ISSN 2039-1676


10 settembre 2012 |

Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui "fratelli minori" di Scoppola: resta fermo l'ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000

Cass. pen., Sez. Un., sent. 19 aprile 2012 (dep. 7 settembre 2012), Pres. Lupo, Est. Milo, Imp. Giannone

 

1. Primo deposito delle Sezioni Unite sui ricorsi decisi all'udienza dello scorso 19 aprile (di cui la nostra Rivista aveva a suo tempo dato notizia), relativi alle istanze di revoca della sentenza definitiva di condanna promosse da condannati che si trovavano in situazione identica o analoga a quella vagliata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola c. Italia (n 2), ma che non avevano all'epoca presentato tempestivo ricorso - nei sei mesi dal passaggio in giudicato della condanna - alla Corte di Strasburgo.

Si tratta di questione di grande interesse sotto il profilo teorico, perché concerne direttamente il problema dell'estensione degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto della Convenzione europea, così come interpretato dalla "sua" Corte, in rapporto al principio - cruciale nel nostro sistema processuale - dell'intangibilità del giudicato.

 

2. Rinviando qui per ogni dettaglio ai numerosi contributi già pubblicati sulla questione sulla nostra Rivista (cfr.  G. Romeo, Alle Sezioni unite la questione della possibilità per il giudice dell'esecuzione, dopo la sentenza «Scoppola» della Corte edu, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla pena dell'ergastolo, 19 marzo 2012; F. Viganò, Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia, 10 aprile 2012; G. Romeo, L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore, 16 aprile 2012; F. Viganò, Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, 18 aprile 2012), basti qui ricapitolare qualche passaggio indispensabile per comprendere la decisione ora pubblicata.

Come è ampiamente noto, la Corte europea ha ritenuto nel 2009, con la sentenza citata, che l'Italia ha violato gli artt. 6 (equo processo) e art. 7 (legalità in materia penale, sotto il profilo della mancata applicazione retroattiva della lex mitior sopravvenuta) della CEDU, condannando all'ergastolo anziché alla pena di trent'anni di reclusione il sig. Franco Scoppola, responsabile di omicidio aggravato in concorso con altri delitti.

Più in particolare, il sig. Scoppola aveva commesso i fatti nel settembre 1999, quando la disciplina processuale non gli avrebbe consentito l'accesso al rito abbreviato, all'epoca precluso per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Il 2 gennaio 2000 era però entrata in vigore la legge 479/1999 (cd. legge Carotti), che aveva tra l'altro modificato dell'art. 442 c.p.p., consentendo anche agli imputati di tali delitti l'accesso al rito abbreviato, in cambio della riduzione della pena a trent'anni di reclusione; conseguentemente, nel febbraio 2000 Scoppola aveva formulato la relativa istanza. Nelle more del giudizio, tuttavia, era intervenuto il d.l. 24 novembre 2000, n. 341, che - in via di interpretazione autentica dell'art. 442 c.p.p. - precisava che la sostituzione della pena di trent'anni a quella dell'ergastolo dovesse riferirsi esclusivamente all'ergastolo senza isolamento diurno, mentre la pena dell'ergastolo con isolamento diurno (prevista segnatamente in caso di concorso tra un delitto punibile con l'ergastolo e altri gravi delitti) avrebbe dovuto invece essere sostituita, in caso di condanna in esito a giudizio abbreviato, con quella dell'ergastolo senza isolamento diurno. In applicazione di quest'ultimo disposto normativo, ritenuto di natura processuale e soggetto conseguentemente al principio tempus regit actum, Scoppola era stato condannato dalla Corte d'assise d'appello - con sentenza poi confermata dalla Cassazione - all'ergastolo senza isolamento diurno.

Tale condanna, come anticipato, è stata giudicata dalla Corte di Strasburgo contraria sia ai principi dell'equo processo di cui all'art. 6 CEDU, avendo l'imputato rinunciato alle garanzie di un processo pubblico in contraddittorio perché allettato dalla prospettiva, poi frustrata, di una pena temporanea in luogo dell'ergastolo; sia all'art. 7 CEDU, perché la legge Carotti, entrata in vigore dopo la commissione dei fatti ma prima della sentenza definitiva di condanna, rappresentava una lex mitior sopravvenuta, di natura sostanziale e non processuale (in quanto incidente direttamente sulla misura della pena irrogabile), la quale avrebbe pertanto dovuto essere applicata al condannato in luogo della più sfavorevole disciplina di cui al d.l. n. 341/2000, in forza del principio della necessaria retroattività della legge penale più favorevole, anch'esso da intendersi quale corollario del principio nullum crimine sine lege. La Corte ingiungeva pertanto allo Stato italiano di rideterminare la pena inflitta al ricorrente in quella di trent'anni di reclusione, così come previsto dalla legge Carotti nel momento in cui il medesimo ricorrente aveva formulato istanza di rito abbreviato.

Come è altrettanto noto, la nostra Corte di cassazione - adita con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.  - ha nel febbraio 2010 rideterminato la pena inflitta a Scoppola in quella di trent'anni di reclusione, espressamente invocando l'art. 46 CEDU, che impone allo Stato rimasto soccombente in un giudizio avanti la Corte europea di conformarsi alla sentenza della Corte medesima.

