Quando stava per essere approvata la legge (ex) Cirielli, in un appello sottoscritto da un centinaio di professori di ogni fede politica – Vassalli, Crespi e Pedrazzi in testa –, sottolineammo che, mentre il legislatore minaccia 5 o 6 anni di reclusione all’autore di questo o quel grave reato, contemporaneamente la (ex) Cirielli lo avrebbe rassicurato che, una volta commesso il reato, non poteva essere condannato, trattandosi di un reato destinato a morire per prescrizione.
Altro che paura della legge da parte di chi voglia delinquere: sarebbe stata la legge stessa ad istigarlo a delinquere! Dopo il varo della legge, il suo carattere criminogeno fece quasi gridare Vassalli, che esclamò: “l’opinione pubblica reclama ‘certezza della pena’, questa riforma garantisce ‘certezza d’impunità’”. Un grido che erompeva dalla incontenibile rabbia provocata dalla palese abolizione di fatto di norme centrali del sistema penale.
Rammentiamone un parziale catalogo: furto in abitazione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, calunnia, violazione di domicilio, falsità materiale e ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, contraffazione di carta filigranata, fabbricazione di strumenti destinati alla falsificazione di monete, vilipendio di cadavere, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, millantato credito, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, circonvenzione di persone incapaci, frode nelle pubbliche forniture, favoreggiamento reale, tutti i reati societari configurati nella riforma del 2002, quasi tutti i reati in materia di sfruttamento della prostituzione, abbandono di persone minori o incapaci, gran parte dei delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante artifici, emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Il ventre che ha partorito quella legge è d’altra parte sempre fecondo. Si vuol varare oggi una legge sulla c.d. prescrizione breve, il cui obbiettivo neppure mascherato è quello di evitare anche la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado per gli “incensurati”, evitando così – ad personam – il marchio di una condanna, pur non definitiva, che suonerebbe però conferma di un’accusa sgradita. Il marchingegno, dovuto alla fertile penna dell’on.le Paniz, è una modifica dell’art. 161 c.p. sull’interruzione della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge (ex) Cirielli, che distingue i casi dei non condannati, dei recidivi aggravati e reiterati, e dei delinquenti abituali e professionali, stabilendo un aumento del tempo necessario a prescrivere diversamente modulato fra quelle categorie.
L’on. Paniz propone infatti di abbassare da un quarto a un sesto l’aumento massimo della prescrizione dovuto agli atti interruttivi a beneficio dei soggetti mai condannati. Tutta la saggezza di questa nuova disciplina, secondo il relatore, starebbe in ciò, che quella “distinzione categoriale” sarebbe stata “di fatto accettata”, perché “quest’articolo (161) è in vigore da molti anni senza che nessuno abbia detto ‘bah’, senza che nessuno abbia proposto una qualsivoglia questione di costituzionalità, senza che la magistratura si sia rifiutata di applicarla negli anni” (verbale discussione alla Camera del 28 marzo 2011).
Uno sguardo meno disattento alla dottrina e alla giurisprudenza avrebbe evitato al relatore tanta perentoria sicurezza. Per usare il suo disinvolto linguaggio, in tanti hanno detto “bah”: criticando l’ancoraggio della prescrizione “alla qualità personale dell’imputato e non più all’oggettività del reato” (FRIGO), denunciando l’illegittimità costituzionale di una disciplina che mescola irrazionalmente gli atti interruttivi della prescrizione, espressione del persistente interesse punitivo dello Stato, con la qualità personale dell’agente – incensurato, recidivo, ecc. – (fra i tanti, MARINUCCI, PADOVANI, DOLCINI, MELCHIONDA, GIUNTA, PULITANO’).
Anche la magistratura ordinaria non è stata inerte, come suppone il relatore: il Tribunale di Prato ha infatti investito la Corte Costituzionale, sottolineando con tutta la chiarezza desiderabile che l’art. 161 c.p. “fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del fatto bensì dallo status soggettivo dell’imputato, così determinando un ritorno al “diritto penale d’autore”, e la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale non per l’infondatezza della questione, bensì per la sua irrilevanza nel caso di specie, dal momento che “anche nel caso di accoglimento della questione sollevata dal remittente (…) il delitto non sarebbe comunque prescritto” (Corte Cost., ordinanza 6 febbraio 2009, n. 34, in Giur. Cost. 2009, p. 276 s.).
L‘eventuale approvazione di quest’ennesima legge ad personam sarebbe perciò un ulteriore sfregio ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza di fronte alla legge, che, come in passato, gli studiosi di diritto penale, senza distinzioni politiche, non possono non denunciare con forza.
