ISSN 2039-1676


9 novembre 2011 |

Non è esigibile la quota di pena inflitta in applicazione della cd. aggravante di clandestinità 

Cass., Sez. I, 27 ottobre 2011, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi, ric. P.M. in c. Hauhu (informazione provvisoria)

Il Servizio novità della Corte di cassazione informa che, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2011, la prima sezione penale ha stabilito i seguenti principi di diritto.

L'art. 673 c.p.p. consente la revoca cd. parziale della sentenza di condanna, nel senso della eliminazione della condanna per uno i più dei fatti di reato oggetto di giudizio, ma non si presta ad essere interpretato nel senso di consentire la scissione del singolo capo di accusa e la risoluzione del giudicato formale in relazione ad aspetti meramente circostanziali o sanzionatori ad esso interno.

Non è dunque possibile, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, n. 11-bis del codice penale (C. cost., sent. n. 249 del 2010), procedere ad una revoca parziale della sentenza di condanna divenuta precedentemente irrevocabile, al fine di rimuovere la porzione di pena applicata con riguardo alla cd. aggravante di clandestinità.

Tuttavia gli artt. 136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, della legge n. 87 del 1953, ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta in conseguenza dell'applicazione, ad opera del giudice della cognizione, di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima.

Qualora il giudice della cognizione non abbia specificamente indicato la quota di pena inflitta in applicazione della cd. aggravante di clandestinità, oppure abbia proceduto ad un giudizio di bilanciamento, spetta al giudice dell'esecuzione di determinare la porzione di pena inesigibile.

Sarà data pubblicazione del provvedimento non appena depositato