ISSN 2039-1676


20 dicembre 2012 |

Nuova condanna per l'Italia in relazione alla compatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute del ricorrente Franco Scoppola

Nota a C. eur. dir. uomo, seconda sezione, sent. 17 luglio 2012, pres. Tulkens - Scoppola c. Italia (n. 4)

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La Corte europea si esprime per la quarta volta sulla complessa vicenda del ricorrente Franco Scoppola e, in particolare, dopo la prima pronuncia Scoppola c. Italia del 10 giugno 2008, rileva una nuova violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alle condizioni di detenzione cui egli è stato sottoposto nonostante l'età avanzata e la presenza di patologie quali problemi cardiovascolari, diabete, difficoltà motorie dovute ad atrofia muscolare e alla frattura di un femore, ipertrofia prostatica e depressione.

Nel ricorso veniva lamentata, infatti, l'incompatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute dello Scoppola anche nel periodo successivo al trasferimento nel penitenziario di Parma, avvenuto il 23 settembre 2007, incompatibilità riconosciuta anche da diverse ordinanze della magistratura di sorveglianza in cui si sollecitava l'amministrazione penitenziaria a trovare una struttura sanitaria specializzata per il ricovero del ricorrente.

I giudici di Strasburgo osservano come - sebbene nella stessa pronuncia della Corte europea del 2008 il penitenziario di Parma venisse indicato come struttura adatta ad accogliere il ricorrente, vista la presenza di una clinica e di una sezione per portatori di handicap - nel tempo anche tale soluzione si sia rivelata inadeguata alla luce dell'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente, costretto oramai su una sedia a rotelle.

Pertanto, la Corte riscontra una violazione dell'art. 3 Cedu se non altro relativamente al periodo compreso tra il 4 agosto 2009 - data del primo intervento della magistratura di sorveglianza - ed il 7 gennaio 2010, giorno in cui il ricorrente è stato infine ricoverato in un ospedale specializzato con contestuale sospensione dell'esecuzione della pena, giudicando insufficiente anche il trasferimento in un ospedale civile che era stato disposto il 24 dicembre 2009 (ma rifiutato dallo stesso Scoppola).

La pronuncia, pur presentando alcune specificità legate al caso concreto, si inserisce in un filone giurisprudenziale oramai consolidato relativo alla problematica compatibilità delle condizioni di detenzione con lo stato di salute di taluni soggetti, e vede la Corte sottolineare come vi sia una violazione dell'art. 3 Cedu anche in assenza di qualsiasi intenzione delle autorità penitenziarie di umiliare tali detenuti, essendo sufficiente un negligente ritardo delle stesse nel provvedere alle loro necessità.