ISSN 2039-1676


20 giugno 2017 |

Riforma Orlando: la "nuova" prescrizione e le altre modifiche al codice penale

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

Clicca qui per scaricare il testo della cd. Riforma Orlando (DDL C. 4368)

 

1. Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con voto di fiducia la proposta di legge C. 4368 (nota anche come DDL Orlando), che modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. La legge si compone di un articolo unico suddiviso in 95 commi. Ai sensi dell’ultimo comma l’entrata in vigore della riforma è fissata, salvo diverse previsioni ad hoc, al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nel prosieguo verranno passate in rassegna le sole modifiche apportate al codice penale, che includono significative novità in materia di prescrizione, l’introduzione di una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie, nonché l’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per una serie di delitti. La legge contiene inoltre una serie di deleghe al Governo, accompagnate dalle rispettive direttrici, per l’emanazione di decreti legislativi in materia di “regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale” (comma 16 dell’articolo unico, che prende in considerazione anche la tematica delle REMS) e di “revisione della disciplina del casellario giudiziale” (comma 18).

Questa Rivista ha costantemente seguito, negli ultimi anni, l’evoluzione del dibattito relativo ai temi affrontati dalla riforma in esame, pubblicando numerosi contributi che il lettore trova ora elencati nella colonna di sinistra.

 

La riforma della prescrizione

2. La riforma della prescrizione del reato è dettata dai commi da 10 a 15 dell’articolo unico, che riscrivono parzialmente gli articoli dal 158 al 161 c.p. Vengono dunque interessate dalla riforma tutte le norme sulla prescrizione contenute nel codice penale, ad esclusione di quelle relative al “termine base” di cui art. 157 c.p. A questo proposito va ricordato che il Senato ha emendato il testo precedentemente licenziato dalla Camera, nel quale si prevedeva, tra l’altro, l'aumento della metà dei termini estintivi per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

 

Le nuove ipotesi di sospensione a seguito di condanna non definitiva (art. 159 commi 2 e 3 c.p.)

2.1. Concentrando subito l’attenzione sugli aspetti della riforma destinati ad avere il maggiore impatto nella prassi processuale quotidiana, va subito evidenziato come il legislatore abbia nella sostanza recepito il principale correttivo alla legge ex-Cirielli proposto dalla Commissione presieduta dal prof. Fiorella, istituita dal Ministro della Giustizia Paola Severino durante il Governo Monti. Allineandosi ad una critica condivisa da tutte le commissioni di riforma intervenute sulla  prescrizione, la Commissione Fiorella riconosceva, nella sua relazione conclusiva (clicca qui per accedervi), le gravi disfunzioni della legge ex-Cirielli, specie laddove, «per effetto dell’aumento di un solo quarto del termine prescrizionale base in presenza di cause interruttive, concede alla giurisdizione un tempo estremamente limitato per giungere alla sentenza definitiva»; un tempo che nelle ipotesi dei delitti che si prescrivono in sei anni diviene addirittura «manifestamente insufficiente».

A differenza, peraltro, di precedenti Commissioni di riforma – aventi quale comune denominatore, pur nella diversità delle soluzioni concrete proposte, l’idea secondo cui la prescrizione del reato va tenuta distinta dalla ragionevole durata del processo, ciascuna rispondendo ad esigenze ben distinte – la Commissione Fiorella riteneva che «le ragioni della prescrizione ‘sostanziale’ non vengono del tutto meno una volta che sia avviato il processo», e ciò in quanto «continua ad avere un senso ben preciso l’idea che, man mano che ci si allontana dalla commissione del reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista general- e, soprattutto, special-preventivo». Inoltre, in considerazione del sovraccarico di procedimenti che affligge il sistema penale italiano, la Commissione riconosceva nella prescrizione «un fatto funzionale anche alla tutela della ragionevole durata del processo penale», in ragione della sua «funzione acceleratoria (analoga alla missione attribuita ai termini massimi di custodia cautelare)», specie laddove «[orienta] le cadenze del lavoro giudiziario in modo tale da evitare l’esito prescrizionale».

