ISSN 2039-1676


26 marzo 2012 |

La rilevanza penale della condotta di coltivazione domestica di stupefacenti: profili, limiti di punibilità e possibile inoffensività  in concreto nelle ipotesi di efficacia drogante minima

Nota a Trib. Rovereto, sentenza 16 febbraio 2012, G.U.P. Dies, imp. E.

Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, a meno che la sostanza ricavabile non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile o comunque minimale (nella specie, si è ritenuta in concreto offensiva la condotta di coltivazione di tre piante di marijuana da cui erano ricavabili mg. 49 di principio attivo).(1)

Non sussiste il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente nel caso in cui non sia dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l'uso non esclusivamente personale ma emergano, invece, concreti elementi a discarico.(2)

 

1. La sentenza in commento aderisce all'indirizzo recepito dalle Sezioni unite nel 2008 all'indomani del contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza penale della coltivazione domestica di stupefacenti destinati ad uso esclusivamente personale[1].

Con due sentenze gemelle[2] e in linea con quanto già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale[3], invero, le Sezioni unite hanno stabilito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso esclusivamente personale", con l'unico limite del reato impossibile per inidoneità della condotta di cui all'art. 49 c.p., ravvisabile nelle ipotesi in cui le piante coltivate non consentano di ricavare sostanza stupefacente in grado di produrre alcun effetto drogante.

Alla base di tali conclusioni, vengono addotte varie argomentazioni. In primo luogo, si fa notare come non sia individuabile un nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale, e sia conseguentemente impossibile determinare ex ante le potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione. D'altronde, la distinzione tra "coltivazione in senso tecnico-agrario" e "coltivazione domestica" è arbitraria, e comunque superata dal rilievo che qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato distintivo rispetto alla fattispecie di detenzione, che è quello di contribuire ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente sul mercato, sì da meritare un trattamento sanzionatorio più grave.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, la condotta di coltivazione (punibile fino dal momento di messa a dimora dei semi) si caratterizza, rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti, quale fattispecie contraddistinta da una notevole "anticipazione" della tutela penale e dalla valutazione di un "pericolo del pericolo", cioè del pericolo, derivante dal possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla normativa in materia di stupefacenti (ovverosia la salute collettiva, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché la salvaguardia delle giovani generazioni) e ciò quali che siano le caratteristiche della coltivazione e quale che sia il quantitativo di principio attivo ricavabile.

La pericolosità della condotta de qua è necessariamente correlata alla valorizzazione del "pericolo di spaccio" derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa e il mercato degli stupefacenti fuori del controllo dell'autorità, oltre che al fatto in sé di contribuire ad accrescere (in qualunque entità) la quantità di sostanza stupefacente esistente e dare luogo ad un processo produttivo astrattamente capace di "autoalimentarsi" attraverso la riproduzione dei vegetali.

Nonostante la (astratta) rilevanza penale di qualsiasi condotta di coltivazione, rimane comunque necessario postulare, in ogni caso, una verifica del giudice di merito circa l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata, dovendo il giudicante valutare, ai fini della punibilità della condotta posta in essere, l'idoneità della sostanza ricavabile dalla coltivazione a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

 

2. Sennonché, occorre rilevare che con la sentenza in commento il G.U.P. si spinge leggermente oltre le Sezioni Unite del 2008 che considerano inoffensiva solo una condotta che non leda né metta in pericolo anche in grado minimo il bene tutelato, ovvero nell'ipotesi in cui "la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile".

Sulla scorta, infatti, di un ulteriore intervento della Cassazione (Cass. 17 febbraio 2011, n. 351, pubblicata in questa Rivista con ampia nota di M. Pelazza, Coltivazione domestica di canapa indiana: una pronuncia assolutoria della Cassazione dopo le Sezioni Unite del 2008) [4] - in base al quale "la coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana contenente principio attivo pari a mg. 16, posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, costituisce condotta inoffensiva ex art.49 c.p., e non integra il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990" - egli sostiene sia possibile concludere per l'inoffensività della condotta anche in presenza di coltivazione di stupefacenti aventi un concreto effetto drogante, purché minimo.

