ISSN 2039-1676


07 febbraio 2014 |

La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di giustizia?

Nota a Trib. Cuneo, ord. 17.01.2014, GUP Boetti

1. L'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia qui in commento trae origine dal seguente caso: in base a "precisi accordi", operazioni di vendita di Champagne sul territorio nazionale vengono fatte figurare, mediante società interposte, come transazioni "comunitarie" al fine di ottenere vantaggi di natura fiscale, così configurandosi, secondo quanto prospettato dal giudice remittente, la commissione di più reati in ambito tributario.

Nello specifico agli imputati vengono contestati i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000 (il quale contiene la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali delitti. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo denuncia gli effetti che l'applicazione dell'art. 160, ultimo comma, c.p. produrrebbe nel procedimento a quo: la completa impunità degli imputati, nonostante il diligente attivarsi da parte degli organi inquirenti e giudicanti, ossia il tempestivo esercizio dell'azione penale, dal momento che, secondo tale disposizione, il decorso del procedimento non arresta la durata della prescrizione, fatte salve alcune eccezioni, consentendo un prolungamento del termine totale di appena un quarto. Egli, infatti, sulla base del termine di prescrizione dei diversi reati ascritti agli imputati, nonché dell'ultimo atto interruttivo (ossia il decreto di fissazione della stessa udienza preliminare), arriva a formulare una prognosi certa di totale impunità per ciascuno degli imputati al più tardi in data 8.2.2018, ossia fra soli quattro anni, siano essi gli organizzatori o partecipi.

Sulla base di tale prognosi il giudice a quo, partendo dall'impressionante numero di denunce di reato che ogni anno sono iscritte nel Registro degli indagati nel nostro Paese (oltre tre milioni e mezzo), nonché dal rilievo che alcuni reati quali quelli fiscali sono caratterizzati da una lunga durata della fase delle indagini preliminari che occupa tutto o quasi il tempo di prescrizione, rivolge una dura critica all'attuale ultimo comma dell'art. 160 c.p., quale risulta dalla legge del 5 dicembre 2005 n. 251 (nota come ex Cirielli), suffragata dalle cifre contenute nell'ultima relazione del Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, denunciando i molti effetti negativi, tutti peraltro già ampliamente noti in ambito dottrinale, che l'applicazione  di tale disposizione produce nella pratica, fra cui l'impoverimento delle garanzie individuali di ciascun imputato, nonché un senso di sfiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

A sostegno del suo assunto, il giudice del rinvio presenta un quadro comparativo della disciplina dell'interruzione della prescrizione in diversi Paesi membri allo scopo di dimostrare che la situazione esistente in Italia rappresenta quasi un unicum nel panorama legislativo europeo. Ne consegue, stando all'ordinanza in commento, che la normativa italiana in materia di interruzione della prescrizione, dato il potenziale carattere transnazionale della fattispecie, si porrebbe in contrasto con il diritto UE sotto più profili, facendo così assumere, a suo avviso, un carattere non puramente interno all'intera vicenda sottoposta al suo esame. In altre parole, egli si chiede se alcune norme UE, sia di rango primario, sia di diritto derivato, in funzione della loro (eventuale) "primazia" sul diritto nazionale, acconsentano a che lo Stato italiano mantenga una norma (l'art. 160 c.p.) che finisce per garantire l'impunità di condotte lesive di interessi non tutelati esclusivamente sul piano interno, bensì anche da parte dell'Unione europea in virtù dell'esercizio di competenze che le sono riservate, talora, in via esclusiva (per esempio in materia di concorrenza).

 

2. La prima norma che il giudice remittente assume potenzialmente violata dall'applicazione dell'istituto generale della prescrizione, come disciplinato dall'attuale codice di diritto penale, è l'art. 101 del TFUE che vieta le condotte (intese) delle imprese che si risolvano in un pregiudizio alla concorrenza, falsandone il libero gioco, anche solo potenzialmente, e agli scambi intracomunitari. Il richiamo a questa disposizione di diritto UE, pur suggestivo, pare inconferente.

