ISSN 2039-1676


24 aprile 2015 |

Sequestro a scopo di estorsione e 'lieve entità ' del fatto: il giudicato non preclude la rideterminazione in executivis della pena

Cass., Sez. I, 4 dicembre 2014 (dep. 10 febbraio 2015), n. 5973, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Romano.

1. La conformità della pena a legalità in fase esecutiva deve ritenersi costantemente sub iudice, non essendo tollerabile che uno Stato democratico di diritto assista inerte all'esecuzione di pene non conformi alla Carta fondamentale. Questo il principio accolto nella sentenza in oggetto, con cui la Cassazione - in relazione, ora, ad un caso di condanna per sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. - torna su un tema che ha già interessato diverse pagine di questa Rivista: il rapporto tra giudicato e pena illegittima.

Nella sentenza, la Suprema Corte afferma che - in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto (Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68) - il soggetto che stia scontando condanna definitiva per tale reato può chiedere al giudice dell'esecuzione di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale attenuante e, conseguentemente, di rideterminare la pena da scontare.

 

2. Questa la vicenda: M.C., il ricorrente, viene condannato in via definitiva per il delitto citato. Dalla sentenza di condanna risulta che il fatto commesso presenta talune "singolarità": durata del sequestro pari a circa 13 ore; accompagnamento a casa dell'ostaggio da parte dei sequestratori; rassicurazioni fornite all'ostaggio circa la pronta liberazione; rispetto mostrato nei confronti dell'ostaggio, trattato sempre con modi gentili, tanto che questi, per sua stessa ammissione, aveva avuto impressione di non avere nulla da temere.

Nel marzo 2012, mentre M.C. stava ancora scontando la pena inflitta in via definitiva, la Corte costituzionale[1] dichiara illegittimo l'art. 630 c.p., ritenendo irragionevole che tale norma non contempli la possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 c.p., la quale - invece - è applicabile in caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione di cui all'art. 289 bis c.p.

M.C., dunque, presenta un'istanza al giudice dell'esecuzione, richiedendo che gli venga riconosciuta tale attenuante e che la pena che sta ancora espiando venga ridotta. Nel dicembre 2012, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetta l'istanza, rilevando che l'accoglimento della domanda avrebbe comportato un'illegittima nuova valutazione nel merito, preclusa alla sua competenza.

Avverso il suddetto provvedimento di rigetto, il condannato propone ricorso in Cassazione, osservando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante invocata, tenuto conto degli elementi già risultanti dalla sentenza di condanna. Obbligare qualcuno a scontare una pena, o parte di essa, dichiarata costituzionalmente illegittima, costituisce - a parere del ricorrente - una violazione dell'art. 27 Cost., nella parte in cui sancisce il principio della funzione rieducativa della pena. In sede esecutiva, lo strumento giuridico utilizzabile per scongiurare siffatta violazione non sarebbe quello di cui all'art. 637 c.p.p., come supposto dai giudici dell'esecuzione, bensì quello di cui all'art. 30 l. n. 87/1953[2].

 

3. La Corte ritiene il ricorso fondato: di conseguenza, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.

 

4. Prima di analizzare le motivazioni di tale decisione, ripercorriamo - brevemente - il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012, ritenuta dalla Cassazione suscettibile di incidere sul giudicato di condanna oggetto della vicenda. Nella citata pronuncia, la Consulta ha rilevato come l'art. 630 c.p. si presti a colpire anche condotte radicalmente diverse, "sul piano criminologico e del tasso di disvalore", da quelle avute di mira dal legislatore, all'epoca in cui drasticamente innalzò - fino a portarla a venticinque anni di reclusione - la pena edittale minima del delitto in questione (in origine di otto anni). Tale straordinario inasprimento sanzionatorio - attuato con diversi interventi legislativi tra il 1974 e il 1980[3] - fu dovuto, come noto, all'acuto allarme sociale generato dai numerosi episodi di sequestri operati con truci modalità esecutive da pericolose organizzazioni criminali. Eppure, come ha rammentato la Corte costituzionale, "al pari della configurazione delle fattispecie astratte di reato, anche la commisurazione delle sanzioni per ciascuna di esse è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto involge apprezzamenti tipicamente politici". Tale considerazione avrebbe potuto indurre la Consulta a considerare inammissibile un proprio intervento; e invece, essa ha deciso di pronunciarsi, affermando che le scelte legislative sono sindacabili "ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione". I giudici delle leggi hanno ravvisato tale ingiustificata disparità punitiva nel rapporto tra l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) e l'art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), laddove la pena prevista per quest'ultima fattispecie delittuosa può essere diminuita ex art. 311 c.p. "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", mentre tale attenuante non è prevista dal legislatore in relazione all'art. 630 c.p. Tale mancata previsione è stata ritenuta manifestamente irrazionale poiché genera un'irragionevole diseguaglianza di trattamento sanzionatorio "rispetto alla fattispecie «gemella» che, coeteris paribus, aggredisce l'interesse di rango più elevato" (ossia l'ordine costituzionale, anziché il patrimonio). Da ciò il contrasto dell'art. 630 c.p. con l'art. 3 Cost., cui si aggiunge una concorrente violazione del principio - insito art. 27 c. 3 Cost. (in combinato disposto con lo stesso art. 3 Cost.) - di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, in quanto "una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa". Una pronuncia di tipo additivo, quindi, con cui la Consulta ha inciso sul trattamento sanzionatorio dell'art. 630 c.p., rendendo applicabile a tale delitto la diminuente per lieve entità del fatto di cui all'art. 311 c.p., prevista in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato[4].

