ISSN 2039-1676


08 marzo 2015 |

Le Sezioni unite ammettono l'intervento in executivis sulla pena accessoria extra o contra legem, purché determinata per legge nella specie e nella durata

Nota a Cass., Sez. Un. pen., sent. 27 novembre 2014 (dep. 12 febbraio 2015), n. 6240, Pres. Santacroce, Rel. Amoresano, ric. Basile

1. Come già segnalato sulla nostra Rivista, con ordinanza 9 aprile 2014 (dep. 22 luglio 2014), la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: "Se l'erronea o omessa applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata o l'applicazione da parte del medesimo giudice, previa delimitazione del principio di legalità della pena in rapporto al giudicato e alla sua applicazione in sede esecutiva, di una pena accessoria 'extra' o 'contra legem', possano essere rilevate, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione".

La Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha risolto il contrasto in questi termini: "L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, purché essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione".

 

2. Appare necessario, al fine di comprendere al meglio le ragioni poste a fondamento di tale decisione, ripercorrere i punti salienti, di fatto e di diritto, che hanno interessato la vicenda in esame.

Nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Roma[1] condannava il ricorrente, attraverso giudizio abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 317 e 527 c.p. Lamentando l'erronea applicazione della pena accessoria inflitta, il ricorrente presentava apposita istanza volta alla correzione, eliminazione o rideterminazione della stessa. Chiamato a pronunciarsi sul punto, il G.i.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava tale richiesta: l'intervento sulla pena accessoria da parte del giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe potuto esplicarsi solo in relazione ad una pena predeterminata per legge nella specie e nella durata[2]. Nel caso in esame l'omessa determinazione della pena principale da irrogarsi per il reato di cui all'art. 317 c.p. non permetteva, invece, di stabilire in astratto la durata della pena accessoria né di parametrarla alla pena principale. L'intervento del giudice dell'esecuzione, quanto alla verifica della legittimità della pena accessoria applicata, si sarebbe altrimenti risolto in un giudizio di merito, del tutto omesso nella sentenza divenuta irrevocabile.

La difesa del ricorrente proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ritenendo che la mancanza di un'esplicita indicazione della pena irrogata per il delitto di concussione non precludesse la disapplicazione in sede esecutiva della pena accessoria illegittima. Una volta determinata la pena per il reato di cui all'art. 317 c.p. il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto uniformare, senza alcuna discrezionalità, la sanzione accessoria a quella principale.

Investita della questione, la Prima Sezione della Corte di Cassazione rilevava, sul punto, la sussistenza di differenti soluzioni interpretative. Se per un primo orientamento, maggioritario, la correzione in sede esecutiva dell'errore nell'irrogazione della pena accessoria risultava ammissibile solo laddove quest'ultima fosse predeterminata nell'an e nel quantum e non richiedesse l'esercizio di poteri discrezionali da parte del giudice dell'esecuzione[3], un secondo indirizzo interpretativo, sicuramente minoritario, precisava che "non è deducibile con il rimedio dell'incidente di esecuzione l'errore commesso dal giudice di cognizione nell'applicare con la sentenza di condanna le pene accessorie, trattandosi di modifica sostanziale del dictum della sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione"[4].

Alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente sulla tematica in esame, espressione di un più ampio dibattito avente ad oggetto il contenuto stesso del principio di legalità e i limiti della sua operatività in malam e in bonam partem con riguardo alle pene accessorie in sede esecutiva, la Prima Sezione rimetteva la questione alle Sezioni unite.

 

3. Prima di procedere all'analisi dello specifico quesito posto dall'ordinanza di rimessione, la Suprema Corte pone l'attenzione sul significato di due principi, l'intangibilità del giudicato e il principio di legalità, fondamentali per una corretta risoluzione dell'antinomia.

Il primo di essi, come ricordano la Sezioni unite, è stato oggetto di un lungo percorso, caratterizzato da interventi legislativi nonché giurisprudenziali che, a poco a poco, ne hanno delimitato la portata. Da una sorta di "sacralità" del giudicato, tipica del periodo antecedente al vigore dell'attuale Carta costituzionale, si è passati, infatti, ad una sua progressiva erosione, attraverso la cosiddetta "giurisdizionalizzazione" della fase esecutiva. Espressione di tale cambiamento dapprima la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1974[5], con il riconoscimento del diritto del condannato a far accertare "se la quantità di pena espiata abbia o meno assolto al suo fine rieducativo" e con l'attribuzione della natura giurisdizionale all'istituto della liberazione condizionale, e, successivamente, la disciplina in materia di misure alternative alla detenzione introdotta con la legge n. 354 del 1975. È poi con l'attuale codice di rito penale che, attraverso l'ampliamento dei poteri demandati al giudice dell'esecuzione, viene sancito il definitivo superamento del principio in esame[6].

