ISSN 2039-1676


23 aprile 2012

Natura permanente del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti e flagranza di reato

Trib. Termini Imerese, Uff. G.i.p., ord. 30.11.2011, Giud. Lo Piparo

Massima e nota redazionale a cura di Marta Pelazza

 COLTIVAZIONE DI STUPEFACENTI - NATURA PERMANENTE DEL REATO - arresto in flagranza

 Il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti ha natura permanente. L'offesa al bene giuridico tutelato si protrae infatti nel tempo, per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto. Al fine di far giungere le piante alla produzione della sostanza stupefacente è in effetti necessaria, oltre alla collocazione delle piante nel terreno, una successiva attività di cura. Pertanto, l'arresto operato in stretta correlazione temporale con il sequestro della piantagione deve considerarsi avvenuto nella flagranza del reato, indipendentemente dal luogo ove l'imputato viene arrestato.

 

Riferimenti normativi:

D.P.R. 309/1990, art. 73

 

C.p.p. art. 380

 

C.p.p. art. 382

 

NOTA REDAZIONALE: Il Tribunale di Termini Imerese ha evidenziato l'analogia tra le fattispecie di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, e richiamato in particolare Cass. Sez. VI, sent. 3 giugno 2009, n. 34332, Baye (in cui si chiarisce la diversa natura dei reati di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti: il primo avente natura permanente, il secondo istantanea) e Cass., sez. VI, sent. 27 febbraio 1995, n. 751, Malservigi (in relazione alla flagranza di reato in un caso di detenzione di sostanze stupefacenti).