In coerenza con le premesse ora sinteticamente richiamate – e nel quadro di un organico ripensamento della complessiva disciplina della prescrizione che prevedeva, tra l’altro, anche l’allungamento dei termini base ex art. 157 c.p., modifica invece del tutto assente, come già evidenziato, nella riforma qui in esame – la Commissione Fiorella individuava, quale «architrave della riforma», «la previsione di due successive cause di sospensione della prescrizione legate, rispettivamente, al deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado». L’idea di fondo era quella secondo cui «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell’ipotesi accusatoria corrisponde la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione». Al riguardo, tenendo conto dei tempi medi di definizione dei giudizi in appello e in cassazione, il tempo massimo della sospensione veniva fissato in due anni dopo il deposito della sentenza di condanna di primo grado, e un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado d’appello. Alle cause sospensive veniva dunque assegnata una funzione nuova e per certi versi antitetica al loro tradizionale fondamento: mentre infatti quest’ultimo è da ricondursi, come è noto, alla necessità di fermare le lancette della prescrizione durante le situazioni di forzata inattività della giurisdizione, secondo la proposta della Commissione Fiorella esse avrebbero dovuto garantire, durante lo svolgimento dei gradi di impugnazione, un giusto equilibrio tra ragionevole durata del processo e realizzazione della pretesa punitiva statale.

Sorvolando per ragioni di sintesi sugli ulteriori dettagli della proposta Fiorella, vediamo subito in che modo il legislatore ha oggi attuato queste linee guida nella riforma in esame. La novella è stata ottenuta introducendo, nell’art. 159 c.p., due nuove ipotesi di sospensione del corso della prescrizione (cfr. il comma 11 dell’articolo unico). In particolare, dopo al comma 1 dell’art. 159 c.p. (recante le attuali ipotesi di sospensione e parzialmente riscritto: v. infra, par. 2.2.), sono stati inseriti i seguenti nuovi commi 2 e 3:

 

2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.”

 

Come risulta evidente, ai sensi del novellato art. 159 comma 2 le sentenze di condanna non definitive (anche se emesse in sede di rinvio) vengono elevate a causa di sospensione del decorso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo; fermo restando che tale periodo di sospensione può avere una durata massima di 18 mesi, oltre i quali la prescrizione ricomincia a decorrere, anche laddove il grado di giudizio successivo non sia ancora giunto a sentenza. Nessun effetto sospensivo è invece previsto a seguito di decreto penale di condanna.

Quanto alla durata massima della sospensione può subito osservarsi come, sebbene la durata massima complessiva dei periodi di sospensione coincida con quanto aveva ipotizzato la Commissione Fiorella (3 anni), il risultato è stato qui ottenuto assegnando la medesima durata ai due periodi (18 mesi ciascuno): ebbene, se si considera che la diversa soluzione avanzata dalla Commissione Fiorella (che come si ricorderà assegnava 2 anni all’appello ed 1 alla Cassazione) si giustificava in considerazione della dura media delle impugnazioni, si potrebbe intravedere il rischio che un tempo di 18 mesi non sia sufficiente a contrastare il fenomeno – notoriamente crescente (cfr. i dati ministeriali aggiornati al 2014, pp. 4, 5 e 7) – delle prescrizioni sopraggiunte in appello.

Passando al successivo comma 3 dell’art. 159 c.p., bisogna anzitutto considerare che esso fa riferimento ai “periodi di sospensione di cui al secondo comma”, dunque a situazioni nelle quali, almeno in prima battuta, la prescrizione è rimasta effettivamente sospesa in ragione della condanna dell’imputato. Rispetto a tali ipotesi il comma 3 stabilisce che, qualora all’esito del grado successivo di giudizio non si ripresenti la causa di sospensione (cioè l’imputato non sia condannato), anche il periodo di sospensione precedentemente maturato debba essere calcolato ai fini della prescrizione. Si potrebbe allora parlare di una causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensiva dei periodi in questione. Siffatta previsione, che non era contemplata nella proposta originaria della Commissione Fiorella, trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione, ossia, come evidenziato, la necessità di accordare alla giurisdizione tempi supplementari per verificare la fondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente (in questo senso si esprimeva anche la Relazione introduttiva al DDL n. 2798 del 23 dicembre 2014, p. 4, poi confluito con modifiche nel DDL qui in esame).

