ISSN 2039-1676


10 dicembre 2012 |

Le Sezioni unite sulla pubblicità  finalizzata alla vendita dei semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti

Cass., Sez. un., 18.10.2012 (dep. 07.12.2012), n. 47604, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, ric. Bargelli (nell'offerta in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze droganti, corredata da precise indicazioni botaniche circa la loro coltivazione, non è configurabile né il reato previsto dall'art. 82 del T.u. stup., né l'illecito amministrativo di cui al successivo art. 84, ma, nei congrui casi, il delitto di istigazione a delinquere, sub specie di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti)

1. È noto il caso che ha dato origine alla questione decisa con l'odierna sentenza delle Sezioni unite penali, già illustrato dettagliatamente, in questa Rivista, nel presentare l'ordinanza di rimessione del relativo ricorso ex art. 618 c.p.p. Basti ricordare che gli odierni imputati, al momento del fatto loro ascritto, erano già stati processati e prosciolti per un fatto del tutto analogo, con sentenza che, nelle more del giudizio in corso, aveva poi trovato definitiva conferma in un provvedimento della Suprema Corte  (sez. IV, sentenza 17 gennaio 2012, n. 6972).

In iure, si trattava di stabilire se integra il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione, in un sito internet, a fini di vendita, di semi di piante idonee a produrle, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e della resa.

Ai ricorrenti era stato contestato il concorso nei reati di cui agli artt. 82 T.u. stup. e 414 c.p. sotto il profilo, alternativamente, di una condotta di istigazione all'uso illecito, o alla coltivazione, di marijuana.

All'esito di giudizio abbreviato, il 1o giugno 2011, il giudice dell'udienza preliminare aveva mandato assolti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, sul rilievo: 1)- che l'addebito faceva riferimento alla sola commercializzazione dei semi con indicazioni botaniche relative esclusivamente alla loro crescita; 2)- che l'ipotesi di cui al'art. 414 c.p. non era configurabile, data la presenza di una disposizione specifica (l'art. 82 t.u. cit.); 3)- che quest'ultima figura criminosa non poteva trovare applicazione in un caso nel quale era del tutto assente quel coinvolgimento di altri soggetti verso uno stile di vita contrassegnato dall'assunzione di droga, in cui consiste l'attività di proselitismo punita dall'articolo di legge citato.

Proposto ricorso da parte del p.m. sul presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la vendita di semi di cannabis su un sito internet ad accesso libero configura l'illecito di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 309 del 1990, e non la più lieve ipotesi di cui al successivo art. 84 (propaganda pubblicitaria, considerata mero illecito amministrativo), gli imputati hanno depositato memoria, rappresentando d'essere stati già prosciolti per un fatto analogo, con decisione confermata dalla stessa Corte suprema con la già citata sentenza n. 6972 del 2012.

 

2. Le Sezioni unite, dopo avere condotto un rapido excursus sugli orientamenti contrastanti manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità, per i quali si fa rinvio alla nota di presentazione dell'ordinanza di rimessione, hanno premesso che qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria avente ad oggetto sostanze stupefacenti deve essere oggetto di divieto per effetto dell'art. 10, comma 2, della Convenzione adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 marzo 1981 n. 385: obbligo assolto dal nostro Paese con l'art. 84 del d.P.R. n. 309 del 1990. Subito dopo, però, la Corte ha precisato che la mera offerta in vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze stupefacenti non è riconducibile, in quanto tale, ad alcun tipo di illecito, configurandosi come semplice atto preparatorio non punibile, perché non idoneo e non diretto in modo inequivocabile alla consumazione di un determinato delitto, non essendo da essa possibile dedurre l'effettiva destinazione dei semi.

Ad ogni modo, le Sezioni unite hanno ritenuto di puntualizzare la distinzione tra le due ipotesi previste dagli artt. 82 e 84 del T.u. stup., non già per la rilevanza ai fini della soluzione della questione sottoposta al loro esame, quanto per la loro evocazione hinc et inde nell'atto di ricorso del pubblico ministero e nella sentenza impugnata. E hanno concluso, sulla scia del precedente della Corte relativo proprio al caso riguardante gli odierni ricorrenti (sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 6972, in Guida dir., 2012, fasc. 16, p. 39, con nota di Amato, L'attività divulgativa per la coltivazione non esula dalla propaganda pubblicitaria), nel senso che per "propaganda pubblicitaria", rientrante nella previsione dell'art. 84 t.u. (e dunque concernente un illecito amministrativo), deve intendersi un'opera di divulgazione svolta in maniera asettica e neutra, che renda nota l'esistenza della sostanza stupefacente, senza indurre in alcun modo, neanche obliquamente, il destinatario della "propaganda" all'acquisto e all'uso della sostanza stessa.

