20 maggio 2014
Il reato di coltivazione domestica di stupefacenti non sussiste, per inoffensività della condotta, se la pianta è priva di un effetto drogante rilevabile
Trib. Avellino, 26 marzo 2014, G.U.P. Riccardi
Pubblichiamo una sentenza del G.U.P. di Avellino in materia di coltivazione di stupefacenti (clicca in fondo alla pagina su download documento per scaricarla), che aderisce al più recente orientamento della giurisprudenza, secondo cui spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta, ossia l'idoneità della sostanza ricavata dalla coltivazione a produrre un effetto drogante rilevabile.
Di seguito le massime della sentenza.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DOMESTICA - offensività
In materia di coltivazione di sostanze stupefacenti, la coltivazione c.d. domestica, anche allorquando sia destinata ad un uso esclusivamente personale, costituisce condotta penalmente rilevante, salvo che non concerna quantità talmente modeste da essere inidonee a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevante (nella fattispecie, si trattava della coltivazione di un'unica piantina di cannabis ancora 'inerte', in quanto, per il grado di maturazione, era priva di principio attivo).
Riferimenti normativi: artt. 26-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DOMESTICA - offensività
L'irrilevanza penale della coltivazione c.d. domestica di sostanze stupefacenti va valutata non già a livello di astratta tipicità della fattispecie, bensì a livello di concreta offensività della condotta.
Riferimenti normativi: artt. 26-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DOMESTICA - tipicità
L'astratta tipicità della coltivazione c.d. domestica va affermata anche in seguito alla recente sentenza 25 febbraio 2014 n. 32 della Corte Costituzionale, che, dichiarando l'incostituzionalità delle norme che avevano novellato l'art. 73 DPR 309/90, ha determinato la reviviscenza delle disposizioni precedenti alle modifiche introdotte dalla L. 49/2006.
Riferimenti normativi: artt. 26-73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.