ISSN 2039-1676


19 marzo 2012 |

Alle Sezioni unite la questione della possibilità  per il giudice dell'esecuzione, dopo la sentenza "Scoppola" della Corte edu, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla pena dell'ergastolo

1. Sono stati assegnati alle Sezioni unite penali, ex art. 610 c.p.p., per la speciale importanza delle questioni proposte, due ricorsi la cui discussione è fissata per l'udienza del 14 aprile 2011.

Entrambi impongono l'esame degli effetti della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, sui procedimenti di esecuzione in fattispecie nelle quali è stata applicata la pena dell'ergastolo nell'ambito di un giudizio abbreviato interessato dalla disciplina del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001 n. 4. Evidentemente, si è ritenuto opportuno che fosse il massimo Collegio a valutare le complesse e delicate implicazioni in tema di rapporto tra fonti giuridiche nazionali e sopranazionali, di forza del giudicato interno e dell'incidenza, su di esso, delle sentenze emesse, sia pure con riferimento ad altra vicenda processuale (quella sopra ricordata), dalla Corte di Strasburgo.

Va da sé che i ricorrenti non hanno previamente adito la Corte europea e quindi non invocano, dinanzi al giudice italiano, la riapertura del processo sulla base di un favorevole giudicato sopranazionale, secondo il dictum di Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113 (pubblicata in questa rivista con nota di S.Lonati) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

I ricorrenti chiedono invece, al giudice nazionale, in corso di esecuzione della condanna, la diretta sostituzione della pena perpetua con quella di trenta anni di reclusione.

 

2. Difficile la prognosi, ma lascia piuttosto perplessi questa pretesa, in assenza di una disposizione che attribuisca un potere del genere al giudice dell'esecuzione; né la citata sentenza della Corte di Strasburgo può essere assimilata a un presunto "principio" di carattere generale operante al di là del caso deciso o a una lex superveniens di maggior favore (e se anche così fosse, i limiti imposti al giudice dell'esecuzione in questa materia dall'art. 673 c.p.p. non lo consentirebbero, come confermato anche dalla recentissima Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2011 n. 977/2012, in questa Rivista).

Ardua anche l'ipotesi di una quaestio legitimitatis del citato articolo e/o dell'art. 2, comma terzo, c.p., nella parte in cui non consentono di infrangere, sia pure in parte qua, il giudicato di condanna: il limite posto dalla res iudicata all'applicazione della lex mitior è stato, infatti, ritenuto, legittimo da Corte cost., 19 luglio 2011, n. 236 la quale, proprio con riferimento alla sentenza della Corte di Strasburgo più volte citata, ha escluso che se ne possa desumere che il principio di retroattività in mitius della legge penale travolga il giudicato, dato l'esclusivo richiamo, in essa, a «leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva».

Difficile anche ipotizzare, in nome della ragionevole durata delle procedure, che le Sezioni unite avallino l'idea della legittimità di un vistoso e disinvolto by pass delle regole, come sarebbe quello che conducesse, in accoglimento del ricorso, all'apertura di varchi pericolosi e forieri di imprevedibili conseguenze sistematiche nel già instabile quadro dell'esecuzione della pena, in assenza di una pronuncia definitiva della Corte di Strasburgo che abbia imposto, come conseguenza, allo Stato italiano la necessità di riaprire il processo.

Ma è inutile nascondersi che i problemi di "sistema" coinvolti nella soluzione della questione non sono né semplici, né pochi, date le molteplici interrelazioni tra diritto nazionale, diritto sopranazionale e principi costituzionali, e che alle Sezioni unite è affidata, per i futuri impatti della loro pronuncia sui principi fondanti del diritto penale, una non piccola responsabilità.

 

NOTA REDAZIONALE: Su una questione in parte analoga a quella ora sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, cfr. Cass. pen., sez. I, ud. 18.01.2011 (dep. 22.02.2011), n. 171 (sent.), Pres. Chieffi, Rel. Bonito, ric. Raffaelli, puibblicata in questa Rivista con nota di M. Gialuz, Esclusa la riapertura del processo in assenza di una pronuncia della Corte di Strasburgo.