ISSN 2039-1676


08 maggio 2016

La Corte costituzionale elimina le speciali misure di prevenzione per i consumatori di sostanze stupefacenti (e la fattispecie che incriminava le relative violazioni)

Corte cost., sent. 20 aprile 2016 (dep. 6 maggio 2016), n. 94, Pres. Grossi, Rel. Cartabia

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Con la sentenza n. 94 del 6 maggio 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

La norma dichiarata illegittima, che era stata inserita nel provvedimento d'urgenza del Governo mediante la legge di conversione, aveva avuto la sola funzione di introdurre nel Testo unico in materia di stupefacenti, cioè il d.P.R. n. 309 del 1990, un art. 75-bis, mediante il quale erano state previste misure di prevenzione relativamente a soggetti autori delle condotte di cui al comma 1 del precedente art. 75, cioè, in sostanza, a coloro che detengono o movimentano droga  per farne "uso personale". In particolare, e com'è noto, occorreva che si trattasse di soggetti già condannati, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni dello stesso Testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, o comunque sanzionati per violazioni della disciplina sugli stupefacenti o già destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza. A queste condizioni, poteva essere applicata, per un massimo di due o quattro anni, una ulteriore misure di restrizione della liberta, secondo l'elenco contenuto nel comma 1 dello stesso art. 75-bis.

Ebbene, la disciplina è stata travolta dalla dichiarazione di illegittimità della norma che l'aveva introdotta, e con essa è stata eliminata la norma penale sostanziale che puniva con l'arresto da tre a diciotto mesi il contravventore agli obblighi imposti come le misure appena richiamate (comma 6 del più volte citato art. 75-bis).

La decisione della Corte trova il proprio antecedente nell'ormai celeberrima sentenza n. 32 del 2014, che già aveva dichiarato illegittime altre disposizioni (artt. 4-bis e 4-vicies ter) introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge. Le considerazioni sviluppate in quella sentenza sono state riproposte per la disposizione di cui all'art. 4-quater. Se ancora può identificarsi una continuità tra l'obiettivo governativo del recupero dei tossicodipendenti e la disposizione introdotta con la legge n. 49 del 2016 quale art. 4 del decreto (disposizione il cui scopo era quello di impedire l'interruzione del programma terapeutico per determinate categorie di recidivi), la previsione di misure prevenzionali e punitive è risultata nuovamente estranea alla ratio indicata.

Di qui, secondo la sequenza avviata di recente con la sentenza n. 22 del 2012, la valutazione della Corte circa il contrasto della normativa censurata con il secondo comma dell'art. 77 Cost., e la conseguente integrale dichiarazione di illegittimità dell'art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 e, dunque, dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990. (G.L.)