Dalla lettura congiunta dei novellati commi 2 e 3 dell’art. 159 c.p., in combinato con la disciplina dell’interruzione della prescrizione ex art. 160 c.p. (rimasta invariata, salva l’introduzione della nuova causa di interruzione dell’interrogatorio davanti alla PG su delega del PM di cui si dirà infra, sub par. 2.4) emergono prima facie i seguenti scenari.

All'esito del giudizio di primo grado, in caso di condanna dell’imputato la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere daccapo esattamente come accadeva prima della riforma; la novità sta nel fatto che, a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni (dunque al massimo 90 giorni dopo il dispositivo, salvo le ipotesi di cui all’art. 544 co. 3 bis), inizia il periodo di sospensione di cui al novellato art. 159 comma 2, sospensione che si protrae fino alla lettura del dispositivo della sentenza d’appello (o comunque fino ad un massimo di 18 mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni di primo grado). La prescrizione ricomincia quindi a decorrere, fermi restando i termini massimi di cui all’art. 161 comma 2 c.p. (sui quali pure la riforma è intervenuta, rispetto ad alcune categorie di reati contro la PA: v. infra sub par. 2.4.). Nulla cambia, invece, in caso di proscioglimento dell’imputato: la prescrizione continua a decorrere nell’eventuale giudizio di appello, senza interruzione né sospensione.

All'esito del giudizio d’appello la riforma dispiega i propri effetti nelle seguenti ipotesi: a) in caso di proscioglimento, o dichiarazione di nullità con rinvio al giudice di primo grado (ex art. 604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p.), non solo non scatta alcuna nuova sospensione della prescrizione, ma, ai sensi dell’art. 159 comma 3, viene meno ex tunc anche l’eventuale sospensione precedentemente maturata: il che significa che il tempo trascorso tra il termine per il deposito delle motivazioni di primo grado e il dispositivo d’appello (o comunque un tempo pari a 18 mesi) torna ad essere rilevante per la maturazione della causa estintiva; b) in caso di condanna, invece, fermo restando che l’eventuale precedente parentesi sospensiva è salva, la prescrizione ricomincia nuovamente a decorrere ex art. 160 c.p. ed il suo decorso resta poi sospeso a partire dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle motivazioni d’appello fino al dispositivo della sentenza di Cassazione (o finché siano trascorsi 18 mesi).  

Per quanto infine riguarda l'esito del giudizio di cassazione, va detto anzitutto che ad esso non sono ricollegati ulteriori periodi di sospensione ai sensi del nuovo art. 159 comma 2, nemmeno nell’ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento. È però previsto, ai sensi dell’art. 159 comma 3 c.p. che, analogamente a quanto accade nel giudizio d’appello, in caso di sentenza favorevole all’imputato (sub specie di annullamento della sentenza di condanna o dichiarazione di nullità della stessa ex art. 604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p.) venga meno ex tunc l’effetto sospensivo precedentemente maturato. Ancorché la norma non chiarisca in modo esplicito se ad essere travolto sia soltanto il periodo sospensivo intercorso tra il giudizio d’appello e quello di cassazione oppure anche quello precedente tra giudizio di primo grado e appello (sempre che vi sia stato), a favore di questa seconda soluzione depongono la formulazione testuale del terzo comma (che richiama “i periodi di sospensione di cui al secondo comma”), nonché la ratio dell’istituto (il già ricordato sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione).

I rapporti tra le due nuove ipotesi di sospensione e le ipotesi vigenti di cui al comma 1 sono regolati dal nuovo comma 4 dell’art. 159 c.p., ai sensi del quale “Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”. Tale “sospensione nella sospensione” consente così di superare il termine massimo di 18 mesi fissato dal comma 2.

