ISSN 2039-1676


01 aprile 2011 |

Sul contrasto tra la IV e la VI Sezione della Cassazione in merito all'aggravante della quantità  ingente di sostanze stupefacenti (art. 80, co. 2 d.P.R. n. 309/1990)

Nota a Cass. pen.,sez. IV, 1.2.2011 (dep. 11.3.2011), n. 9927, Pres. Marzano, Rel. Brusco

C’è contrasto in Cassazione sull’aggravante della quantità ingente di sostanze stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990).
 
La Sesta sezione, nell’apprezzabile intento di superare le oscillazioni emerse nella prassi, ed indicare (non solo ai giudici di merito, ma anche a quello di legittimità) parametri di valutazione certi, è, ormai da un anno, ferma nel ritenere che “non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi” (così sez. VI, n. 20119 del 2.3. – 26.5.2010, rv. 247374, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'aggravante in oggetto in relazione a g. 948,11 di cocaina, con principio attivo pari al 62 %, sufficiente per confezionare circa 4.000 dosi; conformi, sez. VI, n. 20120 del 2.3. – 26.5.2010, rv. 247375, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'aggravante in oggetto in relazione a g. 846,966 di principio attivo di eroina, sufficiente per confezionare circa 33.000 dosi; sez. VI, n. 42027 del 4. – 26.11.2010, rv. 248740, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'aggravante in oggetto in relazione a g. 210 di eroina, con principio attivo sufficiente per confezionare circa 8.150 dosi; sez. VI, n. 9029 del 5.11.2010 – 8.3.2011, non massimata, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'aggravante in oggetto in relazione a kg. 21,84 di hashish, con principio attivo sufficiente per confezionare circa 6.400 dosi).
 
A questo orientamento (che pretende - con evidente forzatura – di individuare, pur nel silenzio del legislatore, gli indici quantitativi cui ricollegare la valutazione chiesta dall’art. 80, comma 2) si oppone quello, altrettanto fermo, della Quarta sezionenel quale si iscrive da ultimo la sentenza qui in calce allegata: n. 9927 del 1.2. – 11.3.2011 –   che, riproponendo il riferimento ai parametri valutativi già adottati dalle Sezioni unite (sentenza n. 17 del 21.6. – 21.9.2000, rv. 216666), ritiene che “non è consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990”, precisando che, ciononostante, “la fattispecie non viola il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa essere configurata l'aggravante, 1) all'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili)” (così, sez. IV, 1°.2. – 11.3.2011, n. 9927, rv. 249076, in fattispecie nella quale è stata ritenuta l'aggravante in oggetto in relazione a kg. 10,291 di hashish, con principio attivo sufficiente per confezionare circa 34.000 dosi; conforme, in precedenza, sez. IV, n. 24571 del 3. – 30.6.2010, Iberdemaj, rv. 247823, in fattispecie nella quale la è stata ritenuta l'aggravante in oggetto in relazione ad un quantitativo di cocaina ed eroina con principio attivo sufficiente per confezionare rispettivamente circa 2.400 e 9.210 dosi).
 
Considerato che il contrasto appare ormai radicato, e nessuna delle sezioni configgenti mostra di voler mutare il proprio orientamento, l’intervento delle Sezioni unite appare inevitabile.