ISSN 2039-1676


12 dicembre 2014 |

L'uso personale di stupefacenti e le aporie del sistema penale

Nota a Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2014 (dep. 5 maggio 2014), n. 18504, pres. Zecca, rel. Serrao

 

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Abstract. La sentenza qui annotata aderisce all'orientamento giurisprudenziale che in materia di stupefacenti attribuisce rilevanza penale alla cessione tale da incidere sull'assetto neuropsichico dell'utilizzatore e ribadisce il divieto generale ed assoluto di coltivare. Tuttavia, entrambe le questioni sono oggetto di una giurisprudenza oscillante ed una legislazione imprecisa che sembrano trascurare i pricincipi cardine del diritto penale, come l'onere probatorio, la certezza della pena ed la sussidierità dello strumento penale. A ben vedere, il punto critico dell'intera disciplina si incentra sul bene giuridico tutelato e richiede una rivalutazione di tutte le condotte che sottendono un uso personale di stupefacenti in sede sia di politica legislativa che di interpretazione giurisprudenziale, come recentemente avvenuto in tema di consumo di gruppo. Un problema che deve essere, peraltro, inserito nel quadro della politica criminale concordata a livello internazionale ed europeo e che necessita, ormai, di una sintesi e di un'evoluzione per realizzare un'efficace azione di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata nell'ottica di un diritto penale.

SOMMARIO: Premessa: il fatto. - 1. "Uso personale" non terapeutico e soglia drogante: parametri legislativi e orientamenti giurisprudenziali. - 1.1. Divieto assoluto della cessione e della coltivazione: opzione di politica legislativa o tecnica probatoria "accorciata"? - 2. Beni giuridici tutelati nei c.d. delitti senza vittime: plurioffensività e relativismo nella punibilità. - 2.1 La tutela delle nuove generazioni: prevenzione o precauzione? - 3. I limiti posti dalla normativa internazionale, il cambio di rotta in sede europea.