 

Le altre modifiche alla disciplina della prescrizione

2.2. Ultimata l’analisi della norma-chiave della riforma della prescrizione, non resta che passare brevemente in rassegna le altre novità introdotte in materia. Concludendo, anzitutto, l’esame del novellato art. 159 c.p., si segnalano le precisazioni aggiunte ai nn. 1) e 2) del comma 1 (sempre ad opera del comma 11 dell’articolo unico): ossia, rispettivamente, che in caso di “autorizzazione a procedere” la prescrizione è sospesa “dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie” (disposizione precedentemente contenuta nel comma 2 dell’art. 159 c.p., ora sostituito dal nuovo comma 2 già esaminato); e che in caso di “deferimento della questione ad altro giudizio”, la prescrizione è sospesa “sino al giorno in cui viene decisa la questione”. Sempre al comma 1 è stato poi aggiunto il n. 3-ter) che prevede un’ulteriore ipotesi sospensione in caso di “rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria”.

2.3. All’art. 158 c.p., che come è noto disciplina il dies a quo della prescrizione, è stato aggiunto un ultimo comma, ai sensi del quale “Per i reati previsti dall’art. 392 comma 1-bis c.p.p. [si tratta di reati nei confronti di vittime vulnerabili quali maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile e via dicendo] se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato” (comma 10 dell’articolo unico).

2.4. La disciplina dell’interruzione è stata toccata sotto due profili. Anzitutto all’art. 160 comma 2 c.p. è stata introdotta una nuova causa interruttiva rappresentata dall’interrogatorio reso davanti “alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero(comma 12 dell’articolo unico). Si tratta di un intervento volto colmare la lacuna della precedente previsione, operazione che le Sezioni Unite avevano escluso fosse percorribile in via interpretativa stante il carattere tassativo dell’elencazione degli atti interruttivi (cfr. SS.UU. 11 luglio 2001, n. 33543, Brembati, CED 219222). In secondo luogo, attraverso un intervento sull’art. 161 comma 2, alcuni reati contro la PA (tra cui quelli per i quali, come sopra accennato, il testo precedente licenziato dalla Camera prevedeva termini di prescrizione allungati) sono stati ricompresi tra quelli per cui l’interruzione della prescrizione può comportare un aumento della metà del tempo base necessario a prescrivere indicato dall’art. 157 c.p. Si tratta in particolare di: corruzione per l’esercizio della funzione (318), corruzione propria (319), corruzione in atti giudiziari (319-ter), induzione indebita (319-quater), corruzione di incaricato di pubblico servizio (320), casi di responsabilità del corruttore (321), nonché le stesse fattispecie laddove coinvolgano soggetti di cui all’art. 322-bis (membri, organi o funzionari di Stati Esteri, “Comunità europee” e Corte penale Internazionale), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis) (comma 14 dell’articolo unico).

2.5. Ancora, viene in rilievo la modifica apportata all’art. 161 c.p.: mentre la versione precedente estendeva gli effetti della sospensione e dell’interruzione a tutti i concorrenti nel reato, in base alla nuova versione, fermi restando gli effetti erga omnes dell’interruzione, “la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (comma 13 dell’articolo unico). Si tratta a prima vista dell'unica novità in bonam partem della riforma, giacché per i concorrenti nel reato non imputati nel procedimento dove si verifica una delle cause sospensive di cui all'art. 159 c.p. (tanto quelle nuove, quanto quelle già vigenti in precedenza), il termine di prescrizione continua a normalmente a decorrere. 

