24 marzo 2017 |
Illegittima la pena minima per il traffico di droghe 'pesanti'? Tre questioni all'esame della Consulta
Nota a tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990: Trib. Ferrara, ord. 18 novembre 2015; Trib. Rovereto, ord. 9 marzo 2016; Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio 2017, n. 1418
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 2/2017
Per leggere il testo delle ordinanze di rimessione, clicca sui link che seguono: Trib. Ferrara, ord. 18/11/2015 - Trib. Rovereto, ord. 9 marzo 2016 - Cass., Sez VI, ord. 1418/2017
Abstract. Tre nuove rimessioni alla Corte costituzionale, da parte di due giudici di merito e della Corte di cassazione, mirano a far dichiarare l’illegittimità del minimo edittale pari a otto anni di reclusione previsto dall’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990 nel testo di legge risultante dalla nota sentenza n. 32/2014 della Consulta. Il contributo prende spunto dall’esame di queste tre ordinanze per una riflessione sulle annose questioni relative alla sindacabilità delle c.d. norme penali di favore e al controllo di legittimità sulla misura della pena; e, in relazione a tale secondo tema, prospetta la possibilità di un sindacato che prescinda dalla determinazione di un tertium comparationis in senso classico, nello spirito della recentissima sentenza n. 236/2016 della Corte costituzionale. Messe in luce l’irragionevolezza, la disuguaglianza e la sproporzione che caratterizzano l’attuale sistema sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti – il quale prevede un saltum pari a quattro anni di reclusione a fronte di uno spettro continuo di condotte a gravità crescente –, si individua infatti nella pena di quattro anni di reclusione – id est il massimo edittale di pena per i fatti di lieve entità – non tanto un tertium comparationis, bensì l’unico riferimento normativo in grado di garantire una soluzione ‘a rime obbligate’.
SOMMARIO: 1. La vicenda: tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990. – 2. Il quadro normativo di riferimento: l’art. 73 d.P.R. 309/1990, commi primo e quinto. – 3. L’ordinanza della Corte di cassazione. – 3.1. Alcune considerazioni circa la rilevanza della questione. – 3.2. Il sindacato di legittimità costituzionale sulla norma penale di favore. – 3.3. Il contrasto con il principio di ragionevolezza-uguaglianza (rinvio). – 4. Le ordinanze dei giudici di merito. – 4.1. Il contrasto con il principio di ragionevolezza-uguaglianza ex art. 3 Cost. – 5. Alcune note conclusive… – 5.1. …sul principio di riserva di legge e il sindacato della Corte costituzionale sulla legge penale di favore. – 5.2. …sul principio di ragionevolezza-uguaglianza e il sindacato della Corte costituzionale sulla misura della pena. – 5.3. …sulle conseguenze di un’eventuale sentenza di accoglimento.