ISSN 2039-1676


19 marzo 2014

Sull'individuazione della versione più favorevole all'imputato dell'art. 73 co. 5 t.u. stup.

Trib. Avellino, sent. 11 febbraio 2014 n. 23, GUP Riccardi

 

Riceviamo e pubblichiamo questa sentenza  che - pur essendo stata pronunciata anteriormente alla sent. n. 32/2014 della Corte costituzionale - conserva il proprio interesse anche oggi, concernendo la questione della determinazione della norma più favorevole tra tutte quelle che hanno inciso sulla disposizione di cui all'art. 73 co. 5 t.u. stup. In effetti, la formulazione del co. 5 di cui alla legge c.d. Fini-Giovanardi e previgente alla modifica operata dal  , benché caducata per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, deve ancor oggi trovare applicazione laddove risulti in concreto - come nel caso di specie qui deciso - più favorevole di quella oggi in vigore, introdotta dal d.l. 146/2013 (ora convertito in legge n. 10/2014): e ciò in virtù del principio - ricavabile, quanto meno, dall'art. 7 CEDU - secondo cui l'agente ha diritto ad essere giudicato e punito sulla base della legge (più favorevole) che appariva valida al momento della commissione del fatto, ancorché poi tale legge sia rivelata - ex post - invalida (per qualche più approfondita considerazione sul punto, cfr. Della Bella-Viganò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup., in questa Rivista, 27 febbrao 2014) (F.V.)

 

In materia di spaccio di sostanze stupefacenti, la riformulazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 in termini di reato autonomo, e non più di circostanza ad effetto speciale, ad opera dell'art. 2 D.L. 23.12.2013 n. 146 (ora convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 10) impone di individuare, per i fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, la disciplina in concreto più favorevole al reo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p., che prevede, nei casi di successione di leggi penali nel tempo, l'applicazione della legge "le cui disposizioni sono più favorevoli al reo", secondo il criterio del trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, l'applicabilità della nuova disciplina anche ai c.d. fatti pregressi, nonostante l'identità dei limiti edittali di pena, può determinare un trattamento sanzionatorio in concreto sfavorevole per il reo, in quanto, delineando un'ipotesi di reato autonomo, dunque non suscettibile di bilanciamento con le circostanze aggravanti, impone che l'aumento per l'aggravante (o per la recidiva) contestata venga applicato sulla pena base individuata in concreto (nel caso di specie, pur applicando il minimo edittale di un anno di reclusione ed € 3000 di multa, l'aumento previsto per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 DPR 309/90 - da un terzo alla metà - determinerebbe un trattamento sanzionatorio sfavorevole - almeno un anno e quattro mesi di reclusione ed € 4.500 di multa -).

L'applicazione, ai fatti pregressi, dell'art. 73 comma 5 nella previgente formulazione, che delineava una circostanza attenuante ad effetto speciale, consente di operare un giudizio di bilanciamento con le aggravanti (o la recidiva) contestate, con conseguente trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole al reo (nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante ad effetto speciale e l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 consente l'applicazione del minimo edittale di un anno di reclusione ed € 3000 di multa).