Fissato in questi termini lo spartiacque con la contigua ipotesi delittuosa, prevista dal precedente art. 82 riguardo a "chiunque pubblicamente istiga all'uso di sostanze stupefacenti", la Corte ha preso però le distanze da tutte le decisioni rese sull'argomento, che hanno ritenuto configurabile, in una condotta come quella qui contestata, l'ipotesi delittuosa in questione. Difatti, in quella condotta manca proprio l'oggetto del reato, in quanto i semi il cui acquisto è pubblicizzato, così come la pianta che da essi nasce, non possono identificarsi con la sostanza stupefacente che si ricava dalla pianta mediante procedimenti chimici neanche menzionati nella pubblicità.

Opinare in senso diverso equivarrebbe, secondo le Sezioni unite, ad optare per una interpretazione estensiva della norma che va ben al di là dei possibili significati letterali del termine "stupefacente", e che "dilata il fatto tipico integrandolo con una ipotesi non espressamente inclusa con palese violazione del principio di tassatività e del divieto di analogia nel diritto penale"; mentre la condotta consistente nell'offerta in vendita di sostanze stupefacenti ricadrebbe nella previsione delittuosa di cui all'art. 73 del testo unico.

 

3. Ciò detto, nel caso di specie, esclusa la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art. 82 del d.P.R. n. 209 del 1980, le Sezioni unite non hanno ravvisato neanche quella, minore, dell'illecito amministrativo di cui poc'anzi si è detto (propaganda asettica e neutra): e ciò perché il messaggio pubblicitario non sarebbe stato né neutro, né asettico. Indicando, infatti, i metodi botanici più appropriati per la resa dei semi, esso avrebbe invitato «i destinatari all'acquisto dei semi come attività prodromica al successivo comportamento consistente nella coltivazione di piante dalle quali è estraibile una sostanza stupefacente».

Ora, poiché la coltivazione non autorizzata delle piante di cannabis è vietata dall'art. 26 del T.u. ed è punita con le pene stabilite dall'art. 73, comma 3, dello stesso T.u., ne discende che il fatto di utilizzare il web per sollecitare l'acquisto dei semi di cannabis è inquadrabile nella figura di reato prevista dall'art. 414 c.p., secondo il quale è punito, per il solo fatto dell'istigazione, chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati.

Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza, tenuto conto che «la risoluzione del caso implica, anche, questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione che può solo osservare come, allo stato, non emerga in modo palese che la pubblicità degli imputati fosse inoffensiva».

 

4. Tutto chiaro? È presto per dirlo. Perché, se sin qui il discorso della Corte appare di una lineare consequenzialità, il seguito è decisamente singolare.

Difatti, a leggere tra le righe, la sorte del giudizio di rinvio pare segnata e la sentenza - che si diffonde in una serie di indicazioni specifiche, solitamente estranee ad una decisione di annullamento - si risolve nella cronaca di una condanna annunciata.

Se, infatti, le varie precisazioni in iure sono ineccepibili (ai fini della configurabilità del delitto ex art. 414 c.p. è irrilevante che la pubblicità fosse carente di indicazioni circa le modalità con le quali è estraibile lo stupefacente; «è ininfluente che il comportamento suggerito fosse privo della sua qualificazione penale, essendo sufficiente il requisito della indicazione degli elementi fattuali della condotta suggerita»; è indifferente l'esito dell'azione istigatrice; «non è richiesta la punibilità in concreto della condotta istigata, ma è necessario che la stessa sia prevista dalla legge come reato»; non viola il principio di correlazione tra accusa contestata e decisione la qualificazione giuridica diversa data al fatto, figurando tale qualificazione già in origine nel capo di imputazione), per quelle riguardanti la ricostruzione dei fatti - affidata al giudice di merito - si ha la sensazione che le Sezioni unite inviino un messaggio che è molto vicino a un'anticipazione di decisione.

Pur non avendo la Corte affrontato expressis verbis il problema della pubblicità occulta - che qui appariva di sicuro rilievo - il messaggio "subliminale" trasmesso al giudice di rinvio appare, a una lettura in filigrana, piuttosto chiaro (in un passaggio la Corte afferma, ad esempio, che sono «eccezionali le ipotesi di propaganda pubblicitaria che non invoglino all'acquisto»).

Vediamo quali compiti le Sezioni unite minutamente assegnano, come in un decalogo, alla Corte di appello fiorentina, giudice del rinvio.

a) In sede di rinvio il giudice dovrà avere presente il principio (già affermato da Sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605, in Foro it., 2008, II, c. 620, con nota di Amato) per cui è necessario il carattere offensivo della condotta (nullum crimen sine iniuria) perché si configuri il reato. E quindi «necessita verificare, con una valutazione di fatto improponibile in sede di legittimità, se la condotta contestata all'agente, sia assolutamente inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva»: ipotesi che - aggiungono le Sezioni unite - ricorre quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non produca un effetto drogante rilevabile.

