ISSN 2039-1676


31 marzo 2016

Caso Taricco: anche la Terza sezione della Cassazione sollecita la Corte costituzionale ad azionare i 'controlimiti' (notizia di decisione)

Cass., sez. III, notizia di decisione n. 2/2016, ud. 30 marzo 2016, Pres. Grillo, Rel. Riccardi, ric. Cestari e a.

Informiamo i nostri lettori che la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, nell'udienza pubblica del 30 marzo 2016, ha esaminato la seguente questione

"se, dall'applicazione dell'art. 325, § 1 e 2, TFUE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C-105/14, Taricco, discenda l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, quando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato"

e ha adottato la seguente soluzione

"letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, Causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost. ".