23 settembre 2012 |
"Ingente quantità " di stupefacenti: le Sezioni Unite accolgono il "criterio ponderale"
Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012), Pres. Lupo, Est. Fumo, Imp. Biondi
1. Pubblichiamo qui le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione da darsi al concetto di "ingente quantità" di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti), depositate lo scorso 20 settembre.
L'intervento delle Sezioni Unite si era reso necessario a causa del contrasto giurisprudenziale perdurante, sul punto, nonostante una pronuncia delle stesse avesse già tentato, nel 2000, di fornire all'interprete criteri univoci per riempire di significato la norma in questione.
Riepiloghiamo qui sinteticamente1 la questione posta alle SS.UU., dando altresì conto della soluzione individuata dalla Corte.
2. L'art. 80 del T.U. dispone, al comma 2, che le pene previste per i reati di cui all'art. 73 del medesimo T.U. (incriminante la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove il fatto riguardi "quantità ingenti" di sostanza, siano aumentate "dalla metà a due terzi".
Il problema si pone al momento di individuare l'esatta portata del concetto di ingente quantità, date, tra l'altro, le rilevantissime conseguenze derivanti dall'applicazione o meno della relativa aggravante. Come le stesse SS.UU. qui osservano, infatti, "già per le ipotesi 'ordinarie'" (quelle non riconducibili all'attenuante della lieve entità del fatto di cui al comma 5 dell'art. 73) "il legislatore ha approntato un quadro sanzionatorio di estrema severità", prevedendo la reclusione dai sei ai venti anni (oltre ad una pena pecuniaria dai 20.000 ai 260.000 euro); quadro che con l'applicazione dell'aggravante viene aumentato dalla metà ai due terzi, giungendo fino ai trenta anni di reclusione nel caso in cui le sostanze, oltre a d essere in quantità ingente, siano anche adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Le SS.UU. pronunciatesi nel 20002 avevano enunciato il principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 è da ritenersi integrata quando, "pur non raggiungendo valori massimi", la quantità di stupefacente "sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza".
L'applicazione giurisprudenziale successiva, tuttavia, non ha raggiunto una soddisfacente uniformità sul punto, giungendo a ritenere "ingenti" quantità anche molto diverse tra loro3.
Le SS.UU. qui in commento, in proposito, notano come "l'esame delle sentenze di merito"4 offra "un quadro quanto mai 'variegato' circa il concetto di quantità ingente". La Suprema Corte fa notare, a titolo di esempio, come i valori ritenuti ingenti dai giudici di primo o secondo grado oscillino dai 15 grammi ai 100 chilogrammi di cocaina, o, per quanto riguarda l'eroina, dai 106 grammi ai 45 chilogrammi.
Parte della giurisprudenza, mossa dall'esigenza di "meglio definire l'ambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito", ed evitare che l'applicazione giurisprudenziale "[prestasse] il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, se non di casuale arbitrarietà"5, ha dunque cercato di sviluppare criteri oggettivi, per l'applicazione dell'art. 80. In particolare, a partire dal 2010 si è formato un orientamento, in seno alla sezione VI della Suprema Corte, secondo il quale non possono "di regola definirsi 'ingenti'" quantitativi di droghe 'pesanti' - in particolare eroina e cocaina - inferiori ai due chilogrammi; e quantitativi di droghe 'leggere' - in particolare, hashish e marijuana - inferiori ai cinquanta chilogrammi"6.
Tale orientamento non è stato condiviso da altra parte della giurisprudenza che, in particolare in numerose pronunce della sezione IV della Corte di legittimità, ha attribuito "valenza sostanzialmente normativa" alla fissazione di indici quantitativi "che oggettivamente segni[no] il confine tra la quantità ingente e quella non ingente"7, ritenendola prerogativa del legislatore, "che detti quantitativi all'uopo rilevanti (...) non ha affatto prefissato".
3. La IV sezione (con ordinanza 11 ottobre 2011, n. 38748), trovandosi a dover giudicare in merito all'aggravante in oggetto8, ha dunque ritenuto opportuno rimettere alle SS.UU. la seguente questione: "Se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili".
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente accolto l'orientamento che vede l'individuazione di limiti ponderali minimi, con le precisazioni che si andranno sinteticamente ad illustrare, seguendo i passaggi fondamentali che reggono la motivazione.
4. La Corte, muovendo in primo luogo da un'analisi della norma e delle sue conseguenze in termini di "risposta repressiva", osserva che il legislatore ha "evidentemente" voluto riservare l'applicazione dell'aggravante solamente ai "casi di estrema gravità", facendo riferimento alla "figura criminale" del "grossista"9; ravvisa, tuttavia, una "estrema differenziazione e mutevolezza" circa i quantitativi di volta in volta ritenuti ingenti dai giudici di merito. Tale "mutevolezza", sottolinea la Corte, rappresenta una vera e propria "insidia al principio costituzionale di eguaglianza", così come potrebbe teoricamente dubitarsi circa il rispetto, da parte della norma, del principio di determinatezza e tassatività di cui all'art. 15 co. 2 Cost. (e 7 CEDU).
