ISSN 2039-1676


5 dicembre 2014 |

Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico

Nota a Cass., Sez. Un., c.c. 17 luglio 2014 (dep. 3 settembre 2014), n. 36848, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. Burba

Per consultare la sentenza in oggetto, clicca qui.

 

Abstract. Si analizza la decisione delle Sezioni Unite concernente il nuovo istituto della rescissione del giudicato, introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, come rimedio ultimo volto a garantire il fondamentale diritto dell'imputato ad essere presente al processo svolto a suo carico. Nella pronuncia in esame la Suprema Corte non si limita a risolvere le problematiche di diritto intertemporale che le erano state rimesse, ma sfrutta l'occasione per sciogliere diversi nodi esegetici concernenti il funzionamento pratico dell'istituto. Nonostante gli sforzi del Collegio esteso, però, il nuovo art. 625 ter rimane fortemente problematico, soprattutto perché ripone in capo al condannato il gravoso onere di provare «che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del procedimento».

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La rescissione del giudicato nel contesto della riforma. - 3. La fattispecie all'esame della Suprema Corte.  - 4. La parte introduttiva della pronuncia: cenni pratici sul funzionamento dell'istituto. - 5. L'onere probatorio posto in capo al condannato. - 6. La procedura da seguire innanzi alla Suprema Corte e la sospensione provvisoria dell'esecuzione. - 7. Un problema spinoso ormai risolto: le questioni di diritto intertemporale e la l. 11 agosto 2014, n. 118. - 8. La questione subordinata proposta dal richiedente. - 9. Riflessioni conclusive.