10 gennaio 2014
La Cassazione sulla lieve entità del fatto ex art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309/1990, dopo il d.l. n. 146/2013
Cass. pen., Sez. VI, ud. 8.1.2014, Pres. Agrò, Rel. Leo, ric. Cassanelli (informazione provvisoria): è figura autonoma di reato e non più circostanza attenuante. Riflessi di diritto intertemporale sul regime della prescrizione del reato
Segnaliamo ai lettori, per l'evidente rilievo della decisione, relativa a una recentissima novità normativa, introdotta prima di Natale dal d.l. n. 146/2013, attualmente in fase di conversione in legge, che nell'udienza dello scorso 8 gennaio la Sesta Sezione della Cassazione ha risolto in senso positivo la seguente questione: "se con l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, di modifica del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, sia stata configurata, per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni dello stesso art. 73, una autonoma figura di reato, e se per tale reato debba applicarsi, anche retroattivamente, il termine prescrizionale di sei anni, a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen.". (G.L.G.)
Pubblicheremo la motivazione della sentenza non appena sarà depositata.
Sulla novità normativa oggetto della sentenza qui segnalata v., in questa Rivista, il commento a prima lettura del d.l. n. 146/2013 firmato da Angela Bella (ivi, § 6).