Ora, nel caso esaminato di offerta in vendita, in quantità indeterminata, di semi di piante idonee a produrre sostanze droganti, corredata da precise indicazioni botaniche sulla loro coltivazione, appare del tutto improbabile, se non logicamente impossibile, che la condotta contestata sia assolutamente inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto e che la sostanza ricavabile dalla coltivazione possa non produrre «un effetto drogante rilevabile»; e quindi l'evocazione del principio di inoffensività della condotta appare solo un'affermazione di valore teorico, enunciata, forse, in ossequio al precedente delle stesse Sezioni unite poc'anzi citato.

b) Compito del giudice di rinvio sarà anche quello di valutare la reale attitudine della condotta a porsi come antecedente adeguato per influire sull'altrui volontà e far sorgere o rafforzare il proposito di coltivare illecitamente piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti.

Singolare, sul piano del linguaggio, che le Sezioni unite non si riferiscano alla "condotta", ma scrivano (voce dal sen fuggita?) "della azione istigatrice", con una qualificazione ante litteram che pare svelare un convincimento neanche troppo occulto. Se davvero si trattasse di azione istigatrice, di sicuro ricorrerebbe l'ipotesi criminosa, essendone indifferenti gli esiti, come affermato in precedenza.

c) Spetterà anche al giudice di rinvio verificare se la pubblicità non solo inducesse alla coltivazione, ma fosse articolata in modo tale da sollecitare gli acquirenti dei semi a porre in essere un comportamento penalmente rilevante, cioè atto a determinare una germinazione dalla quale fosse ragionevolmente prevedibile il ricavo di un prodotto finito con effetto drogante.

Ma una pubblicità inducente alla sola coltivazione - che, se non autorizzata, è vietata dall'art. 26 e punita dall'art. 73, comma 3, t.u. - non sarebbe, da sola, una sorte di istigazione a commettere un reato, integrando così già di per sé gli estremi del delitto previsto dall'art. 414 c.p.? E non avevano comunque, in precedenza scritto le Sezioni unite che il messaggio pubblicitario, indicando i metodi botanici più appropriati per la resa dei semi, avrebbe invitato i destinatari all'acquisto di essi come attività preparatoria al successivo comportamento consistente nella coltivazione di piante dalle quali è estraibile una sostanza stupefacente?

d) Graverà, poi, sul giudice di rinvio accertare anche, con riferimento all'indicazione contenuta nell'inserto pubblicitario della necessità di autorizzazione per la coltivazione, se l'avvertimento non fosse un modo callido per sottrarsi a responsabilità, verificando se il suo rispetto fosse controllato al momento della vendita dei semi, al fine di valutare la sua efficacia deterrente per i destinatari ed esimente per gli imputati.

Tradotto in altri termini, e per non assegnare al monito la connotazione di una generica formula di stile priva di efficacia, si deve ritenere che gli imputati debbano fornire la prova che, all'atto della vendita dei semi, l'acquirente fosse in possesso dell'autorizzazione alla coltivazione e che di essa si sia fatta menzione nel contratto? Ed è davvero esigibile una simile condotta da parte dell'imputato? Se ne può legittimamente dubitare.

e) Infine, un altro paletto: «per gli imputati, l'assoluzione per un fatto identico a quello in esame non rileva ai fini del dolo perché successiva alla inserzione pubblicitaria per cui è processo».

In realtà, non solo l'assoluzione ipoteticamente rilevante non potrebbe essere considerata quella definitivamente consacrata dalla sentenza n. 6972 del 2012 della Corte di cassazione, bensì quella del 15 febbraio 2011 del g.u.p. fiorentino, che non risulta essere successiva all'inserzione pubblicitaria per cui è processo. Ma, com'è stato rilevato in altra decisione relativa a un caso assolutamente sovrapponibile al presente (Cass., sez. IV pen., 24 gennaio 2012 n. 17752, inedita), la pregressa assoluzione è valutabile sotto il profilo della «giustificabile ignoranza dell'esatta portata della norma incriminatrice», secondo il modulo di cui alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.; pertanto, sembra che al giudice di rinvio spetti valutare se la precedente assoluzione da un fatto identico sia idonea, considerando tutte le circostanze del caso concreto, a far ritenere scusabile l'ignoranza della legge penale.

 

5. Non sarà un compito facile quello dei giudici della Corte d'appello di Firenze che dovranno giudicare in sede di rinvio. Ed è probabile che, qualunque sia la loro decisione, il processo sia destinato a risolversi prima o poi, salva eventuale prescrizione, con una condanna.

È importante, però, sapere che, d'ora in avanti, attività come quelle di pubblicità della vendita di semi di cannabis su un sito internet ad accesso libero possano rilevare penalmente solo ai sensi dell'art. 414 c.p., che è ipotesi più lieve di quella specifica prevista dall'art. 82 t.u. È difficile per altro immaginare che, anche con questa "rivoluzione giurisprudenziale" soft, chi abbia interesse a svolgere attività integranti illeciti penali in materia di stupefacenti, non trovi espedienti idonei a sfuggire ad una sanzione penale supplementare.