Preliminarmente occorre osservare che, nella fattispecie in esame, non sono forniti gli elementi per ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della norma dell'Unione evocata che presuppone l'esistenza in capo ad una pluralità di soggetti, rientranti nella definizione "comunitaria" di imprese, di manifestazioni di volontà, o di forme di cooperazione consapevole, finalizzate (ad oggetto) o idonee (per effetto) ad alterare la concorrenza. Altro requisito è quello del pregiudizio sensibile al commercio intracomunitario.

Orbene, non è questa la sede per analizzare compiutamente la fattispecie sotto il profilo della violazione attuale o potenziale delle norme "comunitarie", o, eventualmente, nazionali, in materia antitrust. Si ricorda solo che, esclusa la possibilità di ravvisare nella fattispecie in esame una concertazione che abbia come oggetto quello di falsare la concorrenza, per valutarne gli effetti occorre di volta in volta effettuare un'attenta analisi giuridico-economica. Fosse anche questo il caso, ci troveremmo, comunque, di fronte ad una figura autonoma rispetto alla fattispecie criminosa considerata dal giudice penale. Una siffatta condotta potrebbe, senz'altro, essere ancora sanzionata, anche su istanza di concorrenti o consumatori, in un procedimento parallelo a quello penale, non configurandosi, come è di tutta evidenza, alcun ne bis in idem. Vero è, infatti, che se, in virtù del criterio di specialità, sancito dall'art. 19 del d.lgs. 74/2000, il procedimento penale si può sovrapporre con quello tributario, non pare in alcun modo interferire con un eventuale procedimento finalizzato ad accertare, in un procedimento avanti alla Commissione, all'AGCM o al giudice civile, la violazione di norme antitrust, ovvero ad ottenere, da parte dei soggetti danneggiati, un risarcimento in virtù del private enforcement, con applicazione di istituti processuali propri di tale procedimento (ivi inclusa la prescrizione). Ne consegue che la violazione, eventuale, dell'art. 101 TFUE non rimarrebbe automaticamente "impunita" per effetto della prescrizione intervenuta nel procedimento penale. In altre parole, l'intervenuta prescrizione delle fattispecie penalmente rilevanti non impedisce di verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 101. Si potrebbe, allora, ipotizzare una violazione del combinato disposto di tale norma con l'articolo 4, par. 3 TUE (principio di leale cooperazione) e con il protocollo 27 sul mercato interno e la concorrenza (rispettivamente già artt. 81 CE, 10 CE e 3, lett. g) UE) in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese[1]. Invero, nel caso in esame, senz'altro difettano gli elementi necessari per potere invocare la lettura congiunta di dette norme. Lo Stato italiano, infatti, non ha imposto o favorito la conclusione di intese anticoncorrenziali, né delegato ad operatori privati la responsabilità di decisioni economiche[2]. Laddove anche si volesse ritenere che il legislatore, attraverso l'istituto della prescrizione, garantisca indirettamente l'impunità delle imprese, non si potrebbe, comunque, concludere che lo Stato italiano incentivi queste ultime a violare le norme antitrust, bensì, come si è detto, altre norme, nel caso di specie afferenti alla materia fiscale.

 

3. L'altro istituto giuridico di diritto UE richiamato dal giudice del rinvio è quello degli aiuti di Stato, la cui disciplina è contenuta agli articoli da 107 a 109 del TFUE. Il giudice a quo, in sostanza, si chiede se la normativa italiana anzidetta possa integrare una delle possibili forme in cui lo Stato finisce per favorire talune imprese o talune produzioni, falsando la competizione ad armi pari fra gli operatori di mercato. L'art. 107 TFUE, infatti, sancisce un principio di incompatibilità, fatte salve alcune deroghe e nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Anche in questo caso, ad essere assenti sono diversi elementi che costituiscono la fattispecie. Mancano, in particolare, il requisito della selettività, poiché il beneficio si estenderebbe virtualmente a tutte le imprese, e il requisito del trasferimento di risorse pubbliche.