Il problema che era rimasto aperto concerneva però la sorte di tutti coloro che, versando in una situazione identica o analoga a quella di Franco Scoppola, non avevano presentato tempestivo ricorso avanti alla Corte europea, e non avevano pertanto ottenuto da questa una sentenza di condanna dello Stato italiano alla rideterminazione della pena dell'ergastolo loro inflitta in quella di trent'anni di reclusione. Deve in queste ipotesi prevalere il principio dell'intangibilità del giudicato, ovvero si deve ritenere che i giudici italiani abbiano comunque il dovere di procedere alla rideterminazione della pena anche nei confronti di questi altri condannati, secondo i principi statuiti dalla Corte nel caso Scoppola?

La questione, già risolta nel primo senso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. in particolare Corte d'Assise di Caltanissetta, ord. 18 novembre 2011, in questa Rivista, 6 aprile 2012), una volta approdata in Cassazione è stata subito rimessa alle Sezioni Unite, che l'hanno per l'appunto affrontata e decisa all'udienza del 19 aprile scorso (per le relative informazioni provvisorie, cfr. G. Romeo, Le Sezioni unite sull'applicabilità, in sede esecutiva, dei principi enunciati con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 17 settembre 2009, nella causa Scoppola c. Italia, in questa Rivista, 20 aprile 2012).

 

3. La sentenza ora pubblicata concerne, in verità, un caso non sovrapponibile a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola.

In effetti, il ricorrente aveva commesso i reati per i quali sta ora scontando la pena dell'ergastolo nel corso del 1999. Durante le indagini preliminari, erano entrate in vigore prima la legge Carotti (l. 479/1999) e poi il d.l.  341/2000. Solo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo - e precisamente il 19 agosto 2002 - egli aveva formulato istanza di giudizio abbreviato

A differenza dunque di quanto era accaduto a Franco Scoppola - che aveva chiesto il rito abbreviato durante la vigenza della legge Carotti nella sua formulazione originaria, la quale pareva consentire sempre la sostituzione dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) con la pena temporanea di trent'anni di reclusione -, il ricorrente nel caso ora in esame aveva formulato la relativa istanza in un'epoca in cui gli era ben chiaro che la scelta del rito (e la conseguente perdita delle garanzie di un processo orale in contraddittorio) gli avrebbe offerto soltanto la prospettiva di uno sconto di pena assai meno allettante - ergastolo senza isolamento diurno, in luogo di ergastolo con isolamento diurno. Il che consente di escludere immediatamente qualsiasi profilo di violazione dei principi del "giusto processo" di cui all'art. 6 CEDU: l'ordinamento italiano non ha qui frustrato la buona fede dell'imputato, come era invece accaduto nel caso Scoppola.

Quanto poi ai profili concernenti la retroattività della legge più favorevole, di cui all'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea in Scoppola, l'argomento del ricorrente era che la legge Carotti - nella misura in cui stabiliva per i delitti punibili con l'ergastolo la possibilità di una riduzione della pena a trent'anni di reclusione - costituisse una lex mitior sopravvenuta rispetto all'epoca della commissione dei fatti, destinata come tale ad applicarsi a tutti i casi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore, il 2 gennaio 2000.

La risposta della Corte - del tutto coincidente con quella a suo tempo proposta da chi scrive (cfr. Viganò , Figli di un dio minore?, cit., p. 13-14) - è stata però netta: la riduzione della pena prevista dall'art. 442 c.p.p. nella versione introdotta dalla legge Carotti era sin dall'origine condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata a) dalla commissione di uno o più fatti di reato punibili con la pena dell'ergastolo e b) dall'evento processuale rappresentato dalla richiesta di rito abbreviato: requisiti che dovevano concorrere entrambi perché potesse trovare applicazione la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla disposizione in parola. Tale fattispecie complessa non si era verificata, per l'appunto, nel caso di specie, posto che l'imputato aveva formulato l'istanza di rito abbreviato quando ormai era già in vigore la norma - l'art. 7 del d.l. 341/2000 - che aveva introdotto la comminatoria dell'ergastolo, sia pure senza isolamento diurno, anche in caso di giudizio abbreviato.

 

4. Di una necessaria applicazione dell'art 442 c.p.p. nella versione introdotta dalla legge Carotti potrà dunque eventualmente discorrersi soltanto in relazione a quegli imputati che, ritenuti responsabili di un reato punibile con l'ergastolo, abbiano formulato la richiesta di rito abbreviato (perfezionando dunque la fattispecie complessa di cui sopra) nel breve lasso di tempo in cui quella disposizione è stata vigente nell'ordinamento italiano, e cioè nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000 (data, quest'ultima, di entrata in vigore del d.l. 341/2000).

E proprio a questi ultimi casi - questi sì sovrapponibili al caso Scoppola ­- che sarà dedicata l'ordinanza, verosimilmente di prossima pubblicazione, con la quale le Sezioni Unite solleveranno una questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 341/2000 in relazione agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost.,: ordinanza già preannunciata subito dopo la camera di consiglio del 19 aprile scorso, e della quale daremo conto immediatamente dopo il relativo deposito.