2.6. L’ultima disposizione della riforma relativa alla prescrizione è il comma 15 dell’articolo unico, che ne disciplina gli effetti di diritto intertemporale: “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 [cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione] si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”. Considerata la natura sostanziale che la Corte Costituzionale assegna alla prescrizione (cfr. da ultimo la nota ordinanza n. 24 del 2017 relativa al "caso Taricco"), tale disposizione risulta superflua per quanto riguarda le novità sfavorevoli all’imputato (in primis le nuove cause di sospensione a seguito di condanna non definitiva), già inapplicabili ai fatti pregressi in forza del principio di irretroattività in malam partem; mentre al contrario svolge la funzione di impedire che le novità favorevoli possano retroagire ai fatti pregressi, in deroga all’art. 2 co. 4 c.p. Si tratta di una previsione che desta alcune perplessità. Come è noto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il valore tutelato dal principio della lex mitior «può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali – a titolo esemplificativo – quelli dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo». Con la conseguenza che «lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (C. Cost. n. 393/2006, n. 6.3 del considerato in diritto; C. Cost. n. 72/2008, n. 12; C. Cost. n. 236/2011, nn. 10, 11). Sulla base di tale principio, come è parimenti noto, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disciplina sugli effetti intertemporali della legge ex-Cirielli nella parte in cui escludeva dai nuovi e più brevi termini di prescrizione i processi pendenti in primo grado per i quali vi fosse stata dichiarazione di apertura del dibattimento (sent. 393/2006); mentre ha successivamente respinto analoghe censure rivolte alla medesima disciplina transitoria nella parte in cui escludeva i processi per i quali il giudizio pendeva in grado d’appello (sent. 72/2008 e 236/2011). Ebbene, alla luce di questi precedenti, la norma qui in esame desta perplessità nella misura in cui esclude in radice che gli effetti favorevoli della riforma Orlando possano applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, senza alcuna distinzione in base alla fase in cui si trova il relativo procedimento (sempre che ve ne sia uno in corso), e dunque senza ancorare la deroga all’art. 2 comma 4 c.p. alla necessità di tutelare alcun confliggente interesse tra quelli menzionati dalla Consulta nelle ricordate pronunce. Va detto, peraltro, che la rilevanza pratica di questo problema potrebbe essere abbastanza ridotta, se non addirittura nulla: salvo errore, infatti, l’unica modifica favorevole introdotta dalla riforma in esame è quella già segnalata di cui all’art. 161 c.p., nella parte in cui sottrae agli effetti della sospensione i concorrenti che non risultino imputati nello stesso procedimento (v. supra par. n. 2.5.).

 

L’introduzione dell’art. 162-ter: “Estinzione del reato per condotte riparatore”

3. I commi da 1 a 4 dell’articolo unico introducono e disciplinano una nuova causa di estinzione del reato. Viene infatti aggiunto il nuovo articolo 162-ter c.p., rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”. Ne riportiamo di seguito il testo, suddiviso in tre commi:

“1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positive delle condotte riparatorie.”

L’ipotesi base di cui al comma 1 non lascia margini di discrezionalità al giudice rispetto al riconoscimento della causa estintiva. In tal senso milita inequivocabilmente l’utilizzo dell’indicativo “il giudice dichiara”, specie se raffrontato con il successivo comma 2 (v. infra), nonché con altre cause estintive dove il legislatore utilizza la locuzione “il giudice può…” (così, ad esempio, per la sospensione condizionale, l’oblazione speciale, il perdono giudiziale). In quest’ottica, l’inciso “sentite le parti e la persona offesa” dovrebbe essere inteso semplicemente come adempimento volto a verificare che l’imputato abbia effettivamente provveduto alle restituzioni; una volta accertata tale situazione, al giudice non rimarrebbe che dichiarare l’estinzione del reato. Viceversa, per le ipotesi in cui l’imputato, non avendo potuto adempiere entro il termine di cui al comma 1 per fatto a lui non addebitabile, chieda al giudice la fissazione di un termine ulteriore per provvedere al pagamento, il comma 2 prevede espressamente che il giudice ordini la sospensione del processo “se accoglie la richiesta”. Laddove il giudice ritenga di concedere all’imputato un secondo termine, è prevista la sospensione del processo e parallelamente anche del decorso della prescrizione, onde evidentemente scoraggiare manovre dilatorie.

Trattandosi di causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria di cui al 240 co. 2 (tale eccezione, espressamente prevista dall’art. 162-ter, è dunque più ampia di quella che altrimenti deriverebbe dall’art. 240 co. 2 n. 2, il quale prevede la confisca “anche se non è stata pronunciata condanna” per le sole cose cd. intrinsecamente criminose).

