ISSN 2039-1676


23 novembre 2016 |

La "cedevolezza" del giudicato nelle ipotesi di condanna per fatti successivi all’abrogazione della norma incriminatrice

Commento a Cass., SSUU, sent. 29 ottobre 2015 (dep. 23 giugno 2016) n. 26259, Pres. Agrò, Est. Cammino, Imp. Mraidi

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Abstract. La questione della revocabilità in sede esecutiva di una sentenza di condanna, emessa in relazione ad un fatto commesso dopo l’abolitio criminis (non rilevata dal giudice della cognizione), è stata oggetto di marcate divergenze interpretative, anche in ordine alla effettiva possibilità di ritenere configurabile, in tale ipotesi, un fenomeno di “successione di leggi”. Il contributo si propone di analizzare tali divergenze ed il percorso argomentativo che le Sezioni unite, nella sentenza n. 26259 del 2016, hanno compiuto per ricomporre il contrasto, ponendosi nel solco della recente evoluzione interpretativa che tende a conferire al giudicato penale connotazioni di sempre maggiore “flessibilità”, ove sia in gioco l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali di una persona condannata con sentenza ormai irrevocabile.

 

SOMMARIO: 1. Premessa: parziale caduta di «uno dei tabù più radicati»? – 2. Il contesto di riferimento: la portata applicativa del reato di omessa esibizione di documenti da parte dello straniero. – 3. Mutamento giurisprudenziale, abrogazione della norma incriminatrice, revocabilità della sentenza di condanna: un quadro riepilogativo dei divergenti approcci ermeneutici. – 3.1. Il frastagliato panorama giurisprudenziale. – 3.1.1. La tesi dell’inapplicabilità dell’art. 673 c.p.p. nell’ipotesi di abrogazione “derivante” dal mutamento giurisprudenziale. – 3.1.2. La tesi della revocabilità ex art. 673 dopo un revirement delle Sezioni unite: le aperture della giurisprudenza di merito... – 3.1.3. (Segue):…e la “duplice chiusura” della Corte costituzionale. – 3.1.4. La tesi della incondizionata revocabilità ex art. 673 c.p.p. delle condanne definitive in caso di abrogazione (per via legislativa) della norma incriminatrice. – 3.2. Le “parallele” divergenze dottrinali. – 3.2.1. La tesi dell’assoluta intangibilità del giudicato. – 3.2.2. La tesi della incondizionata revocabilità delle condanne per fatti già privi di rilevanza penale al momento della commissione. – 3.2.3. La tesi “intermedia”: revocabilità delle sole sentenze in cui non sia stata esaminata la questione dell’abolitio. Rilievi critici. – 3.2.4. I rimedi dottrinali alla “iniquità sostanziale” di una condanna successiva all’abolizione del reato. – 4. La soluzione accolta dalle Sezioni unite. – 4.1. Successione di leggi con effetto abrogativo e mera successione di interpretazioni giurisprudenziali: la (parziale) convergenza di vedute con la Consulta. – 4.2. Revocabilità ex art. 673 c.p.p. anche delle sentenze di condanna emesse dopo la (tacita) abrogazione della norma incriminatrice. – 4.3. L’individuazione dei “margini” dell’intervento in sede esecutiva: il richiamo all’evoluzione della giurisprudenza in tema di pena illegale. – 4.4. Le conclusioni delle Sezioni unite: il “mero errore percettivo” del giudice della cognizione legittima l’intervento in sede esecutiva. – 5. Osservazioni conclusive: la pena irrogata per un fatto successivo all’abolitio come pena “avulsa dal sistema”.