Il G.U.P., pertanto, si mostra favorevole a concedere maggiori spazi applicativi al principio di offensività in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti, pur con due necessarie precisazioni.

Innanzitutto, nega che l'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente ricavata dalla coltivazione possa di per sé costituire motivo per ravvisare l'inoffensività in concreto della condotta, nella misura in cui ciò si porrebbe in contrasto sia col dato letterale della norma incriminatrice sia con la sua obiettività giuridica. Piuttosto, è la quantità di principio attivo ricavabile dalla coltivazione che - pur nella possibile rilevanza di ulteriori circostanze fattuali di volta in volta considerate - assume importanza fondamentale al fine di valutare in concreto l'offensività della condotta.

In secondo luogo, nota come l'apertura al principio di offensività presuppone una più precisa individuazione del bene giuridico protetto e la necessità di un ulteriore sforzo diretto di ancorare a elementi certi il confine del penalmente rilevante.

Sotto il primo profilo, escludendo qualsiasi riferimento a nozioni troppo vaghe come la sicurezza e l'ordine pubblico, il bene giuridico tutelato andrebbe limitato alla salute, nella sua duplice valenza di bene individuale e collettivo. Così confermando la punibilità dell'uso personale rispetto alle condotte ex art. 73 d.p.r. 309/1990, senza escludere, nel contempo, la possibilità di ravvisare concretamente l'inoffensività della condotta ogni qualvolta il principio attivo ricavabile, benché concretamente rilevato, sia minimo al punto di essere inidoneo ad offendere il bene giuridico protetto.

Per quanto concerne la necessità di una più precisa individuazione del discrimen tra fatti penalmente rilevanti e non, in quanto concretamente inoffensivi, invece, può utilizzarsi come elemento di valutazione la quantità di principio attivo individuato come rilevante dal d.m. 11 aprile 2006 per integrare la c.d. dose media singola (mg. 25). Ragionando in tal modo, quando la quantità di principio attivo ricavabile dalla coltivazione si colloca al di sotto di questa soglia, il concorso di ulteriori circostanze fattuali - natura domestica della coltivazione, numero limitato di piante coltivate, accertato uso personale della sostanza ricavata - conduce a far ritenere la condotta concretamente inidonea ad offendere il bene giuridico tutelato.

Occorre, però, sottolineare la significativa differenza tra la fattispecie presa in considerazione dalla Cassazione nella sopracitata sentenza del 2011 - concernente la coltivazione di una sola pianta dalla quale era ricavabile un principio attivo esiguo (mg. 16), senza che ricorressero altri elementi a carico - e la condotta posta in essere dall'imputato nel caso in esame, in cui la coltivazione riguarda tre piante dalle quali erano ricavabili mg. 49 di principio attivo. Con l'ulteriore rilievo che è lo stesso imputato ad aver confessato come anche la discreta quantità di sostanza stupefacente di cui è stato trovato in possesso fosse frutto del "raccolto" di precedenti coltivazioni, a dimostrazione del fatto che l'attività di coltivazione posta in essere è non solo tipica sul piano formale ma anche in concreto offensiva.

In conclusione, nel caso de quo si afferma la responsabilità dell'imputato proprio perché il principio attivo ricavato non può essere considerato minimo ma ha una consistenza tale da porre in pericolo il bene giuridico tutelato.

 

3. La massima sub 2 aderisce all'orientamento secondo il quale il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente può considerarsi integrato solo nel caso in cui l'accusa riesca a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla destinazione non esclusivamente personale della sostanza medesima. Elemento che, peraltro, non può dedursi unicamente dal fatto che la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta superi i limiti previsti dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, dovendo il giudice verificare anche le altre circostanze del caso concreto[5].

Con riferimento alla concreta vicenda in esame, il giudice esclude il reato alla luce della presenza di tutta una serie di elementi a discarico: le modalità di confezionamento e di occultamento, in un'unica soluzione ed in una ciotola di plastica riposta in cucina; la modestia del principio attivo riscontrato; il rinvenimento di piante di cannabis in coltivazione nonché di una discreta quantità di semi che rende verosimile la versione dei fatti resa dall'imputato che si tratti del ricavato di coltivazioni precedenti; la mancanza di sostanze da taglio, ovvero di oggetti generalmente utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi da spacciare.

