ISSN 2039-1676


11 marzo 2019

Incostituzionale l'art. 73 co. 1 t.u. stup. nella parte in cui prevede come pena minima per il traffico di droghe pesanti la reclusione di otto anni anziché sei (comunicato stampa)

Corte cost., sent. 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia

Per leggere il testo della sentenza, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori il comunicato a cura dell'ufficio stampa della Corte costituzionale relativo al deposito della sentenza n. 40/2019, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità della pena minima per il traffico di droghe c.d. pesanti.

 

"È sproporzionata la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 40 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia), ha dichiarato illegittimo l’articolo 73, primo comma, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) là dove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in venti anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.

In particolare, la Corte ha rilevato che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).

La rimodulazione da otto a sei anni del minimo edittale per i fatti non lievi è stata ricavata dalla normativa in materia di stupefacenti. Questa misura, infatti, è stata ripetutamente considerata adeguata dal legislatore per i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati.

La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi 5 e 1 dell’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990. Quell’invito è rimasto però inascoltato sicché la Corte ha ritenuto ormai indifferibile il proprio intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità.

La soluzione sanzionatoria adottata non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità."

 

In attesa di ospitare, già nei prossimi giorni, commenti e approfondimenti, ricordiamo che in relazione alla questione di legittimità decisa con la sentenza n. 40 questa Rivista ha pubblicato l'ordinanza della Corte di appello di Trieste (che può leggersi qui, con annotazione di Carlo Bray) e un ampio contributo di Roberto Bartoli (accessibile qui).

(F.L.)