 

4. Oltre ad alcune norme dell'Unione in tema di concorrenza contenute nei trattati, il gup rileva anche un contrasto fra la normativa interna ed un atto UE di diritto derivato. Egli, infatti, osserva che mediante la norma che consente la decorrenza della prescrizione durante il procedimento penale con conseguente garantita impunità per gli evasori dell'IVA, lo Stato italiano avrebbe creato un'ulteriore ipotesi di esenzione, non contemplata dalla direttiva 2006/112/CE (e segnatamente dall'art. 158) del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Si afferma, in altri termini, che le disposizioni di diritto interno pregiudicherebbero l'applicazione della direttiva, vanificandone l'effetto utile. Come afferma il giudice del rinvio, il contrasto con la normativa comunitaria non si risolverebbe, nel caso in esame, attraverso la previsione di una disposizione di diritto interno di recepimento manifestamente incompatibile con essa, quanto piuttosto nel pregiudizio, arrecato dall'istituto generale della prescrizione, ad interessi sovranazionali. Per i motivi di cui si dirà oltre (v. punto 7) non si ravvisa in alcun modo una siffatta proprietà additiva del dettato normativo nazionale.

 

5. Infine, ad avviso del giudice remittente, la disciplina nazionale che consente de facto l'impunità all'evasore fiscale addirittura quando l'evasione è ingente, viola il principio di cui all'art. 119 del TFUE, che apre il Titolo VIII sulla politica economica e monetaria, in base al quale ogni Stato membro deve attenersi al principio di finanze pubbliche sane. Si tratta di una disposizione che, specie al paragrafo 3, individua dei principi direttivi cui devono ispirarsi l'Unione e gli Stati membri nella gestione sia della politica economica, sia della politica monetaria: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile. Nel caso di specie, non si ravvisano, a parere di chi scrive, violazioni dei suddetti principi direttivi.

 

Tutte le norme evocate dal giudice nazionale non hanno, di per sé, effetti diretti nel senso che esse possono fungere da fondamento giuridico autonomo per l'applicazione di disposizioni penali o processualpenalistiche. Ciò vale anche per l'unica delle disposizioni sopra richiamate, concretamente provvista di effetto diretto, ovvero l'art. 101 TFUE, quando la stessa viene evocata al di fuori del suo specifico campo di applicazione.

 

6. In sostanza, un intervento su istituti di diritto penale interno, richiede l'introduzione di norme ad hoc adottate oggi ai sensi degli artt. 82 e 83, collocati nel Titolo VI del TFUE, con i quali è  stato finalmente superato il meccanismo del c.d. "doppio binario", secondo cui la normativa comunitaria, laddove avesse anche definito le fattispecie criminose da perseguire, avrebbe dovuto limitarsi ad imporre la loro punibilità con la consueta formula delle misure proporzionate, effettive e dissuasive riservate alla legislazione interna[3].

Negli ultimi anni, invero, seppure rimanga incontestabile che il legislatore europeo, in ambito penale, sia ben lungi dall'avere offerto misure di armonizzazione massima, con la conseguenza che, in assenza di precise indicazioni del legislatore UE, spetta agli Stati membri individuare le fattispecie penalmente rilevanti, molti passi in avanti sono stati fatti; attraverso il solo strumento della direttiva, ai sensi dell'art. 82, par. 2 e dell'art. 83, parr. 1 e 2 TFUE, sono state, adottate numerose norme per il ravvicinamento delle legislazioni, rispettivamente sotto il profilo processuale (ad esempio le direttive 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) e sotto il profilo sostanziale (ad esempio, per citarne alcune introdotte dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si segnalano le direttive 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio e 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, oltre a varie proposte di nuove direttive).