La Suprema Corte condivide, tuttavia, la valutazione di manifesta infondatezza della questione già espressa dalla IV Sezione, rilevando come l'ordinamento conosca anche altre ipotesi di disposizioni che evocano il concetto di "ingente quantità" (ad es., l'art. 160 del d.lgs. 152/2006 in materia di traffico illecito di rifiuti, nonché gli artt. 600-ter e quater c.p. in relazione alla detenzione di materiale pedopornografico), rispetto alle quali il dubbio di contrasto con il principio di determinatezza è stato sinora sempre ritenuto manifestamente infondato dalla Cassazione. E se è vero che tale valutazione del Supremo Collegio è stata talvolta criticata in dottrina, è altresì vero - proseguono le Sezioni Unite - che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non ritiene incompatibile con il principio in questione l'utilizzo da parte del legislatore penale di "espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, di clausole generali ovvero di concetti elastici" (C. cost., sent. n. 247/1989; 34/1995; 69/1999; 5/2004; 395/2005), spettando all'interprete in tali ipotesi rendere certe e determinate quelle fattispecie che, in astratto, possono apparire prive di contorni sicuri e definiti.
Si impone dunque anche in questo caso una interpretazione conforme a Costituzione della norma in questione, che dovrà essere calata "nella realtà fenomenica" attraverso l'ausilio di "conoscenze condivise" e delle "(comuni) massime di esperienza".
In questo senso la Corte - entrando nel vivo del proprio ragionamento - ritiene necessario valorizzare da un lato il dato "statistico" relativo ai quantitativi di sostanze stupefacenti emergente dal "materiale giudiziario" a disposizione dell'Ufficio del Massimario, e, dall'altro il "sistema tabellare" approntato, in materia di stupefacenti, dalla vigente legislazione.
Una delle tabelle allegate al T.U. Stupefacenti10, aggiornata con decreto ministeriale, è volta ad indicare quali siano i "limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale". Indica, in definitiva, quali siano i "limiti-soglia" oltre i quali le condotte di cui all'art. 73, comma 1-bis, "sono considerate di regola penalmente rilevanti"; oltre i quali, cioè, si passa dalla "presunzione di detenzione per uso personale" alla "presunzione di "spaccio".
Constatando l'importanza del ruolo attribuito, nel sistema vigente, al sistema tabellare, la Corte ne trae la conclusione della necessità di "individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità".
A parere della Corte, infatti, "se il legislatore ha positivamente determinato la soglia quantitativa (...) di punibilità (dunque un limite 'verso il basso'), consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di ingente quantità (un limite, quindi, 'verso l'alto')"11.
Tale soglia non può che essere individuata in un valore "eccezionale", che costituisca uno "'strappo' a un criterio di (relativa) regolarità". Regolarità da ricostruirsi sulla base del materiale giudiziario a disposizione12, dal quale può trarsi13, ritiene della Corte, una conferma di quei valori ponderali indicati come soglia dal recente orientamento della Sezione VI14 (due chilogrammi per le "droghe pesanti", cinquanta chilogrammi per le "droghe leggere").
La Corte ritiene tuttavia più corretto ragionare, anzichè in termini di peso complessivo della sostanza15, in termini di "dosi-soglia", calcolate sulla base dell'effettiva quantità di principio attivo riscontrata nella sostanza detenuta. In questo modo, infatti, è possibile tenere conto dell'effettiva efficacia drogante della sostanza in conseguenza del diverso grado di purezza della stessa, attribuendo così un significato più preciso alle indicazioni ponderali enunciate.
5. Individuato dunque - sulla base dei dati a disposizione della Corte - in 2000 dosi il quantitativo al di sotto del quale una quantità di sostanza stupefacente "non può certo ritenersi 'ingente'", la Corte utilizza i criteri forniti dalla tabella ministeriale per determinare la quantità di principio attivo idonea a costituire una "dose"16, ed individuare così la quantità di "dosi" in concreto confezionabili, tenuto conto della quantità di principio attivo effettivamente rinvenuto nella sostanza.
Il principio conclusivo enunciato dispone dunque che l'aggravante dell'ingente quantità "non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata".
Tale valore, si sottolinea, dev'essere inteso come "soglia" valida ad escludere, di regola, la configurabilità dell'aggravante quando non sia superato, non essendo invece ammissibile uno speculare automatismo "in malam partem", volto a riconoscere l'aggravante ogniqualvolta tale limite sia superato17.
1Sia consentito rinviare, per l'esposizione della problematica sottesa al quesito posto alle SS.UU. ed un riepilogo dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, a Pelazza, Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione del concetto di "ingente quantità" di sostanza stupefacente, di cui all'aggravante ex art. 80 co. 2 T.U. Stupefacenti, in questa Rivista, reperibile nella colonna a destra dello schermo tra i documenti correlati.
2Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17 Primavera, in Cass. pen., 2001, p. 69, che aveva stabilito doversi ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 80 quando "pur non raggiungendo valori massimi" la quantità di stupefacente "sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza".
3Un'esemplificazione delle diverse quantità ritenute "ingenti" dalla giurisprudenza degli ultimi anni, è contenuta nella sentenza in commento (cfr. in particolare al par. 9 per la giurisprudenza di merito). Un riepilogo, con riferimento in particolare alle pronunce di legittimità, è reperibile anche in Guglielmo Leo, Osservatorio Contrasti Giurisprudenziali, in DPP, 2011, 6, p. 693 e Pelazza, Rimessa alle Sezioni Unite..., cit.
4Effettuato dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione in relazione al periodo 2011-2012.
5Così Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2010, n. 20119, Castrogiovanni.
6Ibidem.
7Cass., sez. IV, 3 giugno 2010, n. 24571 (Rv. 247823), Iberdemaj; Cass., sez. IV, 1 febbraio 2011, n. 9927.
8Per inciso, risulta quantomeno dubbia, a chi scrive, l'effettiva rilevanza della questione per la decisione del caso concreto oggetto del giudizio. All'imputato Biondi, infatti, è addebitata la detenzione di un quantitativo di 14 chilogrammi di cocaina, con una purezza del 14 %. La sostanza conteneva dunque un quantitativo di principio attivo puro di circa 2 chilogrammi, superando così ampiamente i parametri ponderali adottati dalla Sezione VI - che fanno rifermento ad una sostanza non pura, tale da presentare "una percentuale di principio attivo media" (che risulta, per la cocaina, del 50 %, come indicato dalle SS. UU. in questa sentenza) - nonché (seppur con meno ampiezza) le quantità normalmente ritenute ingenti dalle pronunce afferenti al diverso orientamento (cfr. ad es. Cass., sez. IV, 13 marzo 2004, n. 12186, Duro, Cass., sez. IV, 11 marzo 2004, n. 11510 (Rv. 228029), Esposito e Cass., sez. VI,, 21 settembre 2011, n. 35572.
9"Non necessariamente" - chiarisce la Corte - "l'importatore in grado di movimentare quantità rilevantissime di sostanza stupefacente, (...) ma certo neanche lo spacciatore di medio livello, in grado di acquistare, stoccare, e smerciare quantità pur ragguardevoli di droga, ma non certo 'ingenti'".
10Introdotta con il D.M. 11 aprile 2006 in seguito alla l. 21 febbraio 2006, n. 49.
11La Corte, consapevole delle posizioni che ritengono l'individuazione di simili soglie una prerogativa del legislatore, precisa che con l'interpretazione proposta "non si tratta di usurpare una funzione normativa, che ovviamente compete al solo legislatore, ma di compiere una operazione puramente ricognitiva, che, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari ( (...) frutto di nozioni tossicologiche ed empiriche (...)), individui, sviluppando detti dati, una 'soglia verso l'alto', al di sopra della quale possa essere ravvisata l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80".
12Nella consapevolezza che "non si tratta di una rigorosa valutazione statistica" - poiché "i numeri sul traffico di sostanze stupefacenti sono numeri oscuri" - ma di una "valutazione operata su dati processuali (essendo, peraltro, la verità processuale l'unica conoscibile dal giudice), che, tuttavia, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti".
13Tenendo conto dei valori di purezza riscontrati mediamente nelle sostanze sequestrate: 25% per l'eroina, "oltre il 50%" per la cocaina, e 5% per l'hashish.
14In particolare: su 65 casi esaminati aventi ad oggetto le "droghe pesanti", in 21 di essi è stato accertato il possesso di quantitativi superiori ai 10 chilogrammi, mentre nei restanti 44 casi il quantitativo era inferiore ai 2 chilogrammi.
15I criterio riferito al "valore ponderale globale" della sostanza, infatti, risulta applicabile soltanto a sostanze che presentano un grado di purezza "medio".
16La Corte utilizza, come riferimento per il concetto di "dose", ciò che nella tabella ministeriale è indicato come "quantitativo massimo" detenibile per uso personale, ossia "750 mg per la cocaina, 250 mg per l'eroina, 1000 per l'hashish". In relazione a quest'ultimo dato, tuttavia, sembrerebbe esservi un errore ove il riferimento fosse, come parrebbe, al principio attivo del THC. Esso infatti risulta indicato nella tabella ministeriale nel quantitativo di 500 mg, anziché 1000 mg come indicato in sentenza. La differenza di quantitativo comporta conseguenze non indifferenti circa la quantità di sostanza necessaria per raggiungere le indicate 2000 dosi indicate dalla Corte come "valore soglia" per la sussistenza dell'"ingente quantità".
17A tal fine deve sempre, infatti, "soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito".