1 luglio 2015
Ricorso inammissibile e non pertinente alla pena: secondo le Sezioni unite va comunque rilevata la sopravvenienza dei nuovi valori edittali in materia di stupefacenti
Cass., Sez. Un., u.p. 26 giugno 2015, Pres. Santacroce, Rel. Brusco, Ric. Della Fazia (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 26 giugno 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
« Se siano rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta (fattispecie in tema di successione di leggi con riguardo alla ipotesi del fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti)».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti è stata data soluzione affermativa.
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.
Cliccare sulla icona sottostante per scaricare in formato PDF l'ordinanza della III Sezione penale (n. 14961 del 2015) con la quale la decisione del ricorso era stata rimessa alle Sezioni unite.
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)