ISSN 2039-1676


14 novembre 2017 |

Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: ragionevole una deroga alla retroattività in bonam partem?

Contributo pubblicato nel Fascicolo 11/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Il contributo si propone di analizzare le soluzioni interpretative adottate dalla Suprema Corte in merito all’applicabilità della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 ai procedimenti in corso, ove sia già avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, per poi valutarne la coerenza rispetto ai principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo e, in particolare, al principio di retroattività della lex mitior.

Al fine di stabilire il regime intertemporale applicabile al nuovo istituto, sarà necessario esaminare il principio della retroattività della legge più favorevole ed il suo ambito applicativo, alla luce delle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sull’argomento.

La questione cruciale attiene all’opportunità di adottare una disciplina derogatoria alla retroattività in mitius, sicché occorrerà soffermarsi sul “vaglio di ragionevolezza” quale strumento potenzialmente idoneo a risolvere la controversia interpretativa esaminata.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le posizioni della Suprema Corte. – 2.1. La “preclusione procedimentale” della dichiarazione di apertura del dibattimento non opera nei procedimenti in corso. – 2.2. L’art. 13 d.lgs. 74/2000 quale norma “parzialmente processuale”: il non tempestivo adempimento dell’obbligazione tributaria non estingue il reato. – 3. La retroattività della lex mitior. – 3.1. La giurisprudenza costituzionale/sovranazionale e le cause di non punibilità. – 3.2. La natura di causa (sopravvenuta) di non punibilità del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: conseguenze di diritto intertemporale. – 4. L’indispensabilità della ragionevolezza di deroghe alla retroattività in mitius. – 5. Osservazioni conclusive.