ISSN 2039-1676


11 giugno 2014

Simultanea detenzione di droghe pesanti e droghe leggere: quale la norma applicabile, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale?

Corte d'appello di Venezia, 14 aprile 2014, Pres. Perdibon, Est. Miazzi

Pubblichiamo in allegato una sentenza della Corte di appello di Venezia, relativa ad un caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di tipo diverso (hashish e cocaina). Il problema affrontato nel provvedimento è quello dell'individuazione della norma applicabile a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale che, dichiarando l'illegittimità dell'art. 73 d.lgs. 309/90 nella versione della l. 49/2006, ha comportato la riviviscenza dell'art. 73 nella versione della l. 162/1990.

Come può leggersi nelle massime qui sotto riportate, la Corte - esclusa la possibilità di effettuare un 'mosaico sanzionatorio', ossia di scegliere le disposizioni più favorevoli dall'una o dall'altra disciplina interessata - ha concluso nel senso che la legge da considerarsi complessivamente più favorevole, e quindi applicabile nel caso concreto, è l'art. 73 nella versione della l. 49/2006, ossia la norma dichiarata incostituzionale.

La sentenza è interessante anche laddove si pone il problema dell'unicità o della pluralità dei reati nel caso appunto di detenzione di stupefacenti di diverso tipo: problema che la Corte ha dovuto affrontare sempre al fine di individuare la disciplina più favorevole da applicare al caso concreto. A questo proposito, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza, la Corte ha considerato che, laddove si fosse ritenuto applicabile l'art. 73 vigente (ossia quello nella versione della l. 162/1990), la detenzione di sostanze stupefacenti contenute in differenti tabelle (come nel caso dell'hashish e della cocaina) avrebbe integrato due autonome ipotesi di reato e avrebbe quindi comportato l'applicazione della disciplina del reato continuato. Viceversa, applicando l'art. 73 nella versione della l. 49/2006 - legge con la quale era stata soppressa la distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" - la detenzione contestuale di sostanze di tipo diverso viene a considerarsi come integrante un unico reato.

(Angela Della Bella)

 

STUPEFACENTI - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DI TIPO DIVERSO - Individuazione della disciplina applicabile a seguito di declaratoria di incostituzionalità

Nel caso di simultanea detenzione di "droghe leggere" e "droghe pesanti" (nella specie hashish e cocaina), ai fini dell'individuazione della disciplina sanzionatoria più favorevole - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 73 d.lgs. 309/90 da parte della sentenza n. 32/2014 della Corte cost. - non è possibile operare una combinazione delle diverse discipline in gioco, dovendosi dare integrale applicazione a quella che risulti complessivamente più favorevole per l'imputato in concreto (nella specie, il giudice ha ritenuto come più favorevole la pena prevista dall'art. 73, nella formulazione della l. 49/2006).

Riferimenti normativi: art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 14 l. 26 giugno 1990, n. 162; art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con modif., l. 21 febbraio 2006, n. 49.

 

STUPEFACENTI - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DI TIPO DIVERSO - Unicità e pluralità di reati -  Reato continuato

Ai fini dell'individuazione della legge più favorevole, in caso di simultanea detenzione di sostanze stupefacenti leggere e pesanti, il giudice deve tenere in considerazione anche la questione dell'applicabilità della disciplina del reato continuato (Nel caso di specie, si è osservato che, in base all'art. 73 nella formulazione della l. 162/1990, la detenzione di sostanze stupefacenti ricomprese in differenti tabelle integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione. Per contro, in base all'art. 73 nella formulazione della l. 49/2006, la detenzione contestuale di stupefacenti di tipo diversi integra un unico reato e non si applica perciò la continuazione).

Riferimenti normativi: art. 81 c.p.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 14 l. 26 giugno 1990, n. 162; art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., l. 21 febbraio 2006, n. 49.