ISSN 2039-1676


17 marzo 2014

Modifiche all'art. 73 co. 5 t.u. stupefacenti e sorte delle pene applicate su richiesta prima della riforma

Cass., sez. III pen., sent. 25 febbraio 2014 (dep. 7 marzo 2014), n. 11110, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, Imp. Kiogwu

Continuano a succedersi sentenze della S.C. concernenti la sorte dei procedimenti pendenti per fatti di lieve entità previsti dall'art. 73 l. stup. e qualificati, pertanto, ai sensi del quinto comma della norma in questione.

In questa sentenza, decisa quando ancora non era stata pubblicata la sent. n. 32/2014 della Corte costituzionale, si evidenzia la (pacifica) natura di norma sopravvenuta più favorevole della nuova formulazione del comma 5 introdotta dal d.l. n. 146/2013 rispetto alla disciplina di cui alla legge Fini-Giovanardi, ma si tiene ferma al tempo stesso la pena stabilita in sede di patteggiamento sulla base di quella disciplina. In linea generale, il Collegio afferma infatti che la necessità per la Cassazione di annullare la pena concordata dalle parti si ponga soltanto allorché essa risulti "illegale" ai sensi della più favorevole disciplina sopravvenuta: più in particolare, allorché "il giudice di merito sia partito da una pena base, oggi non più contemplata, superiore ai cinque anni di reclusione", oppure "quando, considerata l'ipotesi di cui al quinto comma circostanza attenuante, ne abbia eliso la portata bilanciandola, in quanto ritenuta minusvalente o equivalente, rispetto a circostanze aggravanti". Il che non era, per l'appunto, accaduto nel caso di specie.