Per quanto qui rileva, ovvero le disposizioni "comunitarie" dirette a tutelare gli interessi, anche finanziari, dell'Unione europea, sin dalla fine degli anni '80, la Corte di giustizia[4] ha sancito, in base all'art. 5 CEE (oggi 4, par. 3 TUE), che la Comunità è legittimata ad imporre agli Stati membri l'adozione di normative idonee a tutelare interessi e beni giuridici "comunitari" per il tramite di sanzioni che rivestano il carattere dell'effettività, della proporzionalità e della dissuasività e che potrebbero avere anche natura penale. Un classico esempio è la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che sancisce l'indispensabilità di sanzioni penali per reagire alla gravità delle violazioni perseguite e garantire la piena efficacia della normativa sostanziale armonizzata.

Tali disposizioni, invero, prevedono forme di armonizzazione minima. Tentativi di procedere a forme di armonizzazione massima, almeno con riferimento a determinati profili, si registrano, ad esempio, con la recente proposta di direttiva della Commissione relativa alla lotta contro la frode agli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale [COM (2012) 363 def.], che prospetta la fissazione anche della soglia minima del minimo edittale e regola la prescrizione.

Per contrastare le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, si è gradualmente sviluppato nel tempo un corpus di norme di diritto amministrativo in materia di lotta alle attività illegali contro gli interessi finanziari dell'Unione, in primis il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 introduce norme amministrative ad hoc, cui si aggiungono disposizioni amministrative settoriali. Con tale regolamento, il legislatore UE ha previsto delle norme specifiche per sanzionare "irregolarità", ovvero qualsiasi violazione di una disposizione di diritto UE derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (oggi UE) o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità (oggi UE), ovvero una spesa indebita.

Tale norma, ad esempio, prevede all'art. 3, par. 3 che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie sia di quattro anni, con possibilità per gli Stati membri di mantenere l'applicazione di un termine più lungo, e stabilisce, altresì, con puntualità metodi per calcolarne la decorrenza e le interruzioni.

Ciò significa che gli Stati membri possono adottare nuove leggi contenenti termini di prescrizione più lunghi, nel rispetto del principio della certezza del diritto[5], dal momento che la deroga preserva la loro competenza in tal senso. Essi non possono invece adottare termini di prescrizione più brevi.

A questo proposito, interessante è il rilievo operato dalla Corte di giustizia secondo cui i termini di prescrizione più lunghi che gli Stati membri possono trovarsi ad applicare sul fondamento dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95 sono molto diversi da uno Stato membro all'altro; ciò dipende in larga misura dalle tradizioni giuridiche di questi Stati, nonché dalla percezione, nei rispettivi ordinamenti giuridici, del lasso di tempo necessario e sufficiente ad un'amministrazione diligente per perseguire irregolarità commesse a scapito delle autorità pubbliche e dei bilanci nazionali.

Peraltro, il fatto che uno Stato membro, nell'ambito della facoltà prevista da detta disposizione, imponga termini di prescrizione più brevi, purché nel rispetto delle disposizioni del regolamento, di quelli imposti da un altro Stato membro non significa che questi ultimi siano sproporzionati[6].

In ambito penale la proposta di direttiva sopra richiamata [COM (2012) 363 def.], fondata sull'art. 325, par. 4 TFUE, pone proprio l'accento sulla necessità di prevedere misure di armonizzazione massima al fine di evitare eccessive disparità fra gli Stati membri che si risolvano in un pregiudizio per gli interessi dell'Unione.

Nel testo della proposta di direttiva si dà, infatti, atto che, a seguito di consultazioni con vari operatori del diritto (in particolare studiosi e magistrati), è emerso come l'attuale quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare sotto il profilo dei termini di prescrizione per il perseguimento dei reati, sia eccessivamente frammentario. In questa direzione la proposta introduce sanzioni minime e armonizza i termini legali di prescrizione.

Con riguardo a questo secondo profilo, l'art 12 prevede l'introduzione di un termine minimo di prescrizione (5 anni) e di uno relativo all'esecuzione delle pene a seguito di condanna definitiva, mentre il successivo art. 13 chiarisce che la presente direttiva non incide sull'obbligo degli Stati membri di assicurare il recupero delle somme irregolarmente erogate in conseguenza dei reati ivi previsti, a prescindere dalla norma sui termini di prescrizione di cui all'articolo 12.

Infine, sotto il profilo della decorrenza della prescrizione, il par. 2 dell'art. 12 prevede che «gli Stati membri assicurano che il termine di prescrizione sia interrotto e ricominci a decorrere da qualunque atto di un'autorità nazionale competente, compreso in particolare l'inizio effettivo dell'indagine o dell'azione penale, almeno fino a dieci anni a partire dal momento in cui il reato è stato commesso».

 

7. In assenza di disposizioni cogenti di tale tenore, che si adattino alla fattispecie presa in esame nell'ordinanza di rinvio, non resta, invece, che richiamare l'approccio classico della Corte di giustizia in tema di autonomia procedurale degli Stati membri. Come la Corte ha avuto più volte modo di osservare, in assenza di interventi di armonizzazione da parte del legislatore UE, gli istituti giuridici sono definiti dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Con un solo limite, che tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività)[7].

Pertanto, la Corte di giustizia, proprio data la sua competenza residuale in materia, ha, da un lato, riconosciuto agli Stati membri ampia discrezionalità nell'articolare i procedimenti volti a garantire la tutela dei diritti conferiti al cittadino dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Dall'altro lato ha, tuttavia, evidenziato in modo inequivocabile i limiti posti a tale competenza nazionale, in prima istanza a garanzia di una piena tutela giurisdizionale dei singoli e, in seconda istanza, a salvaguardia dell'effettività del diritto UE. Per quanto riguarda il principio di equivalenza va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno. Relativamente al principio di effettività, la Corte ha, ad esempio, riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, fintanto che siffatti termini non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione[8]. Per quanto riguarda la menomazione della piena efficacia delle norme UE che vengono evocate, sarebbe necessario che le stesse fornissero delle indicazioni specifiche disattese dal legislatore interno. Relativamente al sistema comune dell'IVA, di cui alla direttiva 77/388/CEE,  in seguito abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, la Corte ha ricordato, al punto 37 della sentenza Commissione c. Italia[9], che, dal combinato disposto degli articoli 2 e 22 di tale atto di diritto derivato e dell'articolo 10 CE (oggi 4, par. 3, TUE), emerge che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio. Se, infatti, gli Stati membri beneficiano di una certa libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione, perché sia garantita una riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione, essi hanno «l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel [loro] territorio»[10].

Tale onere non pare, in verità, disatteso per effetto dell'applicazione dell'istituto della prescrizione stante il mancato superamento di quei limiti posti alla discrezionalità degli Stati membri e di cui si è detto prima. Insomma, non si ravvisa, per tutti i motivi esposti, un contrasto con il diritto dell'Unione europea sia di rango primario, sia di rango secondario.

 

