ISSN 2039-1676


27 febbraio 2015

Sezioni unite e pene illegali in materia di stupefacenti

Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Relatori Fumo, Blaiotta e Fidelbo (informazioni provvisorie)

Con una serie di decisioni assunte in sequenza, in esito alle udienze pubbliche e camerali del 26 febbraio 2015, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affrontato alcune tra le principali questioni controverse insorte dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, ed in particolare a proposito della nozione di pena illegale e delle connesse implicazioni sulle sanzioni inflitte con sentenze irrevocabili.

 

Di seguito si trascrivono le informazioni provvisorie, così come diffuse dal servizio novità della stessa Corte suprema.  

 

In un primo procedimento (ric. Sebbar, rel. Fumo) era stato fissato il seguente quesito:

«Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014».

La soluzione adottata è stata affermativa.

La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

In un secondo procedimento (ric. Jazouli, rel. Fidelbo) erano stati fissati i seguenti quesiti:

«1) Se per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;

2) se sia rilevabile d'ufficio, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso».

La soluzione adottata è stata affermativa per entrambi i quesiti.

La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

Ancora, in un terzo procedimento (ric. Marcon, rel. Fidelbo) era stato fissato il seguente quesito:

«Se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 debba essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione».

La soluzione adottata è stata affermativa. La Corte ha precisato che «la pena deve essere rideterminata attraverso la "rinegoziazione" dell'accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione, che viene interessato attraverso l'incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero; e che in caso di mancato accordo il giudice della esecuzione provvedere alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 cod. pen.».

La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

In un ultimo procedimento (ric. De Costanzo, rel. Blaiotta) era stato fissato il seguente quesito:

« Se, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, della legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge  e fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 309  del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006».

La soluzione adottata è stata negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali (come il nandrolone, oggetto della fattispecie in esame) compresi nella Tabella V introdotta dalla novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto contengano i principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV.

La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale. (GL)