ISSN 2039-1676


19 luglio 2013

La Corte costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU

Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210, Pres. Gallo, Rel. Lattanzi (illegittimo l'art. 7 co. 1 del d.l. 24 novembre 2000, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4)

Segnaliamo immediatamente, in attesa di pubblicarne una scheda ed eventuali commenti, l'atteso deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione (clicca qui per accedere all'ordinanza e alla scheda relativa) in merito alla sorte dei condannati all'ergastolo che avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge Carotti (2 gennaio 2000), che aveva modificato l'art. 442 c.p.p. disponendo la sostituzione dell'ergastolo con la pena temporanea di trent'anni di reclusione in caso di condanna con rito abbreviato, e l'entrata in vigore del d.l. 341/2000 (24 novembre 2000), che all'art. 7 modificava ulteriormente l'art. 442 c.p.p., disponendo - dichiaratamente in via di interpretazione autentica - che tale sostituzione doveva ritenersi applicabile soltanto in relazione alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno, mentre l'ergastolo con isolamento diurno (applicabile segnatamente nel caso di condanna per omicidio aggravato in concorso con altri gravi delitti) avrebbe dovuto essere sostituito con l'ergastolo semplice.

Come è noto, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto, nel caso Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, che la condanna all'ergastolo di un ricorrente che si trovava in quella situazione fosse contraria, tra l'altro, al principio, desunto dall'art. 7 CEDU, di retroattività della disciplina più favorevole tra tutte quelle in vigore dal momento del fatto a quello della condanna definitiva: disciplina nel caso concreto identificabile nella legge Carotti, che prevedeva la pena massima di trent'anni di reclusione in caso di giudizio abbreviato per i reati punibili in via ordinaria con l'ergastolo. Conseguentemente, la Corte aveva imposto allo Stato italiano di procedere alla rideterminazione della pena nei confronti del sig. Franco Scoppola, appunto in trent'anni di reclusione; rideterminazione poi effettuata dalla nostra Corte di cassazione, in esecuzione del giudicato europeo, a seguito di ricorso ex art. 625 bis c.p.p. del condannato.

La Corte di cassazione prima, e quindi la Corte costituzionale, erano state a questo punto investite della posizione di altri condannati che si trovavano nella medesima situazione di Franco Scoppola, ma non avevano all'epoca proposto ricorso alla Corte EDU avverso la rispettiva di condanna all'ergastolo.

Dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 7 d.l. 341/2000, che aveva di fatto ripristinato - con effetto retroattivo sui processi in corso - la pena dell'ergastolo nei confronti degli imputati che avevano già formulato richiesta di giudizio abbreviato, la Corte costituzionale apre ora la strada alla modifica dei giudicati penali di condanna nei loro confronti, e segnatamente alla rideterminazione della pena in quella di trent'anni di reclusione, secondo i principi enunciati dalla Corte EDU.

La pronuncia odierna è di grande rilievo anche in relazione alla tematica dei rapporti tra ordinamento interno e obblighi discendenti dalla giurisprudenza della Corte EDU, avendo in sostanza i nostri giudici costituzionali riconosciuto (cfr. in particolare il § 7.2. dei "considerato in diritto") che, ogniqualvolta una sentenza europea individui un problema strutturale all'interno del'ordinamento nazionale, dal quale dipende in concreto la violazione denunciata dal ricorrente, lo Stato ha l'obbligo di adottare "misure generali" anche in assenza di una specifica statuizione da parte della Corte EDU in questo senso, affinché cessi la violazione dei diritti riconosciuti della Convenzione nei confronti di tutti coloro che sono o potrebbero essere vittime di una violazione analoga a quella riscontrata in capo al singolo ricorrente. (F.V.)

 

Sulle molte e importanti questioni affrontate della sentenza odierna, si vedano i numerosi contributi pubblicati dalla nostra Rivista elencati tra i documenti correlati nella colonna di destra.