8. Viene, in ultimo da chiedersi, cosa accadrebbe qualora, invece, tale contrasto fosse ritenuto esistente dalla Corte. Ebbene, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice UE, gli eventuali profili di incompatibilità che il giudice a quo ravvisa nell'insieme di norme che disciplinano l'istituto della prescrizione nell'ambito del procedimento penale non potrebbero avere ricadute nel giudizio principale. Vero è, infatti, che in un siffatto caso ci si troverebbe di fronte ad una responsabilità dello Stato per violazione di norme o principi dell'Unione, di cui non deve farsi carico il singolo, tanto più se imputato in un procedimento penale. L'effetto diretto che si assume pregiudicato in virtù del comportamento del legislatore interno non può essere infatti uno strumento che l'Amministrazione giudiziaria utilizza a danno dell'amministrato, in quanto lo Stato inadempiente, di cui essa è espressione, finirebbe così per trarre un inammissibile vantaggio dalle proprie inosservanze. La concezione dell'effetto diretto quale contropartita dell'obbligo statale (le misure UE di armonizzazione in ambito penale sono espressamente affidate allo strumento della direttiva) e finalizzato ad evitare che lo Stato opponga al singolo il proprio inadempimento ne ha evidentemente limitato l'estensione ad una dimensione "unilaterale", motivo per cui allo Stato è precluso invocarlo nei confronti del privato, valendo solo in senso inverso[11]. Secondo un'impostazione classica e, ad oggi, mai superata, non può, quindi, trovare riconoscimento l'effetto verticale c.d. "a rovescio", che impone obblighi nei confronti del singolo[12], specie, ma non necessariamente, se dall'applicazione del diritto dell'Unione, senza la mediazione del legislatore nazionale, derivi un aggravio della responsabilità penale dello stesso. In altri termini, il giudice non può basarsi su una direttiva, beninteso inattuata, per modificare in senso sfavorevole la posizione giuridica del singolo, attribuendogli o aggravando una responsabilità non desumibile dal contesto nazionale, perché in tal modo si finirebbe indirettamente a far valere nei suoi confronti il portato di quelle disposizioni non recepite, o non correttamente trasposte, nell'ordinamento nazionale, in chiara violazione dei principi generali di certezza del diritto e di irretroattività salvaguardati dal diritto dell'Unione europea[13].

Nota è la presa di posizione, in tal senso, della Corte nella sentenza Berlusconi sopra richiamata. Qui la Corte ha osservato che le norme di diritto UE non potevano essere invocate per far controllare la compatibilità con esse dei nuovi artt. 2621 e 2622  del codice civile in tema di false comunicazioni sociali, poiché tale controllo avrebbe avuto l'effetto di escludere l'applicazione del regime sanzionatorio più mite previsto dai detti articoli. Analoga risposta è stata fornita dal giudice dell'Unione con l'ordinanza del 4 maggio 2006, Mulliez e a. (cause riunite C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03, in Racc. I-3923). In due di detti procedimenti (C-23/03 e C-473/03, terza questione), si sollevava, proprio, la questione dell'adeguatezza del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 del codice civile. Il limite della non configurabilità di un effetto diretto verticale "inverso" non è neppure superabile attraverso il ricorso alla via ermeneutica. Infatti, come ha dichiarato la Corte, il principio d'interpretazione conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, che fanno parte integrante del diritto dell'Unione, e, in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività. Una direttiva non può avere pertanto come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni[14].

 

9. A prescindere dalle conseguenze che si avrebbero nella sfera giuridica degli imputati, nel caso in esame non si ravvisa un contrasto fra le norme nazionali in tema di prescrizione del reato e le richiamate disposizioni di diritto UE, ancorché dotate di efficacia diretta (art. 101 TFUE), o perché queste ultime configurano fattispecie autonome rispetto a quelle cui si applica tale istituto di diritto sostanziale, o perché non vi è lesione dei principi di effettività e di equivalenza.

Da ultimo, chi scrive non esclude che la Corte possa dichiarare la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal gup del Tribunale di Cuneo irricevibile. A questo proposito, si ricorda che, per consolidata giurisprudenza, la declaratoria di inammissibilità è altamente probabile quando appaia, in modo manifesto, che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte[15]. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni esposte, l'interpretazione delle norme UE evocate non pare decisiva ad intaccare l'istituto della prescrizione del reato con riguardo ai profili sopra richiamati.

 

10. Se è innegabile che la vigente disciplina sulla prescrizione del reato (ed in particolare, per quello che rileva in questa sede, la disposzione che, dopo la legge ex Cirielli del 2005, limita il prolungamento del termine prescrizionale nell'ipotesi in cui intervengano atti interruttivi solamente ad un quarto del termine base) vada riformata, non sembra questa la via per farlo. Si auspica che il legislatore intervenga in tempi rapidi a riformare tale istituto di diritto sostanziale, accogliendo l'accorato appello lanciato da gran parte della dottrina, ma anche da molti magistrati, fra i quali figura certamente il giudice remittente. In attesa che, eventualmente, sia il legislatore penale europeo ad occuparsene.

