ISSN 2039-1676


21 settembre 2015

Una prima decisione italiana "post Taricco": la terza sezione della Cassazione disapplica la normativa sui termini assoluti di prescrizione in un processo per frode fiscale

Cass., III sez. pen., notizia di decisione relativa all’udienza del 17 settembre 2015, Pres. Amedeo, Rel. Scarcella, Imp. Pennacchini

 

1. Il Servizio novità della Corte di Cassazione comunica che all'udienza del 17 settembre 2015 la terza sezione ha esaminato la seguente questione:

"Se, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto dell'art. 160, ultimo comma, doc. pen. e dell'art. 161 di tale codice - come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - il quale prevede che l'atto interruttivo verificatosi comporta il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, prevedendo termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità del reato, con conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea; b) comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione".

La soluzione al quesito è stata affermativa.

 

2. Con questa decisione il Supremo Collegio dà per la prima volta applicazione alla sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2015, Taricco - già pubblicata dalla nostra Rivista con nota di F. Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, 14 settembre 2015 -, disapplicando conseguentemente gli artt. 160 e 161 c.p. nella parte in cui stabiliscono un termine assoluto alla prescrizione nel caso in cui intervengano atti interruttivi, con riferimento specifico ai reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

 

In senso difforme rispetto alla decisione qui segnalata, cfr. peraltro l'ordinanza resa in data odierna dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha - invece - ritenuto di investire della questione la Corte costituzionale (clicca qui per scaricarla).