Giorgio MARINUCCI
Hanno sinora aderito all’appello i seguenti professori di diritto penale: Alberto CRESPI (Emerito Univ. Milano); Antonio PAGLIARO (emerito Univ. Palermo); Carlo FIORE (emerito Univ. Napoli); Carlo Federico GROSSO (Univ. Torino); Franco COPPI (Univ. Roma Sapienza); Mario ROMANO (Univ. Cattolica Milano); Emilio DOLCINI (Univ. Milano); Enzo MUSCO (Univ. Roma Tor Vergata); Domenico PULITANO’ (Univ. Milano Bicocca); Francesco PALAZZO (Univ. Firenze); Alberto ALESSANDRI (Univ. Bocconi); Francesco ANGIONI (Univ. Sassari ); Carlo Enrico PALIERO (Univ. Milano); Giuliano BALBI (Univ. Napoli II); Alessandro BERNARDI (Univ. Ferrara); Marta BERTOLINO (Univ. Cattolica Milano); David BRUNELLI (Univ. Perugia); Andrea CASTALDO (Univ. Salerno); Mauro CATENACCI (Univ. Roma III); Stefano CANESTRARI (Univ. Bologna); Giovanni COCCO (Univ. Cagliari); Francesco DASSANO (Univ. Torino); Giovannangelo DE FRANCESCO (Univ. Pisa); DEL TUFO Maria Valeria (Univ. Suor Orsola Benincasa, Napoli); Cristina DE MAGLIE (Univ. Pavia); Giancarlo DE VERO (Univ. Messina); Massimo DONINI (Univ. Modena); Gian Paolo DEMURO (Univ. Sassari); Ombretta DI GIOVINE (Univ. Foggia); Luciano EUSEBI (Univ. Bocconi); Luigi FOFFANI (Univ. Modena); Gabriele FORNASARI (Univ. Trento); Gabrio FORTI (Univ. Cattolica Milano); Ignazio GIACONA (Univ. Palermo); Giovanni GRASSO (Univ. Catania); Silvia LARIZZA (Univ. Pavia); Adelmo MANNA (Univ. Foggia); Grazia MANNOZZI (Univ. Insubria); Anna Maria MAUGERI (Univ. Catania); Alessandro MELCHIONDA (Univ. Trento); Enrico MEZZETTI (Univ. Roma III); Vincenzo MILITELLO (Univ. Palermo); Sergio MOCCIA (Univ. Napoli); Vito MORMANDO (Univ. Bari ); Manfredi PARODI GIUSINO (Univ. Palermo ); Paolo PATRONO (Univ. Verona); Marco PELISSERO (Univ. Genova ); Davide PETRINI (Univ. Alessandria); Lorenzo PICOTTI (Univ. Verona); Carlo PIERGALLINI (Univ. Macerata); Paolo PISA (Univ. Genova); Stefano PREZIOSI (Univ. LUM Jean Monnet); Silvio RIONDATO (Univ.Padova); Lucia RISICATO (Univ. Messina); Alessandra ROSSI (Univ. Torino); Vincenzo SCORDAMAGLIA (Univ. Roma III); Pietro SEMERARO (Univ. Bergamo); Rosaria SICURELLA (Univ. Catania); Sergio SEMINARA (Univ. Pavia); Placido SIRACUSANO (Univ. Messina); Francesco VIGANO’ (Univ. Milano); Mario ZANCHETTI (LIUC Castellanza); Roberto BARTOLI (Univ. Firenze); Fabio BASILE (Univ. Milano); Antonio CAVALIERE (Univ. Napoli ); Francesco CENTONZE (Univ. Salento); Stefano FIORE (Univ. Campobasso); Stefano MANACORDA (Univ. Napoli II); Marco MANTOVANI (Univ. Macerata); Claudia PECORELLA (Univ. Milano Bicocca); Alessandro SPENA (Univ. Palermo); Costantino VISCONTI (Univ. Palermo); Carlo BENUSSI (Univ. Milano); Alessandro BONDI (Univ. Urbino); Guido CASAROLI (Univ. Ferrara); Francesca CURI (Univ. Bologna); Francesco D’ALESSANDRO (Univ. Cattolica MILANO); Antonio GULLO (Univ. Messina); Giuseppe LOSAPPIO (Univ. Bari); Maria Beatrice MAGRO (Univ. Marconi); Vincenzo MAIELLO (Univ. Napoli); Gabriele MARRA (Univ. Urbino); Elisabetta PALERMO FABRIS (Univ. Padova); Carlo RUGA RIVA (Univ. Milano Bicocca); Francesco SCHIAFFO (Univ. Salerno); Carlo SOTIS (Univ. Macerata); Alessandra SZEGO (Univ. Bergamo); Antonio VALLINI (Univg. Firenze ); Donato CASTRONUOVO (Univ. Modena); Gian Luigi GATTA (Univ. Milano); Melissa MIEDICO (Univ. Bocconi); Annamaria PECCIOLI (Univ. Genova); Chiara PERINI (Univ. Insubria); Marco GAMBARDELLA (Univ. Roma La Sapienza); Luca MASERA (Univ. Brescia).
Hanno altresì aderito all'appello, sinora, i seguenti professori di diritto processuale penale: Francesco CAPRIOLI (Univ. Bologna); Massimo CERESA-GASTALDO (Univ. Bocconi); Giulio ILLUMINATI (Univ. Bologna); Francesca RUGGIERI (Univ. Insubria); Emanuele SOMMA (Univ. Genova); Giulio UBERTIS (Univ. Milano Bicocca); Enzo ZAPPALA' (Univ. Catania); Silvia BUZZELLI (Univ. Milano-Bicocca).