 

 

 

 


[1] Cfr., fra le altre, le sentenze del 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, in Racc., 4769, punto 16; del 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, in Racc., I-5801, punto 14; del 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, in Racc., I-2883, punto 20 e del 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. Italia, in Racc., I-3851, punto 53.

[2] Cfr., ex multis, la sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc., 1529.

[3] Cfr., ex multis, Corte giust. 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c. Consiglio, in Racc., I-9097.

[4] Si veda, ad esempio, la sentenza del 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, in Racc., 167.

[5] Cfr. la sentenza del 24 giugno 2004, C-278/02, Handlbauer, in Racc., I-6171, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata.

[6]  Cfr., per analogia, le sentenze dell'11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione c. Germania, in Racc., I-6935, punto 51, nonché del 25 febbraio 2010, causa C-562/08, Müller Fleisch, in Racc., I-1391.

[7]  Cfr., tra le molte pronunce della Corte, quelle del 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz AG e Rewe-Zentral AG c. Landwirtschaftskammer für das Saarland, in Racc., 1989; del 16 dicembre 1976, causa 45/76, Comet BV c. Produktschap voor Siergewassen, in Racc., 2043; del 27 marzo 1980, causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato c. Denkavit italiana, in Racc., p. 1205; del 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e 48/93, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a., in Racc., I-1029; del 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, in Racc., I-4025; del 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e. a. c. Industriministeriet, in Racc., I-6783; del 20 settembre 2001, C-453/99 Courage e Crehan, in Racc., 6297; del 13 luglio 2006, procedimenti riuniti da C-295/04 a C-298/04, Manfredi, in Racc., 6619; del 19 settembre 2006, cause  riunite C-392/04 e C-422/04, i-21 Germany e Arcor, in Racc., I-8559; del 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, in Racc., I-2483; del 30 giugno 2011, causa C-262/09, Meilicke e a., in Racc., 5669; del 18 ottobre 2012, causa C-603/10, Pelati, non ancora pubblicata in Raccolta.

[8] Cfr., ex pluribus, la sentenza del 15 aprile 2010, causa C-542/08, Barth, in Racc., I-3189, punti 19 e 28.

[9]  Sentenza del 17 luglio 2008, causa C-132/06, in Racc., I-5457.

[10] Cfr., la sentenza del 29 marzo 2012, causa C-500/10, Ufficio IVA di Piacenza c. Belvedere Costruzioni Srl., non ancora pubblicata in Raccolta. Cfr., anche, le sentenze del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson, non ancora pubblicata in Raccolta; del 15 novembre 2011, causa C-539/09, Commissione c. Germania, in Racc., 11235 e del 28 ottobre 2010, causa C-367/09, SGS Belgium e a., in Racc., I-10761.

[11] Cfr., in tal senso, le sentenze del 26.2.1986, Marshall, in Racc., 4071 e dell'8.10.1987, causa C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen VB, in Racc., 3969 e la giurisprudenza successiva.

[12] Con riguardo al divieto di effetti diretti "verticali a rovescio" delle direttive, cfr., in particolare, le sentenze del 3.5.2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a., in Racc., I-3565, punti 67-69; dell'11.3.2008, causa C-420/06, Jager, in Racc., I-1315, punto 59, e del 28.4.2011, causa C-61/11 PPU, El Dridi, in Racc., I-3015, punto 61.

[13] Cfr., ex multis, la sentenza del 26.2.1986, causa 152/84, Marshall, cit.

[14] Cfr., fra le tante, le sentenze del 28 giugno 2012, causa C-7/11, Caronna, non ancora pubblicata in Raccolta e del 7 gennaio 2004, causa C-60/02, X., in Racc., I-651.

[15] Cfr., in particolare, le sentenze del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, in Racc., I-4921, punto 61 e del 31 marzo 2011, causa C-450/09, Schröder, in Racc., I-2497.