ISSN 2039-1676


18 giugno 2014 |

È irragionevole il raddoppio del termine prescrizionale previsto per l'incendio colposo

Nota a Corte cost., 28 maggio 2014, n. 143, Pres. Silvestri, rel. Frigo

Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sito www.giurcost.it, clicca qui.

 

 

1.  Si segnala, sia per il suo significato teorico sia per il suo rilievo pratico, la sentenza della Corte costituzionale n. 143/2014, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo".

 

2. La questione di legittimità sottoposta alla Corte dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino è facilmente riassumibile. Il giudice rimettente, trovandosi a trattare un caso sussumibile sotto la fattispecie di incendio colposo di cui all'articolo 449 c.p., dubitava della ragionevolezza della norma di cui all'art. 157, sesto comma, del codice penale, per effetto della quale la suddetta fattispecie di incendio colposo veniva a prescriversi in un termine sensibilmente superiore a quello previsto per la fattispecie di incendio doloso di cui all'art. 423 c.p.

Come ricordato dalla Corte, il termine prescrizionale per le fattispecie di incendio doloso e colposo era il medesimo fino all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), anche detta legge  ex-Cirielli. Tale legge ha riscritto a fondo il sistema della prescrizione nell'ordinamento penalistico, sostituendo l'allora vigente sistema per fasce di reati con il riferimento alla previsione edittale di ciascun reato. Effetto prevedibile di questo mutamento era un generalizzato abbassamento del termine prescrizionale di tutti i reati di media gravità. Al fine di evitare tale effetto rispetto a fattispecie di maggiore allarme sociale o molto complesse dal punto di vista delle indagini, il legislatore ha previsto una disposizione derogatoria (art. 157, sesto comma, c.p.), sancendo per esse il raddoppio del termine prescrizionale. La fattispecie di incendio colposo è stata anch'essa ricompresa nella suddetta disposizione derogatoria in virtù dei non semplici profili probatori normalmente emergenti nella prassi.

In definitiva, a seguito della legge ex-Cirielli, il termine di prescrizione per la fattispecie di incendio colposo era fissato in dodici anni, mentre esso ammontava a soli sette anni per la fattispecie dolosa.

 

3. La Corte costituzionale è stata quindi chiamata ad esprimersi sulla ragionevolezza di una tale differenza di trattamento tra le due fattispecie in esame, fronteggiando una censura formulata rispetto al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost. Una prima e palese acquisizione nel ragionamento da essa svolto è la maggiore gravità della fattispecie dolosa rispetto a quella colposa, essendo poste a raffronto due fattispecie criminose strutturalmente identiche quanto ad elemento oggettivo e soltanto distinguibili per il diverso elemento soggettivo previsto. Per la Corte è necessario chiedersi, a questo punto, se la differente gravità delle fattispecie implichi una corrispondente gradazione dei termini prescrizionali per esse previsti. Soltanto sulla base della ricostruita ratio dell'istituto della prescrizione è possibile comprendere, in altri termini, se il trattamento differenziato delle due fattispecie sia o meno ragionevole. La Corte costituzionale, ricordata anzitutto la natura sostanziale della prescrizione, ne individua la ratio, da un lato, nell'affievolimento dell'allarme nella coscienza comune prodotto dal reato, dall'altro nel "diritto all'oblio" dei cittadini. Entrambi questi elementi, di natura general- e specialpreventiva, sono a parere della Corte strettamente collegati alla gravità del reato, come d'altronde dimostrato dall'ancoraggio legislativo del termine prescrizionale alla pena massima prevista in astratto per il reato. A chiusura del sillogismo, dunque, l'incendio doloso, caratterizzato da una maggiore gravità, non può che avere un termine prescrizionale maggiore della corrispondente fattispecie di incendio colposo.

Prima di arrivare ad una tale conclusione, la Corte deve escludere che sia possibile da parte del legislatore tenere in conto, nella disciplina dei termini prescrizionali, altri parametri rispetto a quello della gravità del reato. Il Giudice delle leggi riconosce, al contrario, che il legislatore dispone di una completa discrezionalità nello stabilire termini prescrizionali derogatori rispetto alla mera gravità dei reati, in particolare allorché voglia prevedere un più lungo termine per reati dal particolare allarme sociale o per reati per i quali è usuale una particolare difficoltà di indagine e di accertamento processuale, che incide rilevantemente sulla durata media del processo. La scelta del legislatore di prevedere un più lungo termine di prescrizione per la fattispecie di incendio colposo rispetto a quella di incendio doloso sarebbe dunque ancora costituzionalmente legittima, in quanto ragionevole esercizio di una riconosciuta discrezionalità, se fosse il giustificato esito di una volontà derogatoria rispetto alla mera rispondenza alla gradazione in termini di gravità tra i due reati.

