ISSN 2039-1676


20 luglio 2014

Sezioni unite: inapplicabile alle sentenze già  prima irrevocabili il nuovo istituto della rescissione del giudicato

Cass., Sez. Un., c.c. 17 luglio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. Burba (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nella camera di consiglio del 17 luglio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. introdotto dall'art. 11, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza  irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Negativa. La richiesta di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., che deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito  la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all'art. 611 cod. proc. pen., si  applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come  modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67».

 

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

La questione, per la sua novità ed importanza, era stata rimessa alle Sezioni unite direttamente dal Primo Presidente della Corte di cassazione. Si veda, in proposito, la breve nota di Guglielmo Leo, Subito alle Sezioni unite la nuova procedura di «rescissione del giudicato» (e la disciplina transitoria per il processo in assenza).

 

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le relative motivazioni. (GL).