ISSN 2039-1676


18 febbraio 2019 |

La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via

A proposito della questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto all'art. 73, co. 1 d.P.R. n. 309/1990 (minimo edittale)

Contributo pubblicato nel Fascicolo 2/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo al minimo edittale della fattispecie di produzione e traffico di stupefacenti prevista dal comma 1 dell’art. 73 T.U. Stupefacenti, offre l’occasione per compiere alcune considerazioni sugli orientamenti della Corte in tema di sindacato di proporzione sulle scelte sanzionatorie. Sul punto sono ormai individuabili due prospettive: da un lato, quella tradizionale basata sul tertium comparationis e le “rime obbligate”, volta a tutelare al massimo la discrezionalità del legislatore, ma, a quanto pare, incapace di dare piena attuazione alla Costituzione; dall’altro lato, v’è la prospettiva più recente che fa riferimento a un giudizio di proporzione/ragionevolezza intrinseca e alla possibilità di scegliere tra più soluzioni di disciplina, prospettiva diretta ad estendere i margini per accogliere le questioni di illegittimità, ma che presenta il rischio di ampliare eccessivamente la discrezionalità della Corte. Ammesso che, al solo fine di dare piena attuazione alla Costituzione, si pone la necessità di rivedere l’eccessivo rigore della prima prospettiva, tuttavia c’è da chiedersi se tale obiettivo non possa essere raggiunto attraverso una rivisitazione meno radicale della prospettiva tradizionale, che invece di attribuire più discrezionalità alla Corte, si muove nel solco della obbligatorietà, rafforzando tuttavia il ragionamento argomentativo che sta alla base dell’unica scelta possibile.

SOMMARIO: 1. La questione rimessa alla Corte costituzionale in tema di stupefacenti basata sulla prospettiva “tradizionale” del tertium comparationis e delle “rime obbligate”. – 2. La Corte costituzionale al bivio tra prospettiva “tradizionale” e prospettiva “innovativa” volta a incrementare i margini di discrezionalità. – 2.1. I precedenti della Corte sulla stessa questione e la dichiarazione di inammissibilità nella sentenza n. 179/2017. – 2.2. La prospettiva “innovativa” elaborata dalla Corte nelle sentenze 236/2016 e 222/2018: l’abbandono del tertium comparationis e delle “rime obbligate”. – 3. La possibile decisione della Corte sulla questione sugli stupefacenti basata sulla prospettiva “innovativa” dell’incremento di discrezionalità. – 4. Prospettazione di una “terza via”. – 4.1. Il giudizio di proporzione e la necessità del tertium comparationis. – 4.2. La disciplina derivante dall’eventuale dichiarazione di illegittimità e la permanente validità della soluzione “a rime obbligate” con il correttivo della distinzione tra più soluzioni in astratto e in concreto. – 5. La possibile decisione sulla questione degli stupefacenti basata sulla “terza via”.