Vero punto focale della sentenza è, pertanto, il controllo della Corte in ordine alla possibile sussistenza di ragioni idonee a giustificare la deroga operata dal legislatore rispetto alla normale disciplina della prescrizione imperniata sulla mera gravità delle fattispecie criminose. Facilmente escludibile è una giustificazione basata su un maggiore allarme sociale derivante dall'ipotesi colposa rispetto a quella dolosa. Altrettanto risoluta è la Corte rispetto alla ragione della maggiore complessità delle indagini e dell'accertamento processuale caratterizzante la fattispecie colposa, che era stata esplicitamente posta alla base della scelta del legislatore di introdurre la norma impugnata e ricordata dinanzi alla Corte dall'Avvocatura generale dello Stato. La Corte sottolinea, infatti, da un lato, la necessità per entrambe le ipotesi di incendio di effettuare una perizia tecnica e, dall'altro, che la maggiore complessità di tale perizia, stante la necessità di individuare altresì la norma cautelare violata, può essere bilanciata da opposti profili di complessità della fattispecie dolosa, quale anzitutto la necessità di addivenire all'individuazione dei responsabili del reato, normalmente individuabili con estrema semplicità nelle ipotesi colpose.

Stante l'irragionevolezza della deroga prevista dal legislatore rispetto alla normale corrispondenza del termine prescrizionale alla gravità del reato, la Corte costituzionale giunge, come anticipato, a dichiarare l'illegittimità costituzionale del previsto raddoppio del termine prescrizionale per il delitto di incendio colposo, con ciò riportandolo a quello di sei anni desumibile dalla regola generale di cui all'art. 157, primo comma, c.p.

 

4. Pur rinviando ad un successivo intervento per considerazioni più meditate, pare opportuno tratteggiare quantomeno gli snodi argomentativi più significativi emergenti da questa pronuncia.

In primo luogo, è di grande interesse la profondità di analisi in ordine alla ratio alla base dell'istituto del cui diverso trattamento si discute. La pronuncia, richiamando la sua giurisprudenza in materia, ricorda dapprima la natura sostanziale della prescrizione e riafferma successivamente il fondamento general e specialpreventivo della prescrizione, giungendo infine ad individuare i possibili motivi giustificativi di una deroga rispetto a tale fondamento. Tale approfondita analisi è di grande rilevanza non solo ai fini della ricostruzione della giurisprudenza della Corte in tema di prescrizione, ma anche quale momento argomentativo insostituibile del giudizio trilatero di ragionevolezza.

In secondo luogo, l'effetto pratico della dichiarazione di incostituzionalità di riportare alla disciplina generale prevista dall'articolo 157, primo comma, c.p. sembra discostarsi parzialmente dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale, secondo la quale è ad essa precluso qualsiasi intervento volto a riportare la misura della pena alla disciplina generale prevista dagli articoli 23 e 24 c.p. (da ultimo v. ancora sentenza 81/2014, § 5 considerato in diritto), poiché esso invaderebbe il potere discrezionale del legislatore nella determinazione della stessa. Tale decisione della Corte è forse giustificata dalla natura non meramente residuale, a differenza di quanto accade per la pena, della disciplina generale della prescrizione. Se, infatti, è consuetudine nel nostro ordinamento che il compasso edittale sia previsto dal legislatore, ricorrendosi in rarissimi casi alla disciplina generale degli articoli suddetti, il termine prescrizionale è sempre previsto dalla norma generale dell'articolo 157, primo comma, c.p., ricorrendosi solo di rado a norme derogatorie rispetto a tale disciplina generale, come per l'appunto nel caso di specie. Tra pena e termine prescrizionale vi è dunque un inverso rapporto regola-eccezione tra disciplina generale e disciplina speciale che pare giustificare le minori remore della Corte costituzionale nel far riferimento alla disciplina generale prevista dal citato articolo in conseguenza della decisione di incostituzionalità adottata.

Infine, la pronuncia in epigrafe mostra un atteggiamento forse meno cauto della Corte costituzionale nelle questioni di ragionevolezza in materia penale, spingendosi per certi versi a lambire la discrezionalità del legislatore nella sua valutazione fattuale in ordine alla maggiore complessità dell'indagine e dell'accertamento dei fatti colposi di incendio rispetto a quelli dolosi. Nella pronuncia in particolare non vi è il richiamo al consueto adagio del giudice costituzionale nella giurisprudenza in materia di controllo di ragionevolezza, secondo il quale la discrezionalità "eÌ€ censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio" (da ultimo v. sentenza 81/2014, § 5 considerato in diritto).