Il secondo aspetto preliminarmente affrontato dalla Corte, peraltro strettamente connesso con l'intangibilità del giudicato, attiene al tema della legalità della pena. Tale principio, sancito dall'art. 1 c.p. e implicitamente dall'art. 25, secondo comma, della Carta costituzionale, nonché dall'art. 7 CEDU, permea senza ombra di dubbio l'intero ordinamento giuridico penale. Come affermato già da risalente pronuncia della Corte costituzionale, infatti, la disposizione di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., "non soltanto proclama il principio della irretroattività della norma penale, ma dà fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa potestà si esplica mediante l'applicazione di una pena adeguata al fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare che pure la individuazione della sanzione da comminare risulta legata al comando della legge, senza che rilevi la soppressione della frase 'e con le pene da essa stabilite', in sede di formulazione definitiva della norma costituzionale"[7]. Il principio di legalità della pena, per orientamento consolidato della Suprema Corte, trova sicura applicazione anche con riferimento alle pene accessorie e ne consente la modificabilità, così come per quelle principali, anche in fase esecutiva[8]. Ad eccezione, infatti, di un'unica pronuncia difforme in tal senso[9], l'indirizzo interpretativo maggioritario è concorde nel ritenere legittima la rimozione della pena accessoria inflitta extra o contra legem non solo attraverso i rimedi previsti in sede di cognizione, ma anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione. Pari uniformità di pensiero non si riscontra, invece, all'interno dello stesso orientamento maggioritario, quanto ai limiti di tale intervento, ritenuto ammissibile, in alcuni casi, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, laddove la pena consegua ex lege e sia predeterminata in ogni suo elemento, in altri solo nell'ipotesi in cui si tratti di pena illegale, nel senso di pena avulsa dalla pretesa punitiva dello Stato[10].

 

4. Le Sezioni unite, definiti gli aspetti di carattere generale della tematica in esame, si concentrano, quindi, sullo specifico quesito posto dall'ordinanza di rimessione. A tal fine, si legge in motivazione, risulta necessario, per dirimere il contrasto, rifarsi ai principi generali desumibili dal sistema.

In primo luogo va esclusa, a parere della Corte, l'emendabilità in executivis della pena accessoria quando il giudice di cognizione si sia già pronunciato in proposito e sia pervenuto, anche se in modo erroneo, a conclusioni che abbiano comportato l'applicazione di una pena accessoria illegale. In tal caso l'unico rimedio esperibile sarà il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione. Tale principio trae origine dalla disciplina di cui agli artt. 671, 630, comma 1, lett. c) e 625 bis c.p.p.[11] che esclude l'intervento sul giudicato nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia già espresso le sue valutazioni, a meno che queste ultime abbiano dato origine ad errori macroscopici di calcolo o abbiano comportato l'applicazione di una pena avulsa dal sistema.

In secondo luogo l'intervento del giudice dell'esecuzione va escluso laddove implichi valutazioni discrezionali in ordine alla specie e alla durata della pena accessoria irrogata. Tale convincimento, spiega la Corte, va desunto dalle disposizioni di cui agli artt. 183 e 187 disp. att. c.p.p. che, limitando il potere del giudice dell'esecuzione all'attuazione del dictum della sentenza, ne consentono l'interpretazione o integrazione, ma non la determinazione. Come sancito, in materia di continuazione nel reato, da precedente pronuncia "la diversità di regole per le due fasi procedimentali non si pone poi in contrasto con i parametri costituzionali poiché i poteri del giudice dell'esecuzione sono ispirati al criterio dell'intangibilità del giudicato e consistono nel rideterminare il trattamento sanzionatorio sulla base di un criterio oggettivo meno discrezionale di quello spettante al giudice della cognizione"[12].

Se da un lato l'attuale codice di rito penale prevede pene accessorie emendabili con certezza in sede esecutiva senza l'esercizio di alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice dell'esecuzione[13], rimangono dubbi quanto alla disciplina di cui all'art. 37 c.p., in particolare nell'ipotesi in cui la pena accessoria sia indicata con un limite minimo o massimo di durata. Mentre un primo indirizzo interpretativo esclude, in questa particolare ipotesi, l'applicazione dell'art. 37 c.p., spettando al giudice della cognizione stabilirne in concreto la durata attraverso i parametri di cui all'art. 133 c.p.[14], un differente orientamento giurisprudenziale ne ammette l'applicazione, dovendosi poi determinare la pena accessoria con riferimento a quella principale inflitta[15]. La Corte, nell'aderire al secondo indirizzo interpretativo, ritiene, dunque, adempiuto il principio di uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria anche nell'ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo di durata. Anche in tal caso, infatti, l'intervento del giudice non implicherà l'esercizio di quella discrezionalità sicuramente bandita dalla norma. La precisione di cui all'inciso finale della disposizione, inoltre, non avrebbe ragion d'essere se il principio di uniformità temporale sopra richiamato non trovasse applicazione anche nell'ipotesi in esame. La collocazione della norma al termine del capo dedicato alle pene accessorie, con conseguente valenza di norma di "chiusura", conferma l'interpretazione secondo cui l'art. 37 c.p. trova applicazione in ogni ipotesi in cui il legislatore non abbia diversamente stabilito, attraverso una indicazione precisa della durata della pena accessoria da applicare. Secondo tale interpretazione, pertanto, deve ritenersi ammissibile un intervento in executivis anche nelle ipotesi di cui all'art. 37 c.p., alla luce della possibilità di determinare automaticamente la pena accessoria, senza alcuna valutazione discrezionale, sulla base della durata della pena principale inflitta dal giudice della cognizione.