Del nuovo art. 162-ter occorrerà valutare i rapporti con altri istituti che assegnano rilievo alle condotte risarcitorie o riparatorie in senso favorevole al reo, come per esempio la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6), o altre ipotesi di cause estintive subordinate a restituzioni e risarcimento. L’attenuante troverà ancora applicazione per tutti reati procedibili d’ufficio o rispetto a quali non sia ammessa remissione della querela. Lo stesso vale anche con riferimento alle altre ipotesi estintive, fermo restando che i loro rapporti con l’art. 163-ter saranno più nel dettaglio regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 183 c.p. (che disciplina appunto il concorso di cause estintive).

Sul fronte del diritto intertemporale, il comma 2 dell’articolo unico prevede che le disposizioni del nuovo art. 162-ter c.p. “si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, precisando inoltre che in tali casi “il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”. Mentre la prima parte della disposizione appare superflua, avendosi a che fare con disciplina sostanziale in bonam partem retroattiva di default ex art. 2 co. 4 c.p., la seconda parte risulta opportuna e condivisibile nella misura in cui offre la possibilità di accedere alla causa estintiva anche a coloro per il quali il termine sancito dall’art 162-ter risulta già spirato al momento di entrata in vigore della riforma. La disciplina di dettaglio applicabile a questi casi è prevista dai successivi commi 3 e 4 dell’articolo unico.

 

Inasprimento del regime sanzionatorio di determinati delitti 

4. Attraverso i commi da 5 a 9 dell’articolo unico, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio di alcuni delitti, intervenendo sulla relativa cornice edittale o sul regime delle circostanze. Si tratta – per inciso – di una scelta discutibile in quanto, specie con riguardo ad alcune delle fattispecie di reato interessate (si pensi ai furti aggravati), avrà come unici risultati quello di accontentare i palati populisti e soprattutto quello di aumentare la popolazione carceraria. Il sospetto, evidentemente, è che si sia trattato di moneta di scambio in sede parlamentare per ottenere il via libera sulle altre parti della riforma, in primis la prescrizione.

Di seguito, comunque le novità.

Per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter co. 1 c.p. ), attualmente punito con la reclusione da quattro a dieci anni, si prevede la reclusione da sei a dodici anni.

Per le fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), attualmente punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032, si passa alla reclusione da tre a sei anni ed alla multa da euro 927 a euro 1.500. Per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma (attualmente punite con reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549) viene prevista la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000. Viene infine aggiunto, con l’introduzione di un nuovo comma, il divieto di equivalenza e prevalenza delle attenuanti con le aggravanti di cui all’art. 625 c.p. (ad eccezione delle attenuanti di cui agli articoli 98 e 626-bis c.p.), con la conseguenza che le relative diminuzioni di pena si opereranno sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti di cui all’art. 625.

Rispetto alle stesse aggravanti ex art. 625 c.p. si prevede un più severo aumento di pena, passandosi dall’attuale reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a euro 1.032 alla reclusione da due a sei anni e multa da euro 927 a euro 1.500.

Al delitto di rapina (art. 628 c.p.) sono apportate tre modifiche. Viene aumentata la pena della fattispecie base (attualmente punita con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065) prevedendo la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.500. Aumenta anche la pena minima per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma: la reclusione passa da quattro anni e sei mesi a cinque anni; la multa da euro 1.032 a euro 1.290 (invariati i massimi edittali pari, rispettivamente, a venti anni di reclusione ed euro 3.098 di multa).  Dopo il comma 3 viene introdotto un nuovo comma 4 che disciplina le ipotesi di concorso di più circostanze tra quelle previste dal terzo comma o di concorso tra una di tali circostanze ed le aggravanti comuni ex art. 61 c.p.: in tali ipotesi la pena minima sale ulteriormente portandosi a sei anni di reclusione ed euro 1.538 di multa (invariati, anche qui, i massimi).

Infine, per quanto riguarda l’ipotesi di estorsione aggravata di cui all’articolo 629 co. 2 viene aumentata la pena detentiva minima che sale da sei a sette anni di reclusione.