6 settembre 2011 |
Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole
Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni a margine della sentenza n. 236/2011
Anticipiamo qui, con il consenso dei curatori che ringraziamo, la pubblicazione di questo lavoro, destinato agli Scritti in onore del prof. Valerio Onida.
SOMMARIO:
1. La grande domanda sullo sfondo della sentenza n. 236/2011
2. La specifica questione sottoposta alla Corte.
2.1. L’opinione tradizionale sul fondamento costituzionale del principio di retroattività della norma più favorevole in materia penale.
2.2. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale a metà dello scorso decennio.
2.3. L’impatto della sentenza Scoppola c. Italia.
2.4. I termini di una decisione difficile.
3. La decisione della Corte.
3.1. Le coordinate generali relative ai rapporti tra le due Corti che fanno da sfondo alla decisione.
3.2. Il primo argomento: il principio della retroattività della norma penale più favorevole affermato in sede europea è suscettibile di deroghe.
3.3. Il secondo argomento: il principio della retroattività della norma penale più favorevole affermato in Scoppola non si estende alle norme in materia di prescrizione.
4. Osservazioni critiche.
4.1. Principio di legalità in materia penale e disciplina della prescrizione.
4.2. Sulla derogabilità del principio di retroattività della norma penale più favorevole.
5. Qualche considerazione conclusiva sullo stato dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU.