescrizione «prorogata».

Com'è noto, gli atti indicati al primo comma dell'art. 160 c.p. interrompono il corso della prescrizione, il termine relativo alla quale riprende a decorrere. Tuttavia, fuori dal caso di reati riconducibili ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p., il termine massimo risultante dalle «proroghe» non può superare gli incrementi percentuali indicati al secondo comma dell'art. 161 c.p. (un quarto, la metà, due terzi od il doppio, a seconda dei casi).

Nel procedimento milanese, che riguarda un fatto risalente al luglio del 2004, è scaduto anche il termine «prorogato» della prescrizione. Il Pubblico ministero prospetta un intervento della Consulta che valga ad eliminare il termine massimo di durata della prescrizione «prorogata» in forza di ripetuti eventi interruttivi.

Il parametro evocato è il primo comma dell'art. 117 Cost. Norma interposta è l'art. 6 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.