ISSN 2039-1676


09 marzo 2012 |

Ricevibilità  del ricorso a Strasburgo per la durata ragionevole del processo e prescrizione del reato

Corte EDU, sent. 6 marzo 2012, ric. n. 23563/07, Gagliano Giorgi c. Italia

La vicenda coinvolge un cittadino italiano prosciolto per prescrizione in un processo per corruzione e condannato a un anno di reclusione per un delitto di falso. A causa della durata del procedimento - oltre dieci anni - l'interessato adisce il giudice civile allo scopo d'ottenere un ristoro economico per i danni provocati dall'eccessiva durata del procedimento. Dopo altri quattro anni, tuttavia, la sua domanda viene respinta dalla Cassazione. Di qui, il ricorso a Strasburgo per far valere la durata eccessiva tanto del processo penale quanto del processo instaurato sulla base della cosiddetta legge "Pinto".

Con la sent. 6 marzo 2012 la Corte europea accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo per la durata eccessiva della causa civile, ma dichiara irricevibile il ricorso per l'eccessiva durata del procedimento penale.

La pronuncia è d'estremo interesse perché si tratta d'una delle prime applicazioni dell'art. 34 comma 3 lett. b Conv. eur. dir. uomo, così come modificato dal Prot. n. 14 recentemente entrato in vigore, in forza del quale il ricorso va dichiarato irricevibile, allorché l'interessato non abbia «subito alcun danno». Nella specie, l'assenza di pregiudizi derivanti dalla durata eccessiva del procedimento è stata ravvisata dalla Corte nella significativa riduzione della pena ottenuta in appello dall'imputato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il reato di corruzione, a cui l'imputato non ha rinunciato.

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