Nel caso di specie l'omessa determinazione della pena principale con riferimento al reato di concussione non consente, dunque, l'accoglimento della richiesta di rideterminazione della pena accessoria irrogata, presupponendo quest'ultima un intervento discrezionale del giudice dell'esecuzione ritenuto sicuramente non ammissibile.

 

5. L'ambito e i limiti del potere di intervento sul giudicato penale da parte del giudice dell'esecuzione, in conclusione, rappresentano certamente un problema applicativo cruciale, oggetto di costante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

È evidente, infatti, come la questione implichi necessariamente una scelta tra due esigenze, differenti tra loro, ma egualmente fondamentali: da un lato la rimozione di situazioni caratterizzate da iniquità giudiziaria e, dall'altro, la tutela del giudicato, baluardo di certezza e stabilità giuridica[16].

Recenti interventi normativi nonché pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio rendono ancor più attuale il menzionato contrasto interpretativo e, in particolare, il problema del superamento del giudicato. Sul punto è innegabile che, con i debiti limiti, come stabilito anche nella pronuncia in esame, tale istituto abbia conosciuto e conosca tuttora un notevole ridimensionamento. Al fine di garantire la tutela di pari e fondamentali esigenze, infatti, "nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato" in quanto "conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato"[17].

 


[1] Cfr. G.u.p. Tribunale di Roma, sent. 21 febbraio 2007.

[2] Cfr. G.i.p. Tribunale di Roma, ord. 17 settembre 2013.

[3] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 novembre 2011, n. 1800; Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 7346. Già nel vigore del previgente codice di rito: Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 1965, n. 3886; Cass. pen., Sez. VI, 9 marzo 1968, n. 424; Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 1984, n. 210; Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 1984, n. 573; Cass. pen., Sez. V, 29 aprile 1985, n. 804. Per le ipotesi di omessa applicazione di pene accessorie che conseguano ex lege alla pronuncia di condanna si vedano: Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 23196 e Cass. pen., Sez. I, 10 novembre 2004, n. 45381.

[4] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 2007, n. 14007. Sul punto si vedano anche: Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 14827; Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2011, n. 33086.

[5] La Corte, attraverso tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

[6] In tal senso si vedano gli artt. da 670 a 676 c.p.p. Assai significativa, tra tutte, la competenza ad applicare in sede esecutiva la disciplina del concorso formale e del reato continuato, attribuendosi al giudice dell'esecuzione la possibilità di modificare la pena inflitta con le singole condanne riconducendola ad un unicum (con il solo limite del non superamento delle somme inflitte con ciascuna sentenza o decreto).

[7] Cfr. Corte cost., 7 marzo 1962, n. 15.

[8] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 21 marzo 1985, n. 6280; Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2005, n. 9456. Sono ulteriore conferma della possibilità per il giudice dell'esecuzione di intervenire in tema di pene accessorie gli artt. 676 c.p.p. e 183 disp. att. c.p.p. (quest'ultima disposizione, anche se disciplina l'ipotesi di omessa applicazione della pena accessoria, costituisce comunque il riconoscimento del potere di intervento del giudice dell'esecuzione).

[9] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2011, n. 33086.

[10] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 20 marzo 2007, n. 14007; Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 14827; Cass. pen., Sez. I, 13 ottobre 2010, n. 38245.

[11] In particolare l'art. 671 c.p.p. esclude espressamente l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, quando questa sia stata esclusa dal giudice della cognizione; l'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. esclude l'ammissibilità della richiesta di revisione se trattasi di prove già oggetto di esame e valutazione del giudice di cognizione; infine l'art. 625 bis c.p.p. esclude l'esperibilità del rimedio straordinario nell'ipotesi di errore valutativo.

[12] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 2006, n. 6362.

[13] Sul punto si vedano gli artt. 29, 609 nonies, primo comma, n. 2, 317 bis, 512 c.p.

[14] Cfr. Cass. pen., Sez. F., 1 agosto 2013, n. 35729; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2008, n. 42889.

[15] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 20428; Cass. pen., Sez. V. 30 giugno 2010, n. 29780; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 208, n. 41874.

[16] G. Dean, Esecuzione penale, in Enciclopedia del Diritto, Annali, II, tomo I, Giuffrè, 2007, p. 237.

[17] Cfr. Corte cost., 3 luglio 2013, n. 210.