ISSN 2039-1676


30 luglio 2015

Ancora sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 in materia di stupefacenti: depositata l'attesa sentenza delle Sezioni Unite su patteggiamento e pena 'illegale'

Cass. pen., sez. un., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33040, Pres. Santacroce, Rel. Fidelbo, Ric. Jazouli

E' stata depositata la sentenza, decisa alla camera di consiglio dello scorso 26 febbraio e della quale avevamo immediatamente dato notizia sulla base della relativa informazione provvisoria, con la quale le Sezioni Unite hanno deciso le seguenti due questioni di diritto:

«1) Se per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;

2) se sia rilevabile d'ufficio, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso».

La soluzione adottata, assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale, è stata affermativa per entrambi i quesiti.

In particolare, al primo quesito le Sezioni Unite hanno fornito la seguente risposta:

"E' illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/90 come modificato dalla legge n. 49/2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32/2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

Nel patteggiamento l'illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo".

Questo invece il principio di diritto enunciato in risposta al secondo quesito:

"Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo".

Sulle questioni torneremo dopo la pausa estiva con un articolato commento.