ISSN 2039-1676


10 dicembre 2013

Alle Sezioni Unite una nuova questione sui limiti dell'intangibilità del giudicato penale

Cass., sez. I pen., notizia di decisione n. 16/2013, ud. 20 novembre 2013, Pres. Cortese, Rel. Vecchio

Riservandoci di pubblicare la relativa ordinanza, non appena sarà depositata, pare sin d'ora opportuno richiamare l'attenzione dei lettori su una nuova questione sottoposta alle Sezioni Unite, che concerne i limiti del giudicato penale e che riveste, per di più, notevolissima rilevanza pratica, a fronte dell'elevato numero di condannati che potrebbero chiedere la rideterminazione in executivis della pena da scontare.

All'udienza del 20 novembre scorso, la Prima Sezione penale della Cassazione ha infatti rimesso alle Sezioni Unite il quesito "se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice (nella specie dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., in parte de qua, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012) comporti la rideterminazione della ena in executivis, vincendo la preclusione del giudicato".

Sul problema ora sottoposto alle Sezioni Unite, cfr. in particolare G. Romeo, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013, in questa Rivista, 1 ottobre 2012 (clicca qui per accedervi).