 

5. Nelle motivazioni della sentenza in oggetto, la Cassazione riconosce alla citata declaratoria di incostituzionalità un'efficacia invalidante che "si proietta sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale" (§ 2): al riguardo, afferma che la declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma inficia fin dall'origine la disposizione impugnata, ne determina la cessazione totale o parziale di efficacia e fa sorgere l'obbligo per il giudice, davanti al quale viene invocata la norma illegittima, di non applicarla, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito in modo definitivo e irrevocabile e non più suscettibile di alcuna azione o rimedio (§2)[5]. La Corte ritiene che, in ambito penale, tale assunto trovi riscontro nel disposto dell'art. 30 c. 4 l. n. 87/1953, secondo cui "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali". In tale disposizione è stato individuato lo strumento per dare concreta attuazione alla dichiarazione d'incostituzionalità della norma e impedire l'esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Si ribadisce, dunque, l'inoperatività in casi simili dell'art. 673 c.p.p. che, nel prevedere che il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna definitiva e cancelli il dictum del giudice della cognizione, si riferisce esclusivamente all'ipotesi del venir meno della norma incriminatrice[6]. L'art. 30 l. n. 87/1953, invece, - si legge nella sentenza - "esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, invalidandone parzialmente il titolo esecutivo, senza alcuna efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile" (§ 4); e il giudicato, non costituisce un ostacolo all'operatività dell'art. 30 l. n. 87/1953 "atteso che tutto l'ordinamento è decisamente orientato a non tenerne conto ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino" (§ 3) [7].

 

6. La Corte, quindi, procede ad individuare quale sia l'autorità competente a rimuovere gli effetti ancora perduranti della norma dichiarata illegittima ed entro quali eventuali limiti ciò sia possibile. In linea con la già citata giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite[8], la Cassazione ritiene che la competenza spetti al giudice dell'esecuzione, al quale è affidato il potere di decidere con efficacia giurisdizionale sulle questioni inerenti al rapporto esecutivo (§ 1). Quest'ultimo, si afferma, "non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso"[9]. A parere della Sezione I, la competenza si evince sia dai penetranti poteri di accertamento e di valutazione demandati espressamente a tale giudice dagli artt. 671 e 675 c.p.p., sia dalla "complessiva razionalità del sistema processuale" (§ 4). Quanto, poi, ai limiti entro cui è consentito rideterminare la pena, la Corte afferma che tale autorità non è dotata della medesima "libertà" spettante al giudice della cognizione e che la valutazione sulla sussistenza o meno dei requisiti per l'applicabilità dell'attenuante della "lieve entità" va compiuta dal giudice dell'esecuzione nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ossia in base ai documenti e le informazioni ottenute ex art. 666 c. 5 c.p.p.

 

7. Solo alcune brevi considerazioni di sintesi; nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione stabilisce che:

 

a) è possibile e, anzi, doverosa, la rideterminazione in melius della pena quando la sanzione irrogata in via definitiva risulta illegittima poiché non conforme alla norma di legge modificata dall'intervento della Corte costituzionale;

b) spetta direttamente al giudice dell'esecuzione accertare se sussistano i requisiti per l'applicabilità di una disciplina diversa e più favorevole al condannato, la quale non avrebbe ancora potuto essere conosciuta dal giudice della cognizione, pronunciatosi prima della declaratoria d'incostituzionalità della norma;

c) nell'effettuare tale valutazione, il giudice dell'esecuzione è vincolato alle risultanze acquisite e agli apprezzamenti operati sulla base delle stesse in fase di cognizione.

Il principio di diritto sotteso alla decisione è quello secondo cui, dovendosi considerare illegittima l'esecuzione di una pena irrogata con una sentenza avente fondamento giuridico in una legge dichiarata incostituzionale, in uno Stato di diritto vi dev'essere un giudice - nella specie quello dell'esecuzione - che riduca tale pena, riconducendola a legalità. Se non può certo dirsi che tale principio costituisca un novum nel nostro ordinamento[10], nella sentenza in oggetto possono forse scorgersi indizi di un trend giurisprudenziale volto a riconoscere ad esso una portata sempre maggiore: la rideterminazione della pena in executivis viene oggi ammessa anche qualora il giudice dell'esecuzione debba ricorrere a poteri che - seppur limitati nel senso anzidetto - risultano caratterizzati da una certa discrezionalità. Il giudice, ad esempio, dovrà decidere l'an e il quantum (comunque non eccedente un terzo[11]) della diminuzione. Non pare che tali poteri possano dirsi preclusi al giudice dell'esecuzione quando si trovi di fronte ad una pena di dubbia legittimità, tanto per ragioni di complessiva razionalità del sistema processuale, quanto per il fatto che è il legislatore stesso, agli artt. 671 e 675 c.p.p., ad aver già attribuito a tale autorità cospicui poteri di accertamento e di valutazione[12]. Con un limite: la decisione sulla rideterminazione deve poter essere adottata sulla base delle valutazioni già svolte dal giudice di cognizione e delle risultanze del processo, da assumersi eventualmente ai sensi dell'art. 666 c. 5 c.p.p.

Pertanto, i giudici della Corte d'appello di Milano, nei limiti in cui è loro consentito dalla pronuncia di cognizione, sono ora chiamati a valutare se la condotta punita fosse di "lieve entità" e, dunque, se la pena - suscettibile di essere giudicata illegittima poiché sproporzionata - vada ridotta. Sembra potersi azzardare un pronostico affermativo, date le citate peculiarità della condotta, risultanti già dalla sentenza di condanna.

 


[1] Corte cost., 23 marzo 2012, n. 68: si veda, su questa Rivista, T. Grieco, illegittimo l'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità, 26 marzo 2012.

[2] A sostegno del ricorso viene citata la recente giurisprudenza di legittimità: Cass., S.U., 24 ottobre 2013, n. 18821, ric. Ercolano su cui si veda, su questa Rivista, F. Viganò, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola, 12 maggio 2014, nonché M. Bignami, Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, 16 maggio 2014; ma anche Cass., S.U., 19 aprile 2012, n. 34472 su questa Rivista con nota di F. Viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l'adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, 12 settembre 2012, nonché G. Romeo, Le Sezioni unite sull'applicabilità in executivis della sentenza 17 settembre 2009 della Corte EDU in causa Scoppola c. Italia: una doverosa postilla, 5 ottobre 2012; e anche Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977 su questa Rivista con nota di M. Scoletta, Aggravante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di dichiarare la non eseguibilità della porzione di pena riferibile all'aggravante costituzionalmente illegittima, 19 gennaio 2012.

[3] Artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante «Nuove norme contro la criminalità»; art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 894, recante «Modifiche all'articolo 630 del codice penale».

[4] Cfr., su questa Rivista, T. Grieco, cit., 26 marzo 2012.

[5] Al riguardo, la Corte di Cassazione, cita le sentenze della n. 58/1967 e n. 49/1970 della Corte costituzionale.  

[6] Cfr. Cass., S.U., 19 aprile 2012, n. 34472 su questa Rivista con nota di F. Viganò, cit., 12 settembre 2012

[7] Per approfondimenti sul tema, si rinvia a Cass., S.U., 24 ottobre 2013, n. 18821 e, su questa Rivista, alle osservazioni di F. Viganò, cit, 12 maggio 2014, nonché di M. Bignami, cit., 16 maggio 2014; sul tema si veda anche i contributi di G. Romeo, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all'esecuzione di pena "incostituzionale", 17 ottobre 2014, e di S. Ruggeri, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona, 22 dicembre 2014, a commento della sentenza Cass. pen., S.U., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto).

[8]  Si veda, ad es., Cass., S.U., 24 ottobre 2013, n. 18821.

[9] Cfr. Corte cost., sentenza 18 luglio 2013, n. 210 e il relativo contributo di G. Romeo, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013, 1 ottobre 2013.

[10] Il principio, il cui impatto è stato certamente dirompente, è stato ad esempio recentemente formulato dalla Corte costituzionale (sent. n. 210/2013) e, in modo ancor più esplicito, dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 24 ottobre 2013, n. 18821, al cui riguardo non si può che rinviare nuovamente ai già menzionati contributi pubblicati su questa Rivista). Il medesimo principio, inoltre, si rinviene nella recente sentenza Gatto delle Sezioni Unite, in materia di rideterminazione della pena in sede di esecuzione, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio (Cass., S.U., 29 maggio 2014, n. 42858, su si vedano i contributi di G. Romeo, cit., 17 ottobre 2014, e di S. Ruggeri, cit., 22 dicembre 2014); e, nella giurisprudenza di merito: GIP Trib. Pisa, 15 aprile 2014, con nota di M. C. Ubiali, Dichiarazione di incostituzionalità della disposizione più sfavorevole: il giudice dell'esecuzione ricalcola la pena, 11 maggio 2004.

[11] Quella dell'art. 311 c.p. è un'attenuante ad effetto comune; pertanto determina, come noto, una riduzione della pena edittale nella misura ordinaria stabilita dall'art. 65 n. 3 c.p, ossia una diminuzione di pena non eccedente un terzo.

[12] È presumibile, peraltro, che - nella maggior parte dei casi analoghi a quello in esame - al giudice dell'esecuzione risulti semplice, se non intuitivo, capire se il fatto sia o meno di "lieve entità", dovendo essere la condotta dell'agente sempre descritta nelle motivazioni della sentenza.