 


[1] Per l'orientamento prevalente secondo il quale tale condotta doveva ritenersi sempre penalmente illecita, indipendentemente e a prescindere dalla sua destinazione finale (per fini commerciali o per mero uso personale), dal momento che né in base alla ratio né in base alla lettera della norma incriminatrice è dato distinguere tra varie tipologie di coltivazione, v. Cass. pen., 16 gennaio 2008, Scrivano, CED. Cass., rv. 239036; Cass. pen., 28 novembre 2007, Costa, in Guida al dir., 2008, fasc. 9, 62, n. AMATO; Cass., pen., 15 febbraio 2007, Casciano, CED Cass., rv. 236509; Cass. pen., 19 gennaio 2006, Colantoni, CED Cass., rv. 233534; Cass. pen., 15 novembre 2005, D'Ambrosio, in Cass. pen., 2006, 3767; Cass. pen., 14 aprile 2005, Gallob, in Giust. pen., 2007, II, 11; Cass. pen., 7 febbraio 2003, Morrone, in Guida al dir., 2003, fasc. 36, 85, n. AMATO. In senso contrario, per il diverso e minoritario orientamento, affermatosi nella giurisprudenza più recente, che riteneva che la c.d. coltivazione domestica non integrasse gli estremi della fattispecie tipica della "coltivazione" oggetto di incriminazione nell'ambito dell'art. 73, 1 co., del D.P.R. 309/1990, ma costituisse species del più ampio genus della "detenzione" del successivo 75, 1 co., risultando conseguentemente depenalizzata se finalizzata all'esclusivo uso personale, cfr. Cass. pen., 21 settembre 2007, Nicolotti, CED Cass., rv. 237645; Cass. pen.,20 settembre 2007, Piersanti, in Giur. it., 2008, 2017; Cass. pen., 18 gennaio 2007, Notaro, in Cass. pen., 2007, 4287, n. AMATO.

[2] Cass. Pen., S.U., 24 aprile 2008, n. 28605, Di Salvia, in CED Cass., rv. 239921, e in Cass. pen., 2008, fasc. 12, p. 4513, con nota di S. BELTRANI; e Cass., Pen., S.U., 10 luglio 2008, n. 28606, Valletta, inedita.

[3] Cfr., ex pluribus, Corte Cost., 24 luglio 1995, n. 360, in Riv. pen., 1995, 1302, in cui si è affermato che la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta. In ossequio, però, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia del tutto inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva. La condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato leso o posto in pericolo anche in grado minimo, sicché, con riferimento specifico al caso in esame, la "offensività" va esclusa nelle sole ipotesi in cui la sostanza ricavabile dalla coltivazione non si riveli idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

[4] Cass., 17 febbraio 2011, Marino, Guida al dir., 2011, fasc. 36, 87, n. AMATO, e in Foro it., 2011, II, 613.

[5]Cfr., ad es., Cass., 18 settembre 2008, Casadei, Foro it., Rep. 2009, voce Stupefacenti, n. 28; Cass., 19 novembre 2008, Stefanelli, ibidem, n. 31; in senso contrario, per il rilievo secondo il quale la detenzione di un quantitativo di stupefacente superiore alla soglia limite dettata dalle tabelle ministeriali costituisce un elemento di prova capace di rilevanza autonoma nel giudicare in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale e, quindi, in ordine alla sussistenza del reato, v. G.i.p. T. Monza 29 maggio 2007, S.G., in Riv. pen., 2008, 1078. Nella valutazione delle "circostanze dell'azione", assegna rilevanza alla religione (nella specie, rastafariana) del soggetto agente, in un caso di reato c.d. culturalmente orientato, Cass., 3 giugno 2008, n. 28720, in Quad. Dir. Pol. Eccl., 2008, 1039 ss., con nota di RISICATO, La detenzione "rituale" di sostanze stupefacenti tra multiculturalismo, libertà di culto e ragionevoli soglie di punibilità; in argomento, cfr. amplius PARISI, Cultura dell"altro" e diritto penale, Torino, 2010, 14, 119, nota 266.