ISSN 2039-1676


12 febbraio 2014

Dichiarate illegittime le norme della Fini-Giovanardi: il sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti torna alla distinzione tra droghe leggere e pesanti

 

Trascriviamo e pubblichiamo immediatamente il comunicato stampa che la Corte costituzionale ha diffuso, nel primo pomeriggio di oggi, a proposito della decisione assunta sulle norme che nel 2006 avevano unificato il trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti le droghe cd. pesanti e quelle leggere.

Questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate, nell'ambito di numerosi giudizi, sia per ragioni sostanziali (ad esempio la violazione dell'art. 3 Cost., per l'uniforme trattamento di situazioni disomogenee), sia per ragioni procedurali: la riforma era stata infatti attuata inserendo in un decreto-legge concernente le Olimpiadi invernali di Torino, con un maxi-emendamento al disegno di legge per la conversione, norme che il Parlamento stava esaminando da tempo, a dire di molti prive della minima coerenza con l'oggetto del provvedimento d'urgenza adottato dal Governo.

Com'è noto, la Consulta ha recentemente individuato un preciso limite del potere del Parlamento di utilizzare le leggi di conversione, regolate da una procedura particolare (e segnate di sovente dalla richiesta del voto di fiducia), al fine di introdurre discipline eterogenee rispetto alla materia regolata, in base ai presupposti di necessità ed urgenza, dal decreto-legge d'iniziativa del Governo (sentenza n. 22 del 2012).

Dal comunicato stampa  si evince che la ragione della ritenuta illegittimità costituzionale delle norme che avevano modificato gli artt. 14 e 73 della legge stupefacenti risiede proprio nella violazione del secondo comma dell'art. 77 Cost.

Da notare che la Corte ha posto in luce l'effetto di rimozione delle modifiche introdotte con la normativa dichiarata illegittima nel tessuto originario della disciplina dettata con il d.P.R. n. 309/1990. Se ne può forse dedurre, ferma restando la necessità di attendere il deposito delle motivazioni  (ed anzi la pubblicazione della sentenza, dalla quale - giova ricordarlo - dipende l'efficacia demolitrice della sentenza), che si rendono applicabili le norme nel testo antecedente alla riforma (e dunque le previsioni che distinguono tra le varie tipologie si stupefacenti), salve le regole dettate dall'art. 2 del codice penale per il caso di successione di norme penali nel tempo.

Ecco il comunicato stampa:

 

TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

      La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).