ISSN 2039-1676


24 febbraio 2014 |

Poteri del giudice dell'esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità  di norma penale 'non incriminatrice': metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni unite?

Nota a Cass., Sez. I pen., 20 novembre 2013 (dep. 31 gennaio 2013), n. 4725, Pres. Cortese, Est. Vecchio, Ric. Gatto

Per scaricare l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite qui commentata, della quale questa Rivista aveva dato a suo tempo notizia, clicca qui (per la notizia relativa all'informazione provvisoria pubblicata nello scorso novembre, clicca invece qui).

 

Abstract. A distanza di oltre due anni dalla prima decisione sugli effetti in executivis della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, n. 11-bis, c.p., e a fronte di un indirizzo frattanto con­solidatosi nel senso di consentire al giudice dell'esecuzione l'eliminazione di pena imputabile alla circostan­za, la prima sezione penale della Corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la questione più generale del potere di quel giudice di rideterminare la pena quando ciò discenda da sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice, infrangendo in tal modo l'immutabilità del giudicato (nella specie, si tratta della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2012 n. 251 che ha dichiarato illegittimo l'art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui esclu­de il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. stupefacenti) sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, stesso codice).

 

SOMMARIO: 1. Premessa: un confronto con la cronaca. - 2. Il corno del dilemma. - 2.1. Il caso oggetto di ricorso. - 2.2. Il giudizio della prima sezione penale: la rimessione alle Sezioni unite e i motivi a sostegno. - 2.3. Segue: altri motivi a sostegno. - 2.4. Argomenti ulteriori. - 2.5. Un argomento dimenticato. - 3. Un non imprevedibile novum. - 3.1. Una prognosi ragionevole. - 4. Post scriptum